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Provvedimento del 14 novembre 2013 [2934247]

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[doc. web n. 2934247]

Provvedimento del 14 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 514 del 14 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante nei confronti della Cassa Rurale e Artigiana di Cantù soc. coop. regolarizzato il 9 agosto 2013 con cui XY ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano in relazione al rapporto di conto corrente n. XX e al mutuo n. KK; in particolare, la ricorrente ha chiesto, in relazione al conto corrente, la comunicazione dei dati contenuti nel contratto originario di conto corrente, negli eventuali patti modificativi, nonché negli estratti di conto corrente con i documenti di sintesi; in relazione al mutuo, la stessa ha chiesto la comunicazione dei dati contenuti nel contratto originario di mutuo, nel piano di ammortamento e nelle altre comunicazioni contabili indicanti il capitale originario, il capitale residuo e l´ammontare della rata suddivisa per quota capitale e interessi, nonché i documenti inerenti la sospensione del pagamento delle quote capitali del mutuo in oggetto; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota datata 23 settembre 2013, con la quale l´istituto di credito resistente ha dichiarato di aver inviato alla ricorrente copia del contratto originario di conto corrente sottoscritto in data 3 aprile 2000, copia degli estratti del conto corrente e scalari dal 1°aprile 2003 al passaggio a sofferenza avvenuto in data 25 novembre 2009, copia degli estratti della posizione a sofferenza oltre ai documenti di sintesi, copia del contratto originario di mutuo sottoscritto in data 2 giugno 2000 con il relativo piano di ammortamento e la cronistoria dei tassi applicati; rilevato che la banca ha inoltre precisato che il pagamento delle rate di mutuo si può evincere chiaramente dagli addebiti riportati negli estratti del conto corrente;

VISTA la nota datata 30 settembre 2013 con la quale la ricorrente ha rilevato di non aver ricevuto le comunicazioni contabili indicanti il capitale originario concesso in mutuo, il capitale residuo e l´ammontare della rata suddivisa per quota capitale e interessi, informazioni che non sarebbero contenute, a proprio avviso, negli estratti conto forniti dalla banca; rilevato inoltre che la ricorrente ha chiesto alla resistente di confermare "l´inesistenza di dati personali contenuti in qualsivoglia altro documento" della banca;

VISTA la nota datata 25 ottobre 2013 con la quale la ricorrente, preso atto degli ulteriori dati messi a disposizione dalla banca che, nonostante le ripetute richieste, non erano stato oggetto di precedente comunicazione, ha chiesto al Garante di dichiarare il non luogo a provvedere sul ricorso con liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste della ricorrente, seppur successivamente alla presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù soc. coop., nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù soc. coop, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia