g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 settembre 2013 [2746125]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2746125]

Provvedimento del 26 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 421 del 26 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 6 maggio 2013, presentato da XY  nei confronti del Ministero dell´Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di Telecom Italia S.p.A., con il quale il ricorrente, dipendente del predetto Ministero e assegnatario di un´utenza telefonica mobile in virtù di una convenzione stipulata dal Ministero  medesimo con Telecom Italia S.p.a. per la fornitura di servizi di telefonia mobile al personale della polizia di Stato, essendo venuto a conoscenza, con ritardo, dell´esistenza di un debito a suo carico (relativo al periodo compreso tra agosto 2011 e gennaio 2012) "sproporzionato" rispetto al consueto e precedente traffico telefonico (da cui è scaturita, in data 19 luglio 2012, la sospensione del traffico in uscita), ha ribadito la richiesta, già formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati relativi al traffico telefonico in uscita relativo all´ultimo bimestre 2011 e ai primi bimestri del 2012, con particolare riguardo "ai tabulati emessi dal CENAPS (Centro elettronico nazionale del dipartimento di pubblica sicurezza) e ad ogni altro atto e/o documento o flusso informatico connesso, compreso  il dettaglio dei costi e la distinzione tra chiamate gratuite e non, con relativa indicazione degli scatti addebitati per ciascuna conversazione"; rilevato che il ricorrente ha chiesto di ottenere la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 giugno 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità in data 11 giugno 2013 nel corso della quale il ricorrente, nel sottolineare che ad oggi il Ministero dell´Interno non ha ancora fornito alcun riscontro, ha rappresentato la propria "disponibilità al pagamento di quanto dovuto (se dovuto) previa visione dei costi delle singole telefonate rapportate alla gratuità e alle tariffe in convenzione non individuabili dai tabulati finora acquisiti e consultabili solo nella intranet";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 18 giugno 2013 con la quale Telecom Italia S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Guerra) ha sostenuto di non poter comunicare al ricorrente tutti i dati di traffico richiesti in quanto una parte di essi, già in data 8 agosto 2012 (data di presentazione dell´istanza ex art. 7 del Codice) risaliva ad un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsto per la loro conservazione a fini di fatturazione (…) ex art. 123, comma 2, del Codice; infatti, i dati relativi al periodo agosto 2011-gennaio 2012 "risultavano e risultano tuttora conservati da Telecom esclusivamente per finalità di giustizia penale, sugli specifici sistemi a ciò dedicati, fino allo scadere del termine di 24 mesi dalla data della comunicazione (ex art. 132 del Codice) e solo per tali finalità avrebbero potuto (e potrebbero ancora) essere richiedibili ed ottenibili dall´interessato come precisato nel noto provvedimento generale  adottato in materia dal Garante in data 17 gennaio 2008 (punto 5, prima parte, lett. b)); sul punto la società resistente ha quindi chiarito che "la motivazione per la quale il ricorrente ha richiesto di accedere ai dati di traffico in questione, correlata alla contestazione degli addebiti in busta paga dei bimestri di traffico sopra ricordati (fatturati al Ministero) ed alla conseguente sospensione dell´utenza (…), non poteva allora né può adesso essere ritenuta sufficiente al fine di superare lo specifico vincolo di finalità imposto dalla speciale disciplina di riferimento in materia di conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e di repressione dei reati (…)"; nella medesima nota la società resistente ha d´altra parte comunicato di avere provveduto, "a seguito della ricezione dell´istanza dell´8 agosto 2012, in linea con la menzionata normativa (art. 123, comma 2, del Codice), alla specifica conservazione dei dati di traffico a quella data disponibili, relativi al 3° e 4° bimestre 2012 (periodo febbraio-maggio 2012), in quanto risalenti ad un periodo di tempo inferiore ai sei mesi", dichiarando al contempo la disponibilità alla loro eventuale trasmissione al ricorrente;

VISTA la nota pervenuta in data 24 giugno 2013 con la quale il Ministero dell´Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, nel fornire delucidazioni in ordine alla convenzione stipulata con Telecom Italia S.p.a. per i servizi di telefonia mobile in favore dei dipendenti in servizio presso il dipartimento di P.S., ha precisato che il ricorrente ha sottoscritto nel gennaio 2008 la delega di pagamento autorizzando il Ministero "ad addebitare sugli emolumenti fissi ogni 2 mesi gli importi relativi ai consumi per il traffico personale comunicati da Telecom (…) nonché, in caso di incapienza della retribuzione, ad effettuare le ritenute sul cedolino stipendiale nei successivi 2 bimestri (…)"; il Ministero ha quindi aggiunto di avere già fornito riscontro alle richieste del ricorrente in data 10 agosto 2012 e che lo stesso, il 20 agosto 2012, si sarebbe recato presso l´Ufficio contabile per avere accesso ai documenti richiesti, cui avrebbe fatto seguito, successivamente, l´invio allo stesso di ulteriore documentazione; la parte resistente, infine, nell´allegare copia di un "estratto dell´unico tabulato che la stessa riceve in merito al rapporto di telefonia tra il ricorrente e la Telecom, e che riguarda le sole somme a debito, per periodi di consumo bimestrali, che il sistema informatizzato Cenaps non può recuperare sulla busta paga dei singoli dipendenti per incapienza", ha altresì precisato che lo stesso "Cenaps è in possesso dei soli importi bimestrali delle fatture";

VISTA la nota pervenuta via fax l´11 luglio 2013, con la quale il ricorrente ha affermato di "non essere stato messo nelle condizioni di rispettare il vincolo dei sei mesi ex art. 123 del Codice" in quanto, sebbene la convenzione preveda che le fatture siano poste in pagamento entro i due mesi successivi al relativo traffico, "in modo inadempiente i dati richiesti sono stati fatturati 6 mesi dopo", come del resto risulta dalla data di creazione dei rendiconti inviati dal Ministero (14 giugno 2012) e dalle note inviate da Telecom al Ministero medesimo, peraltro notificate al ricorrente solo in data 6 agosto 2012;  nella medesima nota il ricorrente ha ribadito le richieste di accesso ai dati, ivi compresi quelli relativi al periodo febbraio-maggio 2012 e di condanna delle controparti alle spese del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 23 settembre 2013 con la quale Telecom Italia S.p.a., nel confermare quanto detto nella memoria precedente in ordine all´impossibilità di comunicare "i dati di traffico riferiti al 6° bimestre 2011, nonché al 1° e 2° bimestre 2012 (ovvero, secondo quanto previsto dal contratto, al periodo agosto 2011-gennaio 2012)", ha ad ogni buon conto precisato, "pur trattandosi di aspetto non rilevante ai fini del presente procedimento di ricorso che, come previsto dalla Convenzione (…), i dati relativi alla fatturazione dettagliata sono stati comunque resi disponibili al dipendente sul portale in data comunque antecedente alla scadenza delle relative fatture (con relativo addebito in busta paga) e del termine di 6 mesi previsto dall´art. 123 del Codice (…). Tale circostanza è evidente anche nei documenti da ultimo allegati dal ricorrente, dai quali si evince che: - con riferimento ai dati relativi al 6° bimestre 2011 (agosto-settembre), i dati relativi alla fatturazione dettagliata risultano messi a disposizione dell´utente a gennaio 2012, e quindi circa due mesi prima della scadenza del suddetto termine; - in relazione ai dati del 2° bimestre (dicembre 2011-gennaio 2012), i dati relativi alla fatturazione dettagliata risultano messi a disposizione dell´utente a maggio 2012, sempre circa due mesi prima (…)"; nella medesima nota la società resistente ha altresì affermato che, per quanto riguarda i dati di traffico relativi al periodo febbraio-maggio 2012, benché la loro richiesta fosse inammissibile in quanto formulata solo nel corso del procedimento con la nota del 14 giugno u.s., si è comunque provveduto ad "inviarli direttamente al ricorrente con separata comunicazione a mezzo posta raccomandata";

RILEVATO che il Codice prevede che i dati di traffico telefonico possano essere conservati dal gestore, oltreché per esigenze legate alla fatturazione (per le quali l´art. 123 del Codice prevede un periodo di conservazione di sei mesi), anche per finalità di accertamento e repressione dei reati per un termine massimo di ventiquattro mesi (art. 132, comma 1, del Codice);

RITENUTO che una parte dei dati di traffico oggetto della richiesta in esame, pur essendo attualmente conservati da Telecom Italia S.p.A., non possono tuttavia formare, allo stato della documentazione in atti, materia di accesso collocandosi la vicenda al di fuori degli specifici presupposti di cui agli artt. 123 e 132 del Codice; ciò in quanto, da un lato, risultano decorsi i termini per la conservazione dei dati per finalità di fatturazione e, dall´altro, poiché non risulta che gli stessi siano stati ora richiesti per finalità di accertamento e repressione dei reati;

RITENUTO quindi che, allo stato della documentazione in atti, con riferimento ai dati di traffico relativi al periodo agosto 2011-gennaio 2012, il ricorso deve essere dichiarato infondato;

RITENUTO invece che, con riferimento ai dati relativi al periodo febbraio-maggio 2012, Telecom Italia S.p.a. ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente (che sul punto non erano state inizialmente formulate con chiarezza) e quindi deve essere dichiarato, per questa parte, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che deve altresì essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti del Ministero dell´Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza avendo lo stesso comunicato al ricorrente i dati di debito a suo carico così come risultanti presso il Cenaps, e avendo al contempo affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non essere in possesso di ulteriori dati;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della particolarità della vicenda e dell´avvenuta precisazione delle richieste del ricorrente nel corso dell´istruttoria del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara il ricorso infondato con riferimento alla richiesta di accesso ai dati di traffico relativi al periodo agosto 2011-gennaio 2012;

b) dichiara non luogo a provvedere nei confronti di entrambe le parti resistenti in ordine alle rimanenti richieste;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia