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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Idea Service snc - 19 settembre 2013 [2967342]

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[doc. web n. 2967342]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Idea Service snc - 19 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 407 del 19 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito dell´istruttoria svolta dal Dipartimento comunicazioni e reti telematiche in merito ad una segnalazione di A.M.I. Massarenti srl con cui si lamentava la ricezione di fax promozionali per conto di Fastweb spa, l´Ufficio formulava una richiesta di informazioni alla Idea Service snc (nota del 15 aprile 2010 prot. n. 8760/57670) invitandola a comunicare le modalità con cui si era provveduto a reperire i dati della segnalante, nonché le modalità con cui era stata resa l´informativa e raccolto il consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali, ai sensi degli artt. 13 e 130 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il  Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

PRESO ATTO del riscontro fornito dalla Idea Service snc, datato 22 aprile 2010, con cui la stessa dichiarava di aver reperito i riferimenti telefonici della segnalante nel suo stesso sito internet, dove sono resi pubblici e disponibili;

VISTO il verbale n. 4385/57670 del 3 marzo 2011, con cui sono state contestate alla Idea Service snc, con sede in Novate Milanese (MI), già in via Vittorio Veneto n. 10 e attualmente in via Baranzate n. 29, P.I. 10209530152, nella persona del titolare, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione agli artt. 13 e 130, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dall´Ufficio del Garante, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO, pertanto, che Idea Service snc ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) finalizzato all´invio di comunicazioni promozionali via fax, omettendo di rendere l´informativa e di acquisire il consenso in conformità a quanto disposto dagli artt. 13 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con la legge 20 novembre 2009 n. 166, punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di 2.400,00 euro (duemilaquattrocento) per la violazione dell´art. 161, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, e nella misura di 8.000,00 euro (ottomila) per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Idea Service snc, in Novate Milanese (MI), già in via Vittorio Veneto n. 10 e attualmente in via Baranzate n. 29, P.I. 10209530152, nella persona del titolare, di pagare la somma complessiva di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia