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Provvedimento del 5 dicembre 2013 [2951940]

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[doc. web n. 2951940]

Provvedimento del 5 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 558 del 5 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 luglio 2013, presentato da XY nei confronti della Direzione territoriale del lavoro di Pescara, con il quale il ricorrente, che il 19 aprile 2013 aveva accompagnato un amico presso la predetta Direzione e al quale, in tale occasione, era stato chiesto di esibire un documento di identità (nel caso di specie, era stata esibita la tessera di iscrizione all´albo dei veterinari, di cui è stata effettuata copia), non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché a conoscere le finalità e le modalità del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati; il ricorrente inoltre, ritenendo illecito il trattamento dei propri dati, si è opposto al loro ulteriore trattamento, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 luglio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato l´amministrazione resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 25 ottobre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 5 agosto 2013 con la quale la Direzione territoriale del lavoro di Pescara, nel fornire riscontro alle diverse istanze dell´interessato, ha ricostruito il colloquio intercorso con il ricorrente (che stava accompagnando un amico, destinatario di  un verbale di accertamento ispettivo della DTL, allo scopo di ottenere chiarimenti  in merito ad una richiesta di accesso agli atti ex art. 22 della legge n. 241/1990) affermando che, nel corso dello stesso, dinanzi alle argomentazioni tecnico-giuridiche dell´interessato (che prima facie si era qualificato quale parente della persona richiedente l´accesso e poi come un "medico legale, appassionato di diritto, che varie volte aveva curato ricorsi non giudiziari avverso dinieghi a richieste di accesso agli atti"), il direttore della DTL aveva richiesto l´esibizione di un documento di identificazione; inoltre il ricorrente "nei fatti, stava esercitando una vera e propria attività di assistenza consulenziale e legale in favore del dott. (…), attività che – per espressa previsione normativa (legge 12/1979) – è espressamente riservata ai consulenti del lavoro ed alle altre categorie professionali indicate nella suddetta norma" mentre l´amministrazione resistente "è un organismo di vigilanza che ha - tra gli altri suoi compiti – anche quello di verificare il rispetto della predetta normativa (…), con l´evidente obiettivo di combattere fenomeni di esercizio abusivo della professione"; nella medesima nota la resistente ha inoltre precisato che "i dati raccolti (fotocopia del tesserino professionale dell´interessato) sono ancora conservati in apposito fascicolo unitamente ad appunto recante resoconto del colloquio intervenuto con il dott. (…) e con il ricorrente" e che il predetto fascicolo è a disposizione dell´interessato per l´eventuale "ritiro della fotocopia" del documento di identità aggiungendo che, "in caso di mancato ritiro, la stessa sarà distrutta in apposito dispositivo";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 10 settembre 2013 con la quale il ricorrente, oltre a contestare le affermazioni della controparte in ordine al suo presunto esercizio abusivo della professione e a formulare diverse considerazioni che esulano dall´oggetto del presente ricorso, ha affermato che nel caso di specie, "non era in atto nessuna attività ispettiva o di vigilanza e  trattavasi di un colloquio informale e non richiesto, attivato dall´ente, su materia amministrativa autonoma e non oggetto del contenzioso instaurato con l´ente ispettivo";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 12 settembre 2013 nel corso della quale il ricorrente, nel ribadire che il colloquio intercorso con la controparte ha avuto un carattere puramente "informale" e che in alcun modo lo stesso può essere ascritto nell´ambito di un´attività ispettiva della DTL, ha fatto presente di essere espressamente autorizzato dal dott. (…) al trattamento dei suoi dati sensibili (il quale peraltro, presente anch´esso all´audizione, "conferma quanto dichiarato dal ricorrente nelle memorie e nel ricorso introduttivo");

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 7 ottobre 2013 con la quale l´amministrazione resistente ha replicato alle affermazioni del ricorrente sottolineando di essere stata impegnata con il dott. (…) e il ricorrente in una precisa "attività istituzionale e niente affatto in un colloquio informale";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 12 novembre 2013 con la quale il ricorrente, nel ribadire che nel caso di specie non era in atto alcuna attività ispettiva o di vigilanza, ha segnalato l´illegittima conservazione, da parte della resistente, dei suoi dati personali all´interno di "un fascicolo a seguito di istruttoria da concludere";

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il ricorrente, nel chiedere l´accesso ai dati personali che lo riguardano nonché le altre informazioni di cui al comma 2 dell´art. 7 del Codice, ha legittimamente esercitato i diritti previsti dalla legge in materia di protezione dei dati personali; ritenuto che, in ordine a tali richieste, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle stesse, seppure solo nel corso del procedimento,

RITENUTO invece di dover dichiarare infondata la richiesta di opposizione al trattamento, tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti, non risulta che i dati relativi al ricorrente siano stati trattati in violazione di legge, essendo stati raccolti dall´amministrazione resistente allo scopo di procedere alla sua identificazione (art. 45 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) resa necessaria alla luce del ruolo dallo stesso rivestito (di rappresentante de facto) nella fattispecie in esame;

RITENUTO di dover compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della parziale infondatezza del ricorso e della particolarità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondata la richiesta di opposizione al trattamento;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

3) compensa tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia


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