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Provvedimento del 19 settembre 2013 [2740925]

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[doc. web n. 2740925]

Provvedimento del 19 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 418 del 19 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 6 maggio 2013 nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., con il quale XY ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), chiedendo di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano in possesso del gestore di telefonia mobile "ivi comprese le utenze attive/cessate (…) con specificazione delle date di attivazione e/o disattivazione", l´origine dei medesimi, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 28 giugno 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 3 giugno 2013, con cui la resistente, nel fornire riscontro alle richieste della ricorrente, ha comunicato, tra l´altro, i dati personali che la riguardano dalla stessa detenuti, compresi i numeri delle utenze telefoniche attivate a nome dell´interessata, nonché delle date di attivazione e disattivazione del relativo servizio di telefonia;

VISTA la nota, datata 9 giugno 2013, con cui la ricorrente ha eccepito la non esaustività del riscontro ottenuto in ordine alla richiesta di comunicazione dei dati che la riguardano detenuti da Vodafone Omnitel N.V., lamentando, in particolare, la non corrispondenza tra quanto dichiarato dal gestore telefonico in ordine ad una delle utenze telefoniche che risultano intestate alla medesima ed il relativo modulo di attivazione trasmesso in allegato dalla società; la ricorrente ha infatti rilevato che tale modulo, riferibile, secondo quanto dichiarato dal titolare del trattamento, a tale utenza, sarebbe in realtà relativo ad una diversa utenza, riportata nel modulo stesso, rispetto alla quale la ricorrente ha contestato peraltro l´autenticità della sottoscrizione; l´interessata ha pertanto chiesto l´integrazione della documentazione già ricevuta mediante l´invio di copia dei moduli di sottoscrizione delle utenze che risultano essere, o comunque essere state, intestate alla medesima, unitamente a copia dei documenti di identità allegati agli stessi, dichiarandosi soddisfatta del riscontro ricevuto in ordine ai restanti punti;

VISTA la nota, datata 24 giugno 2013, con cui la resistente ha sostenuto di aver fornito "un puntuale ed adeguato riscontro" mediante la comunicazione di tutti i dati di cui disponeva riferiti alle utenze intestate alla ricorrente, precisando, con riferimento al modulo di cui l´interessata ha affermato la contraffazione, che "in assenza di qualsiasi disconoscimento da parte dell´utente, non è possibile per la società accertare la veridicità delle firme apposte sui moduli di attivazione presso i propri rivenditori", e aggiungendo altresì che "l´utenza non risulta oggi più attiva";

VISTA la nota, inviata via pec l´8 luglio 2013, con cui la ricorrente ha ribadito le proprie richieste rilevando che la ragione posta a fondamento del ricorso è da ravvisare nella necessità di "verificare e contrastare eventuali attivazioni fraudolente di SIM con furti di identità" a carico della medesima, precisando di aver presentato, riguardo al modulo di identificazione ed attivazione di cui ha contestato l´autenticità, apposito atto di denuncia – querela alle autorità competenti, di cui ha allegato copia;

VISTA la nota, datata 24 luglio 2013, con cui la resistente ha eccepito che la normativa in materia di protezione dei dati personali non contempla il diritto di avere copia dei documenti in cui risultano inseriti i dati personali, ma solo la comunicazione di tali dati, né prevede l´esistenza di un obbligo in tal senso in capo al titolare del trattamento; con specifico riguardo alle contestazioni avanzate dalla ricorrente, Vodafone Omnitel N.V. ha ribadito che "in assenza di qualsiasi disconoscimento, non è possibile per la società dubitare delle firme apposte", aggiungendo che "con riferimento all´utenza in questione, il disconoscimento da parte dell´intestatario è avvenuto nel corso del (…) procedimento, in un momento peraltro successivo alla disattivazione dell´utenza per portabilità della numerazione verso nuovo gestore";

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali di cui all´art. 7 del Codice è volto ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato detenuti dal titolare del trattamento, ma non ad avere copia dei documenti su cui tali dati risultino registrati; a tale riguardo l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", contempla una mera facoltà in capo al medesimo, senza per questo imporre un obbligo in tal senso;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la ricorrente, nel chiedere di avere accesso a tutti i dati personali che la riguardano, con particolare riguardo ai dati relativi alle "utenze attive/cessate (…) con specificazione delle date di attivazione e/o disattivazione", ha legittimamente esercitato il diritto di accesso di cui all´art. 7 del Codice con istanze alle quali la società resistente ha fornito, allo stato, un riscontro non completo; ritenuto quindi, alla luce della documentazione in atti, di dover accogliere parzialmente il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare alla società resistente di integrare le informazioni già fornite comunicando alla ricorrente, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, tutti i dati personali che la riguardano relativi alle utenze mobili attive e cessate, con specifico riferimento ai dati contenuti in tutti i moduli di attivazione e nei documenti di identità ad essi allegati, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste di cui all´art. 7, comma 2 (oltre che in relazione alle informazioni già comunicate), avendo il titolare del trattamento fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle stesse;

RILEVATO altresì che resta impregiudicata la facoltà dell´interessata di avvalersi, come del resto risulta aver fatto, degli altri strumenti giuridici previsti dall´ordinamento al fine di pervenire all´accertamento dell´asserita contraffazione della propria sottoscrizione risultante sul modulo di attivazione già prodotto in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del parziale riscontro comunque già fornito all´interessata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Vodafone Omnitel N.V. di comunicare alla ricorrente, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, i dati personali che la riguardano (ancora non messi a disposizione) relativi a tutte le utenze mobili alla stessa intestate attive e cessate, con specifico riferimento ai dati contenuti nei relativi moduli di attivazione e nei documenti di identità ad essi allegati, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

2) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Vodafone Omnitel N.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a Vodafone Omnitel N.V. di dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento del provvedimento (o dell´avvenuta proposizione dell´opposizione) entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia