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Parere su uno schema di decreto ministeriale riguardante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato per l'anno accademico 2014-2015 [2924822]

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[doc. web n. 2924822]

Parere su uno schema di decreto ministeriale riguardante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato per l´anno accademico 2014-2015 - 30 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 38 del 30 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´Istruzione, dell´università e della ricerca;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. Il Ministero dell´Istruzione, dell´università e della ricerca (MIUR) ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto ministeriale riguardante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato per l´anno accademico 2014-2015.

L´odierno schema riproduce sostanzialmente il contenuto dell´analogo decreto relativo all´anno accademico 2013/2014, sul cui schema il Garante ha espresso, a suo tempo, parere favorevole (11 aprile 2013), con il quale è stata introdotta un´importante novità nella materia in esame.

Si è cioè stabilito che l´iscrizione alle prove di ammissione possa essere richiesta dagli studenti interessati solo mediante una procedura on line, per la quale il MIUR si avvale del Consorzio Interuniversitario (CINECA).
Tale procedura è confermata nell´odierno schema di decreto.

In particolare, l´allegato 2 specifica che ciascun candidato presenta la richiesta di partecipazione al test selettivo esclusivamente in modalità on line attraverso il portale Universitaly (all. 2, punto 1). All´atto della predetta iscrizione, lo studente fornisce una serie di dati obbligatori (tra gli altri, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica) o facoltativi (numero di telefono) utilizzabili esclusivamente per le attività connesse alla selezione e alla successiva immatricolazione (all. 2, punto 2).

La procedura per la prova di ammissione è descritta nell´allegato 1. A ciascun candidato è consegnato un plico contenente: la scheda anagrafica con codice a barre di identificazione univoca; i quesiti; i moduli di risposte con il medesimo codice; un foglio con il codice identificativo della prova, l´indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali (username e password) di accesso all´area riservata del sito; una busta vuota dove il candidato, terminata la prova, deve inserire il solo modulo risposte compilato.

All´esito delle prove, il CINECA, per conto del MIUR, pubblica sul sito, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garantendo l´anonimato degli studenti, esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati per ciascun corso di laurea e ciascuna sede universitaria, che permane disponibile sul sito fino alla conclusione delle procedure (all. 1, punto 14).

Successivamente, nell´area riservata del sito, gli studenti, utilizzando le chiavi di accesso personali, possono prendere visione dell´immagine del proprio elaborato e dei predetti punteggi, corrispondenti a ciascun codice (all. 1, punto 14; all. 2, punto 6).

Dopo che il CINECA ha acquisito dai responsabili del procedimento delle Università, attraverso un sito web riservato, i dati identificativi di ogni studente tratti dal modulo anagrafica, è pubblicata, nell´area del sito  riservato agli studenti, la graduatoria nazionale di merito nominativa (all. 2, punti 7 e 8).

Lo schema prevede poi all´articolo 13 un testo di informativa sul trattamento dei dati personali da fornire ai candidati che intendano partecipare alle prove (riportato nell´all. n. 3), il quale risulta conforme a quanto previsto dall´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2013, n.196, di seguito "Codice").

CONSIDERATO

2. In relazione allo schema di decreto relativo all´anno accademico 2013/2014 l´Autorità, all´esito di contatti informali con rappresentanti del ministero interessato, aveva fornito indicazioni volte a rendere il testo pienamente conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. In particolare, le predette indicazioni -integralmente recepite dall´amministrazione nella stesura definitiva dello schema di decreto- avevano riguardato il perfezionamento dell´informativa e la valutazione della pertinenza e non eccedenza dei dati forniti dagli interessati in sede di iscrizione on line ai test.

Poiché l´odierno schema riproduce sostanzialmente i contenuti del decreto dell´anno accademico precedente, sotto questo profilo il Garante non ha osservazioni da formulare sull´articolato in esame.

3. Si evidenza, nondimeno, la necessità di un perfezionamento dello schema e in particolare dell´allegato 3 -che contiene l´informativa all´interessato- nella parte in cui individua il responsabile del trattamento dei dati nel "direttore del CINECA".

Recentemente, il medesimo Ministero dell´Istruzione, dell´università e della ricerca ha richiesto l´avviso del Garante, per i profili di competenza, in relazione alla possibilità di procedere all´affidamento in via diretta, secondo il modello in house, di servizi di natura informatica concernenti il sistema universitario, della ricerca e scolastico al Consorzio CINECA.

Tale avviso è stato richiesto dopo che il Consiglio di Stato, cui era stata inizialmente rivolta la richiesta di parere, aveva ritenuto opportuno che su tale problematica fosse acquisito l´orientamento di questa Autorità per quanto concerne le "interferenze con la materia del trattamento dei dati personali".

Al riguardo, il Garante, con provvedimento adottato il 5 dicembre u.s., ha precisato che il Ministero può avvalersi del contributo di soggetti esterni e in particolare del Consorzio CINECA per lo svolgimento di determinate attività che comportino il trattamento di dati personali, avendo cura di designare il "Consorzio medesimo responsabile del trattamento dei dati", ai sensi dell´articolo 29 del Codice.

Ciò premesso, preso atto che il Ministero si avvale del CINECA per le procedure di iscrizione on line ai test e per altre attività in attuazione dello schema di decreto, si ritiene opportuno che nell´allegato 3, punto 5, il riferimento al "direttore del CINECA" quale responsabile del trattamento dei dati personali sia sostituito con quello, più corretto, a "il CINECA" stesso, in coerenza con quanto ritenuto da questa Autorità nel provvedimento del dicembre scorso.

4. Analogamente a quanto già rilevato nel precedente parere, il Garante, infine, richiama l´attenzione dell´amministrazione interessata sulla necessità che siano predisposte misure di sicurezza adeguate alla procedura per l´iscrizione on line degli studenti ai test, nel rispetto della disciplina prevista dal Codice (artt. 31 e ss.).

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale riguardante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato per l´anno accademico 2014-2015, con la seguente condizione:

a)  all´allegato 3, punto 5, dello schema le parole "il direttore del CINECA" siano sostituite dalle seguenti: "il CINECA" (punto 3).

Roma, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia