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Provvedimento del 27 giugno 2013 [2618773]

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 [doc. web n. 2618773]

Provvedimento del 27 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n.  327 del 27 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 26 marzo 2013, presentato da Maurizio Carnevale nei confronti del Comune di Torgiano, con il quale il ricorrente, non avendo ottenuto riscontro all´interpello preventivo, ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere una serie di informazioni che lo riguardano (non tutte rientranti tra i diritti di cui all´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196-di seguito "Codice") con specifico riferimento ai dati fiscali eventualmente acquisiti tramite "la procedura SIATEL , estraendo dalla banca dati dell´Agenzia delle entrate informazioni sulle proprie dichiarazioni dei redditi, a partire dall´1.1.2007" e a conoscere, in particolare, le finalità su cui si basa tale trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento medesimo nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati siano stati comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 23 maggio 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 26 aprile 2013 con la quale il titolare del trattamento, nel precisare di avere già fornito riscontro alle diverse istanze formulate dall´interessato con la nota del 26 marzo 2013 (di cui ha allegato copia), ha chiarito, tra l´altro, che "all´esito dello svolgimento di apposita istruttoria non sono stati segnalati accessi anomali relativi al ricorrente, né ricorrono i presupposti per l´ostensione dei dati relativi al tracciamento delle operazioni compiute nell´esercizio delle normali attività d´ufficio relative ai contribuenti" (per la quale è, peraltro, necessaria una specifica richiesta all´Agenzia delle entrate, "non essendo l´ente in possesso dei dati specifici relativi ai singoli tracciamenti compiuti dai dipendenti autorizzati"); in proposito, il Comune  resistente ha infatti precisato che in base alla convenzione stipulata il 14 febbraio 2011 con l´Agenzia delle entrate "per la prevalente finalità della gestione dell´autonomia tributaria del Comune (…)" e "a seguito del provvedimento del Garante del 18.9.2008, è stato introdotto, da un lato, un sistema di tracciamento degli accessi che prevede l´obbligo di inserimento della motivazione per la consultazione delle posizioni di persone, fisiche e/o giuridiche, a pena del diniego, dall´altro, un sistema di alert automatico che permette agli amministratori locali degli enti di analizzare i dettagli sull´utilizzo anomalo, da parte degli amministrati, delle applicazioni per accedere ai dati dell´Anagrafe tributaria", utilizzo anomalo che, nel caso in esame, "a seguito delle verifiche effettuate, non risulta segnalato";

VISTE le note pervenute via e-mail il 24 maggio 2013 e il 6 giugno 2013 con le quali il ricorrente, nel sottolineare come il titolare del trattamento "non sia in grado di conoscere autonomamente se utenti accreditati hanno comunque effettuato, nel periodo di vigenza della Convenzione, accessi alla banca dati dell´Agenzia delle entrate", ha preso atto che lo stesso ha svolto un´istruttoria interna da cui è emersa "l´insussistenza di dossier aperti che potessero giustificare l´accesso alla banca dati dell´Agenzia delle entrate"  nonché "di accessi definiti anomali";

RILEVATO che il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alle specifiche richieste riconducibili ai diritti che l´interessato può esercitare ai sensi dell´art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento specificamente individuato nell´atto di ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito sufficiente riscontro alle istanze dell´interessato, integrando nel corso dell´istruttoria le informazioni già fornite in risposta all´interpello preventivo;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico del Comune di Torgiano, nella misura di 200 euro, previa compensandone della residua parte per giusti motivi, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle istanze del ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone nella misura di 200 euro, a carico del Comune di Torgiano, il quale dovrà liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2618773
Data
27/06/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)