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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Torre Cajetani - 24 ottobre 2013 [2972665]

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[doc. web n. 2972665]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Torre Cajetani - 24 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 473 del 24 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di un´istruttoria relativa a una segnalazione nella quale si lamentava la diffusione, mediante pubblicazione sull´albo pretorio, di una determinazione del Comune di Torre Cajetani in cui figuravano i dati personali relativi allo stato di salute del segnalante al quale venivano riconosciuti "la causa di servizio ed i relativi benefici economici", l´Ufficio ha formulato, nei confronti del Comune di Torre Cajetani C.F.: 00303680607, con sede in Torre Cajetani (Fr), via Circonvallazione Cerano n. 3, una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice a fronte della quale il Comune, con nota datata 20 settembre 2011, ha fornito riscontro consentendo di accertare, successivamente, che a fronte dell´affissone all´albo pretorio della determinazione in argomento, si è verificata una diffusione di dati personali afferenti lo stato di salute del segnalante in violazione dell´art. 22, comma 8 del Codice;

VISTO il verbale n. 362/71214 del 9 gennaio 2012 con cui è stata contestata al Comune di Torre Cajetani, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 22, comma 8, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 21 marzo 2012 nonché la successiva integrazione datata 28 dicembre 2012, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con i quali il Comune ha rilevato come "(…) tutti gli atti dell´amministrazione comunale sono pubblici e che sussiste un obbligo di pubblicazione all´albo pretorio delle deliberazioni (…) adottate dall´ente (…)" per cui "(…) si è ritenuto necessario indicare i dati identificativi del sig. (segnalante), nonché proporzionate, pertinenti e non eccedenti le tipologie di dati e le modalità della loro diffusione rispetto alle finalità istituzionali che con quell´atto si perseguivano (…). Inoltre, osservando come la deliberazione oggetto della contestazione sia stata pubblicata "(…) solo in forma cartacea all´albo pretorio (…)", ha evidenziato come "L´atto di contestazione (…) risulta illegittimo in quanto tardivo per essere stato notificato oltre il termine di 90 giorni dall´accertamento, che non è dato chiaramente individuare, ma che nel caso che ci occupa si reputa di poter individuare con il momento della constatazione del fatto avvenuta con la segnalazione documentata (…) del 25 ottobre 2010, ovvero nel tempo ragionevole necessario all´esaurimento dell´attività ispettiva  e di quella istruttoria eventualmente ritenuta indispensabile (…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 10 dicembre 2012 nel quale il Comune, nel ribadire quanto argomentato negli scritti difensivi, ha evidenziato, tra l´altro, come la nota del 5 dicembre 2011, menzionata nella contestazione, non sia stata indirizzata al Comune, mentre, riguardo la nota del 27 dicembre 2011, non risulta essere mai pervenuta all´ente;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione. Il Comune, nel considerare che sussiste un "(…) obbligo di pubblicazione all´albo pretorio delle deliberazioni (…) adottate dall´ente (…)", non tiene conto di quanto stabilito dall´art. 22, comma 8, del Codice, secondo il quale l´amministrazione deve astenersi da ogni forma di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, senza che tali obblighi confliggano l´uno con l´altro. Peraltro, sul punto l´Autorità ha fornito puntuali indicazioni tramite apposite linee guida (provvedimenti datati 19 aprile 2007 e 2 marzo 2011 (in www.garanteprivacy.it, doc. web nn.rr 1407101 e 1793203).

Non può neanche essere condiviso quanto argomentato circa il mancato rispetto dei termini previsti dall´art. 14 della legge n. 689/1981, atteso che il dies a quo per la notificazione della contestazione va correttamente individuato nella data di accertamento della violazione e questa deve intendersi come la data in cui sono stati acquisiti e valutati dall´organo accertatore tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell´individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo (ex multis Cass. Civ. 12830/06 peraltro citata dal medesimo ente). Nel caso in esame la violazione, così come riportato nel verbale di contestazione, è stata accertata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, dal Dipartimento libertà pubblica e sanità con la nota del 5 dicembre 2011 a conclusione dell´istruttoria preliminare avviata con la richiesta di informazioni. L´esito dell´istruttoria è stato anche comunicato alle parti (segnalante e, per conoscenza, al Comune) con la nota n. 28853/71214 del 27 dicembre 2011 avente sostanzialmente lo stesso contenuto di quella del 5 dicembre 2011. Di conseguenza, il Dipartimento attività ispettive e sanzioni ha proceduto a notificare la contestazione nel rispetto del termine previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981 in data 20 febbraio 2012. Pur prendendo atto del fatto che la nota del 27 dicembre 2011 non sarebbe stata ricevuta dall´Ente, ciò non influisce in alcun modo sulla tempestività della notifica della contestazione, atteso che, con l´apertura del distinto procedimento sanzionatorio, l´Ente ha potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa sui fatti oggetto di contestazione;

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Torre Cajetani ha diffuso dati personali afferenti lo stato di salute del segnalante in violazione dell´art. 22, comma 8 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167 del Codice, tra le quali vi è anche l´art. 22, comma 8 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 22, comma 8 del Codice, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Comune di Torre Cajetani C.F.: 00303680607, con sede in Torre Cajetani (Fr), via Circonvallazione Cerano n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Comune di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia