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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ideal Service srl - 17 ottobre 2013 [2969814]

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[doc. web n. 2969814]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ideal Service srl - 17 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 457 del 17 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta in data 19 novembre 2010 da parte di Scala Reale srl con cui si lamentava la ricezione di e-mail di contenuto promozionale da parte di Ideal Service srl, il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni (prot. n. 17698/71567 del 5 settembre 2011) formulata da questa Autorità ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto accertamenti presso la suddetta società, di cui ai verbali di operazioni compiute del 12 e 13 ottobre 2011, dai quali è risultato che la società effettuava un trattamento di dati personali per mezzo di un form di raccolta dati presente sul proprio sito internet www.agenziatre.com, in calce al quale era riportata esclusivamente la dicitura "Privacy - Dichiaro di aver letto apposita informativa di cui all´articolo 10 e ai sensi dell´art. 11 della legge 196/2003";

VISTO il verbale n. 63 del 24 ottobre 2011 con cui è stata contestata alla Ideal Service srl, con sede in Aradeo (LE), via G. Di Vittorio n. 54, P.I. 04061530756, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, applicata in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione alla omessa informativa, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal predetto Nucleo ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la società ha dichiarato che le uniche due e-mail pervenute tramite il form di raccolta dati contengono curricula vitae inviati spontaneamente dagli interessati, come è stato verificato anche dalla Guardia di finanza nel corso dell´accertamento. Tale circostanza, pertanto, renderebbe applicabile al caso di specie la disciplina prevista dall´art. 13, comma 5-bis, del Codice. In ogni caso, la parte ha escluso la propria responsabilità in ordine al fatto contestato, in quanto non si occupava direttamente della gestione del sito internet. Infatti, già nel verbale di operazioni compiute del 12 ottobre 2011, si fa presente come "in merito al sito ho incaricato, circa due mesi fa, un tecnico per il suo rifacimento in quanto lo stesso non risulta allineato con i piani telefonici e le offerte promosse dalla H3G". In ultimo, la parte ha eccepito l´applicazione della sanzione nella misura del doppio del minimo edittale che risulterebbe in contrasto con il disposto dell´art. 11 della legge n. 689/1981;

LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 10 settembre 2012 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. L´argomentazione della parte secondo cui al caso di specie andrebbe applicata la disposizione di cui all´art. 13, comma 5-bis, del Codice non può essere condivisa. Tale norma, infatti, tende a disciplinare le sole ipotesi in cui l´invio dei curricula avviene su iniziativa dell´interessato, ovvero senza che ci sia alcuna sollecitazione da parte del titolare del trattamento, come ad esempio accade tramite la predisposizione di specifici form o apposite sezioni del sito web. Nel caso di specie, dunque, la norma di cui all´art. 13, comma 5-bis, del Codice non può essere applicata in quanto il form, aldilà della circostanza che sia stato utilizzato per inviare curricula, era stato predisposto per fornire informazioni sui propri prodotti e servizi agli utenti che ne facciano richiesta. In tali circostanze, il titolare del trattamento deve "previamente" informare gli interessati, che vogliano utilizzare tale form conferendo i propri dati, di ogni operazione che verrà effettuata, indicando le modalità e le finalità del trattamento, nonché le eventuali operazioni di comunicazione a terzi. Diversamente, nel caso di invio spontaneo dei CV il titolare si trova nell´impossibilità di rendere previamente l´informativa di cui all´art. 13 e, pertanto, il Codice ha previsto che tale obbligo sia assolto successivamente. Per quanto concerne, invece, l´altra argomentazione secondo cui la parte non sarebbe responsabile della violazione perché non si occupava direttamente della gestione del sito, si rileva che tale argomentazione non è supportata da alcun elemento di fatto (ad esempio documentazione utile a individuare il terzo incaricato della gestione del sito), che permetta di applicare al caso di specie l´esimente della buona fede di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. In ultimo, si osserva che gli importi relativi alla definizione in via breve delle contestazioni sono previsti dalla legge (art. 16 della legge n. 689/1981) e pertanto gli agenti accertatori non possono quantificarli diversamente. Laddove, invece, il contravventore non si avvalga della facoltà di definire il procedimento in via breve effettuando il pagamento in misura ridotta, l´Autorità competente (Garante per la protezione dei dati personali) determina, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, la somma dovuta per le violazioni contestate, ingiungendone il pagamento;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di un form di raccolta dati omettendo di rendere l´informativa;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per la violazione di cui all´art. 161;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Ideal Service srl, con sede in Aradeo (LE), via G. Di Vittorio n. 54, P.I. 04061530756, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, come indicato in motivazione, frazionandola in 5 rate mensili dall´importo di euro 480,00 (quattrocentottanta) ciascuna;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2969814
Data
17/10/13

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca