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Provvedimento del 14 novembre 2013 [2934279]

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[doc. web n. 2934279]

Provvedimento del 14 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 513 del 14 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 25 giugno 2013, presentato nei confronti del Comune di Fondi, con il quale XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore di Fazio e Luigi Vocella, avendo ricevuto una lettera di costituzione in mora da parte della Sican Group s.r.l. che agiva su mandato conferito dal predetto Comune per il recupero dei proventi derivanti da sanzioni amministrative, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), con le quali aveva chiesto di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento dei dati personali che lo riguardano, gli estremi identificativi del titolare del trattamento nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° luglio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato l´amministrazione resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 ottobre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 22 luglio 2013 con la quale l´ente resistente, nel rappresentare che "il rapporto per il servizio di recupero crediti derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada con Sican Group s.r.l. è stato riattivato con determinazione dirigenziale n. 1196/2011", ha altresì precisato che tale rapporto "è stato oggetto in autotutela di annullamento per riscontrate illegittimità nella riattivazione del servizio su cui pende giudizio dinanzi al Tar del Lazio – sezione distaccata di Latina (…)"; ciò posto, l´amministrazione resistente ha affermato che "diversi sono stati i responsabili del Settore di Polizia Locale che negli ultimi anni hanno ricoperto il ruolo di responsabile del trattamento in questione investendo altresì, per le attività dedotte in convenzione, la società incaricata Sican Group s.r.l. (…)"; la resistente ha inoltre affermato che i dati relativi all´interessato sono stati trasmessi alla società incaricata "per le attività proprie della convenzione (…) mediante file di testo con tracciato simile a quello previsto da Equitalia per la formazione dei ruoli (…)";   

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 24 luglio 2013 con la quale il ricorrente, nel ritenere insoddisfacente il riscontro ottenuto, ha evidenziato come la controparte non abbia fornito sufficienti chiarimenti in ordine al soggetto che nel settore della Polizia Locale abbia assunto il ruolo di responsabile del trattamento, nonché in ordine alle modalità di invio dei dati alla Sican Group s.r.l.; ad avviso del ricorrente infatti, il titolare del trattamento non ha in alcun modo documentato le modalità di "protezione dell´invio" e non ha fatto alcun riferimento "al rispetto delle misure minime stabilite dall´art. 33 del Codice";

VISTA la nota pervenuta via fax il 30 agosto 2013 con la quale l´ente resistente, nel fornire alcuni chiarimenti in ordine alle istanze formulate dal ricorrente, ha precisato, tra l´altro, che "il trattamento dei dati a carico del ricorrente ha avuto quale unica finalità l´elevazione del verbale di accertamento per violazione di norme al codice della strada, la sua notifica, gli atti consequenziali e/o presupposti pertinenti l´intera procedura sanzionatoria nonché (per quanto di riferimento all´attività posta in essere dalla Sican Group s.r.l.) il tentativo stragiudiziale di recuperare gli importi della sanzione amministrativa"; la parte resistente ha inoltre affermato che la società Sican Group s.r.l. risulta "essere, nel caso di specie, responsabile del trattamento", precisando al contempo che "l´assegnazione dell´incarico venne compiuta dapprima in favore della Sican s.r.l. (…) e poi in favore della Sican Group s.r.l. (…) come attestato dall´art. 14 del Capitolato di gara, accettato e sottoscritto dalle parti";  nella medesima nota l´ente resistente ha tuttavia dichiarato che a seguito della "riattivazione della convenzione con determina del 28/11/2011 in capo alla Sican Group s.r.l., questa diveniva titolare del trattamento";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 10 settembre 2013 con la quale il ricorrente, oltre a rilevare la lacunosità dei chiarimenti forniti dalla controparte relativamente alle modalità di trasmissione dei dati alla società Sican Group s.r.l., ha evidenziato come la memoria del Comune "abbia gettato solo ulteriore confusione" nella questione relativa all´individuazione dei responsabili del trattamento dei dati personali che lo riguardano; in particolare, l´ente resistente ha indicato la Sican Group s.r.l. quale responsabile del trattamento asserendo che la stessa avrebbe sottoscritto un capitolato di gara che tuttavia la medesima non può avere sottoscritto in ragione del fatto che la stessa "non ha partecipato a detta gara, avendo ottenuto l´incarico semplicemente mediante la determina del 28.11.2011 poi revocata dal Comune di Fondi"; la medesima confusione si rileva laddove l´ente resistente si limita ad indicare quali responsabili del trattamento i "Comandanti dei vigili urbani succedutisi nel tempo" anziché fornire il nominativo del responsabile del trattamento dei dati del ricorrente riferiti alla vicenda oggetto del presente ricorso;

VISTE le note pervenute via fax il 30 ottobre 2013 e il 7 novembre 2013 con le quali l´amministrazione resistente, nell´evidenziare come alcune considerazioni del ricorrente "trascendono manifestamente l´oggetto del ricorso", ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di trasmissione dei dati illustrando lo "specifico sistema di autenticazione informatica" di cui dispone il Comando di Polizia locale;

RILEVATO che è diritto dell´interessato, secondo quanto espressamente previsto dall´art. 7 del Codice, ottenere la comunicazione di tutti i dati personali che lo riguardano, comprese le informazioni riguardanti i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati; rilevato che, nel caso di specie, il titolare del trattamento non ha chiarito l´esatto ruolo della società affidataria Sican Group s.r.l. affermando, da un lato, che la stessa "risulta essere responsabile del trattamento" e d´altra parte indicandola, nella medesima memoria, quale autonomo titolare del trattamento; rilevato che non appare altresì sufficiente la stessa indicazione, quali responsabili del trattamento, di "Comandanti dei vigili urbani succedutisi nel tempo", occorrendo una più puntuale indicazione dei soggetti che attualmente, in qualità di responsabili del trattamento formalmente designati, trattano i dati personali dell´interessato relativamente alla vicenda in esame (anche solo per la mera conservazione dei dati stessi);

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordinare al Comune di Fondi di comunicare al ricorrente, con le modalità di cui all´art. 10 del Codice, il nominativo dei soggetti - persone fisiche e giuridiche - designati quali responsabili del trattamento relativamente alla vicenda in questione (tenendo conto che la figura del responsabile del trattamento è specificatamente prevista dall´art. 29 del Codice e che non deve essere confusa con quella del responsabile del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i), nel termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento;

RITENUTO invece che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle stesse, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

RILEVATO che l´Autorità si riserva di verificare con un autonomo procedimento, tenendo peraltro conto del contenzioso in essere presso il Tar del Lazio, la liceità, sotto il profilo della disciplina di protezione dei dati personali, del complessivo trattamento svolto dal Comune resistente nei suoi rapporti con la società affidataria Sican Group s.r.l.;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico dell´amministrazione resistente nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina al Comune di Fondi di comunicare al ricorrente, con le modalità di cui all´art. 10 del Codice, il nominativo dei soggetti - persone fisiche e giuridiche - designati quali responsabili del trattamento relativamente alla vicenda in questione, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico del Comune di Fondi, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel prescrivere al Comune di Fondi, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento del provvedimento (o dell´avvenuta proposizione dell´opposizione) entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Soro