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Provvedimento del 24 ottobre 2013 [2928030]

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[doc. web n. 2928030]

Provvedimento del 24 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 480 del 24 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 21 agosto 2013 nei confronti di Transcom WorldWide S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento dati incaricato da Vodafone Omnitel S.p.A. (in cui è confluito il marchio Teletu), con il quale XY, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha chiesto, riguardo all´avvenuta ricezione di telefonate promozionali indesiderate al proprio numero di utenza fissa, di avere conferma circa l´esistenza di dati personali che lo riguardano detenuti dal titolare del trattamento, la comunicazione in forma intelligibile di tali dati, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento,  nonché di conoscere i dati riferiti ai soggetti che, in specifiche date indicate dal medesimo, hanno effettuato le predette telefonate promozionali indesiderate; l´interessato ha altresì manifestato la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di comunicazione commerciale, chiedendo che tale volontà sia portata a conoscenza dei soggetti cui tali dati siano stati eventualmente comunicati e chiedendo infine la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 settembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 26 settembre 2013, con cui Transcom WorldWide S.p.A. ha, in primo luogo, rappresentato che il mancato riscontro all´istanza inviata dall´interessato prima della proposizione del ricorso è stato causato da "un errore materiale": ciò in quanto "Transcom generalmente non è destinataria di tale tipologia di richiesta" che viene invece gestita "per conto di Teletu nel rispetto delle indicazioni" fornite dalla medesima; la resistente ha comunque dichiarato di non detenere alcun dato personale riferibile al ricorrente, precisando, con  riguardo alla richiesta volta a conoscere i nominativi dei soggetti che avrebbero effettuato le telefonate promozionali indesiderate lamentate dall´interessato, di non essere "in possesso di tale tipologia di informazioni", né di poterle in ogni caso conoscere "in considerazione dell´attività svolta per conto di Teletu";

VISTA la nota, datata 3 ottobre 2013, con cui il ricorrente, nel prendere  atto di quanto dichiarato dalla resistente nel riscontro fornito, ha insistito per la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 147 del Codice, il ricorso al Garante può essere proposto esclusivamente nei confronti del titolare del trattamento;

RILEVATO che, nel caso di specie, il ricorso è stato proposto nei confronti di un soggetto che, anche in base all´informativa resa disponibile sul sito della società titolare, è chiaramente individuabile come responsabile del trattamento (ruolo questo di cui l´interessato dimostrava di avere contezza già nell´atto di ricorso); tenuto conto del fatto che quest´ultimo, oltre a rappresentare la natura del ruolo svolto rispetto ai dati personali trattati dalla società titolare, ha comunque sostenuto (con dichiarazione della cui veridicità risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere alcun dato personale riferibile al ricorrente;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti della società resistente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara inammissibile;

2) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia