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Provvedimento del 28 novembre 2013 [2943954]

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[doc. web n. 2943954]

Provvedimento del 28 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n.  del 28 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 9 luglio 2013 nei confronti di Argea Sardegna- Agenzia Regionale per la Gestione ed Erogazione degli aiuti in agricoltura, con il quale XY, dipendente dell´Agenzia in qualità di dirigente, e sua moglie KW, rappresentati e difesi dall´avv. Giulia Cozzi, hanno chiesto la cancellazione e/o il blocco dei dati personali che li riguardano contenuti in tre distinti atti che risultano registrati nel Registro ufficiale del protocollo generale dell´ente: 1) la nota dell´11 gennaio 2013 avente ad oggetto "XY c/Argea – Impugnazione determinazioni "Argea- Reg_Det 0006028 e "Argea-Reg_Det 0006030 del 21 dicembre 2012" con il quale il ricorrente, per il tramite del suo legale, ha impugnato il provvedimento di trasferimento del 21 dicembre 2012 dalla sede di Sassari, ove lo stesso risiede insieme alla moglie disabile, a quella di Tempio Pausania (lontana circa 75 km dalla propria residenza) e la contestuale assegnazione in pari data del proprio incarico ad altro dirigente; 2) la nota del 12 febbraio 2013 "XY c/Argea – Impugnazione determinazione "Argea- Reg_Det 0006028 del 21 dicembre 2012, assunta in violazione dei diritti di cui all´art. 33, comma 5° Legge n. 104/1992" con il quale ha ribadito il proprio diniego al trasferimento in questione; 3) il ricorso per provvedimento d´urgenza ex art. 700 c.p.c. accolto dal Tribunale di Tempio Pausania-Sezione Lavoro il quale ha disposto, in attesa del giudizio di merito, la sospensione delle citate determinazioni del Direttore Generale e la attribuzione al ricorrente di incarico dirigenziale nel rispetto dell´art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 in considerazione della sua esigenza di accudire la moglie invalida civile perché affetta da handicap grave (il ricorrente attualmente, in attesa del giudizio di merito, ricopre nuovamente  le funzioni svolte prima del provvedimento di trasferimento presso la sede di Sassari); rilevato che i ricorrenti hanno sostenuto che sia i primi due atti, nei quali risultano indicati i dati personali del dott. XY nonché quelli relativi allo stato di salute della moglie, con lui odierna ricorrente, sia il ricorso ex art. 700 c.p.c., nel quale sono indicati oltre ai dati relativi allo stato di salute della signora KW anche i dati attinenti allo stato di salute dello stesso ricorrente, "compromesso a seguito delle vicende per cui è in causa", sarebbero stati "pubblicati integralmente nel registro ufficiale dell´ente senza che il titolare del trattamento abbia provveduto a rendere non intelligibili i dati personali e sensibili ivi contenuti, in palese violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 luglio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 22 ottobre 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata in data 26 agosto 2013 con la quale i ricorrenti hanno sostenuto che la "pubblicazione" integrale, nell´ambito del registro del protocollo generale dell´ente, degli atti contenenti i dati personali comuni e sensibili che li riguardano avrebbe determinato l´accesso e l´utilizzo degli stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati: una sigla sindacale della Funzione Pubblica Sardegna avrebbe infatti pubblicato in data 5 luglio 2013 sul proprio forum sindacale una nota che oltre a fare esplicito riferimento allo stato di salute della ricorrente reca in allegato il testo del ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato dal ricorrente;

VISTA la comunicazione inviata via e.mail in data 6 settembre 2013 con la quale la resistente ha sostenuto con riferimento al citato ricorso ex art. 700 c.p.c. che "il personale dell´Agenzia addetto al protocollo generale ha (…) provveduto, in analogia con tutti gli altri atti giudiziari, a registrare il detto ricorso provvedendo nel contempo alla scansione dello stesso documento";

VISTA la memoria inviata in data 7 ottobre 2013 con la quale i ricorrenti hanno rilevato come la controparte avrebbe omesso di fornire indicazioni circa il trattamento dei dati personali contenuti nelle due note dell´11 gennaio 2013 e del 12 febbraio 2013 limitando il proprio riscontro al solo ricorso ex art. 700 c.p.c.; rilevato, infine, che, in relazione a tutti e tre gli atti in questione, i ricorrenti hanno dichiarato di contestare "la pubblicazione dei loro dati sensibili nel protocollo generale dell´Ente, visibile a tutti i dipendenti dell´Argea (…) i quali possono quindi stampare i documenti ivi pubblicati e fornirli anche all´esterno", come sarebbe avvenuto in occasione della pubblicazione della citata nota sindacale; rilevato che i ricorrenti hanno in conclusione ribadito che, a loro parere, i dati attinenti al loro stato di salute sarebbero stati trattati dalla resistente in violazione di legge legittimando così la richiesta di cancellazione e di blocco degli stessi;

VISTE le comunicazioni via e.mail inviate in data 22 novembre 2013 con le quali la resistente ha fornito indicazioni ed apposita documentazione riguardante il sistema di protocollo generale dell´Agenzia gestito attraverso il software Folium; rilevato che la resistente ha precisato che, a parte gli operatori addetti al protocollo, la visione dei documenti è consentita solo al Direttore Generale e alle persone destinatarie dell´assegnazione per competenza, conoscenza e/o smistamento e che, nel caso di specie, gli atti in questione sono stati assegnati dall´ufficio protocollo, per smistamento, al Direttore Generale e all´avv. XX (responsabile della U.O. LAP- Legale Amministrativo e Personale) e dal Direttore Generale, per competenza, all´avv. XX, il quale successivamente li ha presi in carico;

RILEVATO che il ricorso verte sul trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli attinenti allo stato di salute dei ricorrenti, svolto dalla resistente attraverso la registrazione nell´ambito del Registro del protocollo generale dell´ente delle due note stragiudiziali dell´11 gennaio 2013 e 12 febbraio 2013 inoltrate dal legale dei ricorrenti all´Agenzia nonché del ricorso d´urgenza ex art. 700 c.p.c. depositato dal ricorrente presso il Tribunale di Tempio Pausania;

RILEVATO che nel corso dell´istruttoria sono emersi elementi sufficienti a far ritenere che il flusso dei dati all´interno dell´ente è gestito secondo misure di sicurezza adeguate in termini di profili di autorizzazione; infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la resistente ha attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), che non vi è stata alcuna forma di pubblicazione o diffusione dei dati (secondo la terminologia del Codice) ma che gli atti oggetto di ricorso sono stati protocollati dagli operatori dell´ufficio protocollo, i quali hanno provveduto anche alla loro scansione, e successivamente presi in visione solo dal Direttore Generale e dal responsabile dell´ufficio ai quali gli atti sono stati assegnati per competenza; rilevato che la resistente ha anche precisato che solo il personale che riceve in assegnazione un atto ne ha ovviamente la visione e che agli atti oggetto di ricorso hanno avuto accesso solo i soggetti sopra indicati e non tutto il personale dipendente dell´Agenzia come invece i ricorrenti hanno più volte sostenuto;

RITENUTO, quindi, alla luce delle considerazioni sopra svolte, che il trattamento svolto dalla resistente non è avvenuto in violazione di legge e che la richiesta di cancellazione e/o di blocco dei dati personali, anche attinenti allo stato di salute, dei ricorrenti deve essere dichiarata infondata;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso infondato;

2) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia