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Provvedimento del 24 ottobre 2013 [2911644]

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[doc. web n. 2911644]

Provvedimento del 24 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 479 del 24 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 5 giugno 2013 nei confronti della Regione WQ, con il quale XY, dirigente attualmente in servizio presso la Direzione Cultura, Turismo e Sport della Giunta regionale del WQ, dopo aver ricevuto, in riscontro a formali richieste di accesso agli atti e ai documenti ai sensi della legge n. 241/1990, la copia di alcune lettere contenenti dati personali che lo riguardano inviate, a sua insaputa, dai Direttori delle Direzioni Regionali Risorse Umane e Patrimonio, Affari istituzionali ed Avvocatura, Cultura Turismo e Sport, e nelle quali, a proprio parere, sarebbero indirettamente contenute valutazioni lesive della propria onorabilità umana e professionale, ha chiesto, oltre ad alcune istanze non rientranti fra i diritti di cui all´art. 7 del Codice: a) di ottenere la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile di eventuali altri dati connessi alle vicende trattate nelle lettere in questione; b) di conoscere la finalità, la modalità e la logica del trattamento ed in particolare delle misure di sicurezza adottate per la conservazione delle lettere in questione; c) di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati medesimi siano stati o possano essere comunicati; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 giugno 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 settembre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 28 giugno 2013 con la quale la Regione WQ, titolare del trattamento, ha inviato le note riservate predisposte dalle responsabili delle Direzioni Regionali Risorse Umane e Patrimonio, Affari istituzionali ed Avvocatura, Cultura turismo e Sport, in qualità di responsabilità del trattamento;

VISTA la nota datata 25 giugno 2013 con la quale la dott.ssa KW, responsabile della Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura, ha sostenuto che la lettera del 2 marzo 2012, dalla stessa sottoscritta, sarebbe stata indirizzata alla dott.ssa HJ, responsabile della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, competente per materia, e per conoscenza alla dott.ssa XX, responsabile della Direzione Cultura, Turismo e Sport , affinché la dott.ssa HJ approntasse le misure più idonee ad evitare che "la serenità dell´ambiente lavorativo e il benessere del personale" venissero nuovamente turbati, "dopo che un accesso del dr. XY agli uffici aveva creato, per le modalità comportamentali da lui tenute, timore e disagio in alcuni dipendenti, allora in forza al Settore" (facente parte della Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura) di cui il ricorrente era stato responsabile fino al 5.12.2011; rilevato che le lettere del 25 gennaio 2013 e 28 gennaio 2013, parimenti sottoscritte dalla dott.ssa KW ed inviate alle dott.sse HJ e XX, erano volte a segnalare il comportamento del ricorrente che utilizzando il proprio cellulare di servizio aveva inviato sul cellulare di servizio della KW "insulti, minacce e offese" nei confronti di quest´ultima e di altri dipendenti della Regione (segnalazioni che avevano dato origine alla contestazione disciplinare del 26 febbraio 2013 a carico del ricorrente per "aver tenuto un comportamento calunnioso e diffamatorio verso altri dirigenti nonché lesivo della dignità degli stessi"); rilevato che la dott.ssa KW ha inoltre fornito ulteriori informazioni concernenti la redazione, protocollazione, consegna, accessibilità e conservazione in copia delle lettere in questione;

VISTA la nota datata 27 giugno 2013 con la quale la dott.ssa HJ, responsabile della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, ha sostenuto che dopo la segnalazione della dott.ssa KW del 2 marzo 2012, aveva ritenuto opportuno chiedere, con lettera del 5 marzo 2012, all´ing. ZZ, responsabile del Settore Servizi Generali Operativi, "di far accedere il dott. XY alla sede di Piazza ZX, dove sono ubicati gli uffici dei dipendenti oggetto dei fatti segnalati dalla dott.ssa KW, solo se lo stesso fosse stato convocato previo appuntamento"; rilevato che tale lettera non contiene alcuna valutazione lesiva dell´onore del ricorrente e costituisce un atto dovuto "al fine di assicurare che nei pubblici uffici siano garantiti la sicurezza e le condizioni di benessere del personale"; rilevato che anche la dott.ssa HJ ha fornito indicazioni circa la redazione, protocollazione, consegna, accessibilità e conservazione della lettera del 5 marzo 2012, nonché della protocollazione e conservazione in copia della lettera del 2 marzo 2012 della dott.ssa KW, della lettera del 5 febbraio 2013 della dott.ssa XX e delle lettere del 25 gennaio 2013 e 28 gennaio 2013 della dott.ssa KW;

VISTA la nota datata 27 giugno 2013 con la quale la dott.ssa XX, responsabile della Direzione Cultura, Turismo e Sport, ha fornito indicazioni circa la accessibilità e la conservazione della citata lettera del 5 marzo 2013 inviata alla dott.ssa HJ con la quale, oltre ad inviare le citate lettere della dott.ssa KW del 25 gennaio e 28 gennaio 2013, si metteva a conoscenza la HJ, per le valutazione di competenza, del testo di un messaggio sms, dal contenuto offensivo, inviato ai colleghi dal ricorrente nel dicembre 2012;

VISTA la nota inviata in data 4 luglio 2013 nonché il verbale dell´audizione svoltasi in data 8 luglio 2013 in cui il ricorrente ha ritenuto insoddisfacenti i riscontri forniti dalle responsabili delle Direzioni regionali interessate;

VISTE le note datate 1° agosto 2013 e 2 agosto 2013 con le quali il titolare del trattamento ha fornito ulteriori elementi circa i soggetti che in qualità di incaricati hanno trattato i dati personali contenuti nelle lettere in questione, precisando anche di aver trasmesso all´interessato ulteriori documenti richiesti dallo stesso;

VISTE le note datate 13 agosto 2013 e 11 ottobre 2013 con le quali il ricorrente ha nuovamente dichiarato di essere insoddisfatto delle risposte di controparte e di aver nel frattempo presentato alla Regione resistente una nuova di richiesta di accesso ai documenti ai sensi della legge n. 241/1990;

RILEVATO che il ricorso viene preso in considerazione con riguardo alle sole richieste relative all´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice;

RILEVATO che titolare del trattamento dei dati oggetto del ricorso in questione è la Regione WQ che, per il tramite degli uffici del Gabinetto della Presidenza della Giunta, ha fornito riscontro all´interessato attraverso tre specifiche comunicazioni inoltrate dai responsabili delle Direzioni regionali che hanno avuto modo di trattare la vicenda in questione, fornendo indicazioni dettagliate sulle note scambiate in proposito e sui dipendenti della Regione a vario titolo coinvolti nelle vicende in esame, a miglior dettaglio (con riferimento ai livelli di responsabilità nel trattamento dei dati) delle informazioni già rese disponibili sul sito Internet istituzionale e allegate al ricorso dal medesimo interessato; 

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, mettendo a disposizione dello stesso le informazioni richieste a completamento di quelle già fornite (anche in relazione ad accessi ex lege 241/1990) prima della presentazione del ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in relazione alla specificità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la della dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia