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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ediservizi srl - 7 novembre 2013 [2954163]

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[doc. web n. 2954163]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ediservizi srl - 7 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 502 del 7 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che è pervenuto a questa Autorità, in data 22 marzo 2011, un ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice") da parte del sig. Pier Luigi Maria Lucatuorto, il quale lamentava la ricezione, sulla propria casella di posta elettronica, di una comunicazione promozionale indesiderata da parte di Ediservizi srl, avvenuta in data 28 febbraio 2011;

CONSIDERATO che il suddetto ricorso è stato definito con provvedimento del Garante in data 12 maggio 2011;

VISTO il verbale n. 12299/72879 del 15 giugno 2011 con cui, sulla base degli atti acquisiti nell´ambito del ricorso, sono state contestate a Ediservizi srl, con sede in Bologna, Via Zanardi n. 106/6, P.I. 04098330378, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione agli artt. 13 e 130 del Codice, per aver effettuato un trattamento dei dati personali finalizzato all´invio di comunicazioni promozionali via e-mail, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte ha precisato che la vicenda in esame riguarda l´invio di una sola comunicazione promozionale, avente carattere divulgativo e scientifico, mentre una seconda e-mail era stata inviata all´indirizzo di posta elettronica del ricorrente per mero errore umano in data 25 marzo 2011. La parte ha, inoltre, dichiarato che, a seguito dell´istanza presentata dal sig. Lucatuorto in data 4 marzo 2011 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, aveva provveduto a comunicare allo stesso tutte le informazioni richieste; "unico dato non formalmente comunicato, ma certamente noto e conoscibile da parte del dott. Lucatuorto, (…) era il nome del titolare e del responsabile del trattamento (…)". Alla luce di tali osservazioni, ha ritenuto che, nel caso in esame, non sussiste alcuna violazione dell´art. 13 del Codice. Per quanto concerne, invece, la violazione dell´art. 130 del Codice, la parte ha dichiarato che "il consenso preventivo del destinatario della comunicazione promozionale non era necessario, trattandosi di soggetto iscritto in un elenco categorico pubblicato su internet [nella fattispecie dal sito dell´Ordine Avvocati di Bologna e da quello della Cassa forense] e trattandosi di una comunicazione di informazioni sostanzialmente a carattere culturale, scientifico o di utilità per quella categoria professionale (…)". Ha, inoltre, eccepito l´applicazione al caso in esame dell´art. 162, comma 2-bis, non ricorrendo l´elemento del nocumento per la persona offesa; ha, infine, evidenziato che, in conseguenza del ricorso, è stato avviato un procedimento di carattere sanzionatorio senza darle alcuna comunicazione al riguardo, ove, tra l´altro, nel provvedimento con cui è stato definito il ricorso non le è stata imputata alcuna responsabilità in ordine ai fatti in esame;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. Va precisato, in primo luogo, che l´utilizzo di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque può avvenire, senza il preventivo consenso degli interessati, purché nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge (art. 24, comma 1, lett. c, del Codice); tra questi rientra, in particolare, il cd. "vincolo di finalità", in base al quale i dati possono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e possono essere utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con tali scopi, tenuto conto del dettato dell´art. 11, comma 1, lett. b) del Codice. Tuttavia, nel caso di specie, il "vincolo di finalità" non ricorre, data la natura promozionale del messaggio inviato al sig. Lucatuorto (oggetto dell´e-mail era "Scanner Magic Wand"). Ne discende, quindi, l´applicazione al caso in esame della disciplina di cui all´art. 130, comma 2, del Codice che, con riferimento al tipo di strumento utilizzato (e-mail) per l´invio delle comunicazioni promozionali, richiede in ogni caso il preliminare consenso dell´interessato, da raccogliersi nel rispetto di quanto previsto dall´art. 23 (ovvero specifico, documentato per iscritto e raccolto previa informativa). Ciò premesso, si rileva che l´argomentazione della parte secondo cui la violazione dell´art. 13 non sussiste, perché l´informativa è stata fornita al ricorrente al momento dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7, non è rilevante in quanto, in base all´art. 13 del Codice, l´informativa deve essere resa all´interessato "previamente", ovvero prima di procedere al trattamento del dato. Altrettanto dicasi per l´acquisizione del consenso che, come detto, non viene meno neanche nel caso in cui i dati sono ricavati da elenchi pubblici, come è stato più volte confermato dal Garante (tra tutti il provvedimento del 29 maggio 2003, doc. web n. 29840). Dalla documentazione in atti, non risulta in alcun modo dimostrato che la società abbia raccolto validamente il consenso dell´interessato a ricevere le comunicazioni promozionali nelle forme su indicate. Per quanto riguarda, invece, l´eccepita applicazione dell´art. 167 del Codice, si osserva che l´art. 162, comma 2-bis, distingue chiaramente la fattispecie penale da quella amministrativa, prevedendo che nel caso di violazione delle disposizioni di cui all´art. 167, tra cui l´art. 130, la sanzione amministrativa viene irrogata "in ogni caso", cioè a prescindere dalla sussistenza o meno di un illecito penale. Infine, quanto al mancato espresso riferimento, nel provvedimento di definizione del ricorso, all´avvio del procedimento sanzionatorio, si rileva che nel suddetto provvedimento il Garante non è entrato nel merito della liceità (o meno) del trattamento, essendo il ricorso finalizzato a garantire l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice. Rilevati, tuttavia, nell´ambito dell´istruttoria del ricorso gli elementi di una violazione di legge sanzionata amministrativamente, l´avvio dell´autonomo procedimento sanzionatorio, avviato con la notifica della contestazione n. 12299/72879 del 15 giugno 2011 e notificato in data 7 luglio 2011) era quindi atto dovuto. Al riguardo, si evidenzia che il diritto di difesa è stato pienamente garantito nel corso del procedimento sanzionatorio conclusosi con la presente ordinanza che può essere autonomamente impugnata in base agli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, inviando una comunicazione promozionale via e-mail, senza rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi dell´art. 130 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167, tra le quali quella di cui all´art. 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare l´importo della sanzione prevista dall´art. 161 del Codice nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) e l´importo della sanzione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice nella misura di euro 4.000,00 (quattromila), per un importo complessivo pari a euro 6.400,00 (seimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Ediservizi srl, con sede in Bologna, Via Zanardi n. 106/6, P.I. 04098330378, in persona del legale rappresentante pro-tempore,, di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2954163
Data
07/11/13

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca