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Provvedimento del 19 settembre 2013 [2725082]

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[doc. web n. 2725082]

Provvedimento del 19 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n.  del 19 settembre 201
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 14 maggio 2013, proposto nei confronti di Enel Servizio Elettrico S.p.A., con cui Antonio Paparatto, intestatario di un contratto per la fornitura di energia elettrica stipulato con la predetta società, non avendo ottenuto riscontro alle richieste previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha ribadito le proprie istanze volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, con specifico riferimento a tutti i dati relativi "al proprio contratto di abbonamento" e a quelli contenuti nel "verbale della sostituzione del contatore avvenuta in data 4/1/2013 e nel rapporto di intervento", ivi compresa "la fotografia scattata al contatore vecchio al momento della sostituzione che testimonia la reale lettura dei numeri (…)"; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 luglio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 21 maggio 2013, con la quale la società resistente, nel fornire riscontro alle istanze del ricorrente inviando, tra l´altro, copia del richiesto "rapporto di intervento", ha affermato che la "sostituzione del contatore (il misuratore di tipo tradizionale è stato sostituito con misuratore di tipo elettronico) è avvenuta nell´ambito degli interventi di rinnovo tecnologico, come previsto dal contratto di somministrazione da lei sottoscritto e per i quali non è previsto alcun contraddittorio o presenza del cliente, fatta eccezione per i casi di misuratore non direttamente accessibile dal personale addetto (circostanza che non ricorre nel caso di specie)"; la resistente inoltre, nel comunicare la lettura rilevata al momento della sostituzione del contatore, ha al tempo stesso precisato di non poter dare corso alla richiesta relativa alla documentazione fotografica relativa al misuratore sostituito, in quanto "non sussiste in proposito alcun obbligo di legge che imponga di acquisire detta documentazione all´atto della sostituzione del misuratore", né risulta disponibile alcun verbale di sostituzione;

VISTA la nota pervenuta via mail il 19 luglio 2013 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto, ne ha sottolineato il ritardo ed ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un adeguato riscontro alle istanze del ricorrente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Enel Servizio Elettrico S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia