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Provvedimento del 26 settembre 2013 [2792823]

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[doc. web n. 2792823]

Provvedimento del 26 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 422 del 26 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato il 7 maggio 2013, presentato nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., con il quale XY, (rappresentato e difeso dall´avv. Roberto Ventrella), in relazione alla pubblicazione nell´archivio storico on line relativo all´edizione fiorentina del quotidiano "La Repubblica" e in quello del quotidiano "La Città di Salerno" - consultabili anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni ai siti digitando semplicemente il nome e cognome del ricorrente – rispettivamente degli articoli pubblicati il KK intitolati "XY è indagato per truffa" e "Interdetto XY: è indagato per truffa", nonché dell´articolo del 29 giugno 2011 dal titolo "Solo consulenze tecniche" contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad un´ipotesi di reato a suo carico, ha chiesto, reiterando le richieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l´adozione delle misure tecniche idonee a garantire l´inaccessibilità di tutti gli articoli in questione dai motori di ricerca esterni; ciò, in quanto le notizie riportate nei predetti articoli sono riferite ad "un´ipotesi accusatoria" che ancora oggi, a distanza di alcuni anni, "non ha avuto alcuna suffragazione processuale"; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 1° luglio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 27 maggio 2013 con cui l´editore resistente ha in primo luogo evidenziato di non aver potuto fornire tempestivo riscontro all´interessato, da un lato, a causa della difficoltà di reperimento degli articoli riferiti al quotidiano "La Repubblica" giacché era stata erroneamente indicata, quale data di loro rispettiva pubblicazione, il KK (anziché il 16 e 17 giugno del medesimo anno) e, dall´altro, in quanto, con riferimento all´articolo rinvenibile sul sito del quotidiano "La Città di Salerno", il Gruppo Editoriale L´Espresso non è editore della predetta testata e pertanto non è configurabile quale titolare del trattamento; nella medesima nota la resistente, pur sostenendo la liceità del trattamento posto in essere "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca" e ancora lecito attualmente, in quanto effettuato "non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni (…)", ha altresì dichiarato di aver provveduto a "disabilitare l´accesso a tale articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol"", precisando di aver associato a tale strumento anche l´uso dei "Robots Meta Tag" al fine di potenziarne l´operatività;

VISTA la nota datata 10 giugno 2013 con la quale il ricorrente, nel prendere atto di quanto affermato dalla resistente in ordine al trattamento posto in essere dal quotidiano "La Città di Salerno", ha tuttavia affermato che il riscontro ottenuto non può in ogni caso considerarsi satisfattivo in quanto trattasi di un "adempimento apparente"; ciò in quanto, con riferimento agli articoli pubblicati sul sito del quotidiano "La Repubblica", gli stessi sarebbero stati "tutti riuniti all´interno di un´unica directory denominata "Tutti i contenuti che parlano di XY" e nella descrizione della stessa  ricompare immediatamente il titolo di uno di essi (…)";

VISTA la nota pervenuta via fax il 23 luglio 2013 con la quale la società resistente, nel ribadire di avere correttamente provveduto ad effettuare la c.d. interdizione dell´indicizzazione degli articoli pubblicati sul sito del quotidiano "La Repubblica", ha affermato di non comprendere il senso dei rilievi formulati dal ricorrente in ordine all´esistenza di "un non meglio specificato raggruppamento sotto un´unica directory degli articoli oggetto di interdizione";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 16 settembre 2013 con la quale il ricorrente ha ribadito le richieste di deindicizzazione degli articoli del 16 e 17 giugno 2009, rilevando come "ancora oggi", digitando il nome del ricorrente "sui comuni motori di ricerca si potrà verificare la presenza degli articoli in questione con relativo estratto al di sotto del risultato";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 20 settembre 2013, con la quale l´editore resistente, nel rappresentare che effettivamente, "a causa di un problema di natura tecnica (bag di sistema)", l´articolo pubblicato in data 16 giugno 2009 "è stato nuovamente indicizzato dai motori di ricerca, tant´è che è risultato rinvenibile ad un ulteriore link (…), anziché al link (….) inizialmente indicato dal ricorrente", ha dichiarato di avere comunque provveduto "a disabilitare l´accesso all´articolo in questione rinvenibile al "nuovo" link, mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol""; nella medesima nota la resistente ha quindi affermato che "il predetto articolo – rinvenibile anche all´ulteriore link - non compare più tra i risultati emersi dalla ricerca effettuata tramite i comuni motori di ricerca"; da ultimo, la resistente ha ribadito la propria estraneità in ordine all´articolo del HH pubblicato sul sito del quotidiano "La Città di Salerno", in quanto la predetta testata è "edita dalla Finegil Editoriale S.p.a., società sottoposta al controllo e alla direzione del Gruppo editoriale L´Espresso S.p.a., che pertanto, nel caso specifico, non è configurabile quale soggetto giuridico competente a fornire il riscontro richiesto";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione –, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, a seguito del ricorso, l´editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione degli articoli in questione dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano; rilevato che deve essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO altresì che, per quanto riguarda l´articolo del 29 giugno 2011 pubblicato sul sito del quotidiano "La Città di Salerno", è stato acclarato nel corso dell´istruttoria che il relativo titolare del trattamento è Finegil Editoriale S.p.A., società alla quale il ricorrente potrà eventualmente rivolgersi con un separato procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia