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Provvedimento del 17 ottobre 2013 [2925010]

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[doc. web n. 2925010]

Provvedimento del 17 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 465 del 17 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 3 luglio 2013 nei confronti di KW s.r.l., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Annunziata Galluzzo, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione di un´iscrizione negativa a proprio carico presso la centrale dei rischi della Banca d´Italia disposta su comunicazione della odierna resistente; ciò lamentando l´illegittimità di tale segnalazione, che sarebbe stata erroneamente iscritta a carico dell´odierno ricorrente, derivante dal mancato pagamento di alcuni canoni di locazione finanziaria relativi a due contratti stipulati da KK s.a.s., di cui l´interessato era socio accomandatario, con un´altra società (ZZ S.p.A.), l´importo dei quali è stato poi riscosso dalla società creditrice escutendo Banca Antoniana Popolare Veneta che ne aveva assunto la garanzia, per un importo pari al 50% della perdita subita, in caso di inadempimento dell´utilizzatore; l´istituto di credito garante ha successivamente ceduto la relativa posizione, nel frattempo fatta oggetto di accertamento giudiziale tuttora pendente in appello, alla KW s.r.l., con la quale né il ricorrente, né KK s.a.s. avrebbero mai avuto alcun rapporto diretto; il ricorrente ha altresì chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 luglio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 26 luglio 2013, con cui YY S.p.A., in qualità di mandataria di KW s.r.l., ha comunicato che la resistente "è divenuta titolare del credito (…) in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco con Banca Antonveneta S.p.A." per effetto del quale  è divenuto "soggetto pienamente legittimato ad effettuare la segnalazione (…) presso la Centrale Rischi di Banca d´Italia", precisando che poiché "la società KK s.a.s. di XY & Figlio risulta essere stata cancellata in data 10.08.2005 KW, non potendo segnalare una società che non esiste più, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente" ha segnalato "il nominativo del (…) sig. XY, in quanto socio accomandatario e, pertanto, tenuto a rispondere solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni della ridetta società";

VISTA la nota, datata 29 luglio 2013, con cui il ricorrente, nel ribadire le richieste avanzate con il ricorso, ha contestato la sussistenza del debito posto a base della segnalazione oggetto dell´odierno procedimento che sarebbe venuto meno per effetto di una somma versata al creditore principale (ZZ S.p.A.) nel 2005 "a tacitazione di ogni suo dovere" determinando con ciò anche il venir meno della "legittimazione della Banca Antonveneta a continuare nell´azione di regresso" e, conseguentemente, inficiando l´efficacia dell´atto di cessione di credito in favore della KW s.r.l.; il ricorrente ha altresì rilevato che peraltro "il credito (…) portato in sentenza non è mai stato azionato non essendo mai stata intrapresa alcuna azione esecutiva" nei confronti del medesimo, "né può essere considerato definitivo (…) essendo la sua sussistenza ancora al vaglio della Corte d´Appello", motivo per il quale l´intervenuta segnalazione sarebbe priva di fondamento;

RILEVATO che il trattamento dei dati del ricorrente, in qualità di socio accomandatario della società debitrice ora estinta (e dunque solidalmente ed illimitatamente responsabile con essa), riferiti alla segnalazione effettuata dalla società resistente alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia non risulta essere stato effettuato in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti) e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato allo stato degli atti infondato; ciò tenuto conto del fatto che, nonostante l´intervenuto accordo transattivo con la società creditrice originaria (ZZ S.p.A.), il debito maturato con l´istituto di credito garante, per effetto dell´avvenuta escussione, e successivamente con KW s.r.l., cessionaria del relativo credito, risulta tuttora esistente e determinato nel suo ammontare, così come accertato in sede giudiziaria mediante sentenza di primo grado costituente, nelle more della conclusione del giudizio di appello, titolo esecutivo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia