g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 27 giugno 2013 [2615275]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2615275]

Provvedimento del 27 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 325 del 27 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante nei confronti di RCS Media Group S.p.A. e Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. regolarizzato il 21 marzo 2013 con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Davide Furlan), in relazione alla pubblicazione nell´archivio storico on line dei quotidiani "Corriere della sera" e  "La Repubblica" - consultabili anche attraverso i motori di ricerca esterni ai siti digitando semplicemente il nome ed il cognome della ricorrente– rispettivamente degli articoli intitolati "WW?" e "QQ" pubblicati in data YY contenenti alcuni dati personali che la riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui la stessa si era trovata coinvolta, ha chiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, la cancellazione di tali articoli e in ogni caso l´integrazione e l´aggiornamento delle notizie riferite per rendere immediatamente percepibili agli utenti della banca dati quali siano stati gli sviluppi successivi delle vicende narrate; visto che la ricorrente ha poi chiesto di ordinare ai titolari del trattamento l´adozione delle misure tecnologicamente necessarie al fine di rendere effettivamente inaccessibili tutti gli articoli in questione dai motori di ricerca esterni; ciò, in quanto le notizie riportate negli articoli sono ormai risalenti nel tempo (essendo trascorsi quasi dieci anni dagli eventi) ed essendo la ricorrente nel frattempo stata assolta dal reato di tentato omicidio con sentenza passata in giudicato; rilevato che la ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 marzo 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 17 maggio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 18 aprile 2013 con la quale RCS Media Group S.p.A. ha dichiarato che dopo aver ricevuto la richiesta di deindicizzazione della ricorrente già nel HH l´articolo intitolato ""WW" "era scomparso dai motori di ricerca", tuttavia, "in un secondo momento e per cause del tutto indipendenti dalla volontà di RCS né riconducibili a responsabilità della medesima (..) la notizia è ricomparsa"; rilevato che RCS si è dichiarata disponibile "a rinnovare la richiesta di deindicizzazione dell´articolo, per far sì che il medesimo scompaia dai motori di ricerca";

VISTA la nota datata 17 maggio 2013 con la quale Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nel sostenere la liceità del trattamento dei dati in questione, ha affermato che lo stesso sarebbe "lecito ab origine in quanto espressione del diritto di cronaca" e "lecito attualmente in quanto il trattamento è ora effettuato non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristici, nell´ambito di un archivio", l´archivio storico del quotidiano, -"reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet"- la cui "finalità, peraltro, è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti e trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (art. 99 comma 2)"; rilevato, comunque, che l´editore resistente ha effettuato l´interdizione dell´indicizzazione dell´articolo intitolato "QQ" da parte dei comuni motori di ricerca mediante la compilazione del file "robots.txt" cui ha associato l´uso dei "Robots Meta Tag", facendo presente che "potrebbero trascorrere alcuni giorni prima che i motori di ricerca prendano atto dell´interdizione e provvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenza periodica diversa per ogni singolo motore di ricerca"; rilevato che il Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. ha sostenuto di non poter invece accogliere la richiesta di aggiornamento/attualizzazione del contenuto dell´articolo in questione in quanto tale attività "imporrebbe alla scrivente società l´obbligo di effettuare una attenta attività di verifica in ordine alla veridicità e completezza delle affermazioni oggetto di aggiornamento" che "appare quanto mai necessaria ed ineludibile al fine di garantire il corretto svolgimento dell´attività informativa"; rilevato, in proposito, che l´editore resistente "non è in possesso della documentazione richiamata dalla controparte a sostegno delle proprie tesi (…), circostanza questa che rende del tutto apodittiche e prive di qualsivoglia riscontro le affermazioni della controparte";

VISTA la nota inviata in data 14 giugno 2013 con la quale la ricorrente ha sostenuto che, nonostante quanto dichiarato da RCS Media Group S.p.A. nella nota del 18 aprile 2013, "allo stato, permane sul sito archivio storico del Corriere della Sera l´articolo datato ZZ dal titolo "XX";

VISTA la nota parimenti inviata in data 14 giugno 2013 con la quale RCS Media Group S.p.A. ha dichiarato di aver "richiesto la rimozione dell´articolo dai motori di ricerca attraverso la procedura del noindex e la compilazione del file robots.txt" (procedure queste che "valgono nei confronti di tutti i motori di ricerca") e di aver anche "attivato la procedura specifica nei confronti di Google";

RILEVATO che il trattamento dei dati personali della ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell´archivio storico dei quotidiani resi disponibile on-line sul sito Internet degli editori resistenti, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, a seguito del ricorso, RCS Media Group S.p.A. e il Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. hanno provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione dell´articolo in questione dai motori di ricerca esterni ai siti internet dei quotidiani, profilo questo in ordine al quale può pertanto essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambi gli editori;

RILEVATO che deve essere separatamente valutato il diverso profilo concernente le richieste dell´interessata volte ad ottenere l´aggiornamento/integrazione delle notizie pubblicate negli articoli specificamente oggetto del ricorso; visto che a questo riguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceità della conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati nella sezione del sito internet degli editori resistenti denominato archivio storico, va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridiche azionabili ai sensi dell´art. 7 del Codice) dell´interessato ad ottenere l´aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l´immagine dell´interessata che da tali rappresentazioni può emergere;

RITENUTO che in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui è pervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012) che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che "a salvaguardia dell´attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo la contestualizzazione e l´aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l´evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo". Se, pertanto, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, "dall´informazione in ordine a quest´ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera";

RITENUTO, pertanto, che, visti i significativi sviluppi indicati specificamente dalla ricorrente nell´interpello e nel successivo ricorso e riportati nelle premesse dell´odierno provvedimento, le predette richieste di integrazione/aggiornamento formulate dalla ricorrente debbano essere accolte e che pertanto gli editori resistenti debbano provvedere a predisporre un idoneo sistema nell´ambito del citato archivio storico, atto a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l´esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia in modo da assicurare all´interessata il rispetto della propria (attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di una serie di fatti che l´hanno vista protagonista, e ad ogni lettore di ottenere un´informazione attendibile e completa; visto che gli editori resistenti dovranno attuare tali misure, tenuto conto della novità del profilo, entro novanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di RCS Media Group S.p.A. e Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nella misura di 200 euro ciascuno, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione della novità e della specificità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a)  accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a RCS Media Group S.p.A. e al Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. di predisporre, nell´ambito dell´archivio storico on line dei quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica", un sistema idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l´esistenza degli sviluppi delle notizie relative alla ricorrente, secondo le indicazioni dalla stessa formulate nell´atto di ricorso e riportate nelle premesse del presente provvedimento (come risulta dalle sentenze allegate al ricorso di cui ad ogni buon fine sarà inviata copia agli editori resistenti), entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di interdizione degli articoli oggetto di ricorso dai motori di ricerca esterni ai siti web degli editori resistenti;

c) determina l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone a carico di RCS Media Group S.p.A. e Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nella misura di 200 euro ciascuno, i quali dovranno liquidarli direttamente in favore della ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a RCS Media Group S.p.A. e Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. ai sensi dell´art. 157 del Codice, di dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento del provvedimento (o dell´avvenuta proposizione dell´opposizione) entro novanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia