g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Mantova - 12 settembre 2013 [2747835]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2747835]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Mantova - 12 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 399 del 12 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l´Ufficio, nell´ambito di un´istruttoria nei confronti del Comune di Mantova, con sede in Mantova, via Roma n. 39 avviata con la richiesta di informazioni ai sensi degli artt. 157 e 158 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) n. 22779/70858 del 14 ottobre 2010 formalizzata con i verbali di operazioni compiute datati 20 e 21 ottobre 2010 e integrata con la nota n. P.G. 36012/2010 del 15 novembre 2010, inviata dal medesimo Comune, ha successivamente accertato che, sulla base degli atti, il Comune di Mantova, attraverso il motore di ricerca denominato "Sportello unico servizi – Consultazione archivi anagrafici" presente sul proprio sito web (pubblicato all´indirizzo http://sit.comune.mantova.it/20030/anag_new/anag.jsp) e lo strumento denominato "Statistiche della popolazione", ha effettuato una diffusione di dati personali in assenza di una base normativa idonea a legittimare tale trattamento, in violazione dell´art. 19, comma 3, del Codice;

VISTO il verbale n. 16051/70858 del 1° agosto 2011 con cui è stata contestata al Comune di Mantova, in persona del legale appresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 1° agosto 2011 nei confronti del Comune di Mantova per violazione dell´art. 19, comma 3 del Codice dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Comune ha rilevato come "Il richiamo all´art. 4 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici (…) appare sproporzionato rispetto alle reali possibilità di identificazione dell´interessato (…). Nel caso contestato, pur riferendosi a dati derivanti da più filtri, si tratta comunque di dati anonimi, la cui diffusione non lede alcun diritto, né arreca alcun pregiudizio, ma rientra nel più generale principio di ricerca scientifica/statistica (…)". Sul punto osserva, altresì, come la contestazione risulti infondata "(…) in quanto il dato anagrafico, così come indicato nel D.P.R.223/89 "Regolamento anagrafico", è riferito all´identità della persona (…) e viene certificato in appositi atti amministrativi (…)", mentre, anche alla luce della citata disciplina, "Il motore di ricerca, oggetto di contestazione, non può, in alcun caso, restituire informazioni su persone fisiche identificabili";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alle due contestazioni in oggetto. Si evidenzia come l´individuazione dei mezzi ragionevoli utili ai fini dell´identificabilità dell´interessato di cui all´art. 4 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, deve necessariamente tener conto dei criteri per la valutazione del rischio di identificazione dell´interessato stesso di cui all´art. 4 del medesimo Codice deontologico. Sul punto, per effetto di quanto previsto dall´art. 13 della legge n. 689/1981, risulta accertata la possibilità di effettuare interrogazioni che possono restituire informazioni su persone fisiche identificabili, indirettamente, mediante il riferimento ad altre informazioni (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice) e mediante l´uso di tempi e risorse ragionevoli, dal momento che le interrogazioni effettuate fornivano informazioni con un dettaglio inferiore alla soglia del tre, ovvero alla combinazione delle modalità delle variabili era associata una frequenza inferiore a quella fissata dall´art. 4 del Codice di deontologia citato; ciò comportando, peraltro, l´inconferenza di quanto argomentato anche con riferimento al richiamato d.P.R. n. 223/1989. Quanto detto determina, nel caso di specie, l´inapplicabilità della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Mantova ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, atteso che ha diffuso, attraverso il motore di ricerca "Sportello unico servizi – Consultazione archivi anagrafici" presente sul proprio sito web (http://sit.comune.mantova.it/20030/anag_new/anag.jsp) e lo strumento denominato "Statistiche della popolazione", dati personali in assenza di una base normativa idonea a legittimare tale trattamento, in violazione del citato art. 19, comma 3, del Codice

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 19 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Comune di Mantova, con sede in Mantova, via Roma n. 39, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Comune di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia