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[doc. web n. 2997068]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ma.CI.E. s.a.s di Favaro Stefano & C. - 28 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 537 del 28 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Questura della Polizia di Stato di Padova – Divisione P.A.S.I. – IV Sezione, nell´ambito di un´attività istituzionale effettuata presso un pubblico esercizio recante l´insegna "Stars and Stripers" sito in Piove di Sacco  (Pd), piazza Vittorio Emanuele II n. 2 e gestito da Ma.CI.E. s.a.s di Favaro Stefano & C., ha accertato, con apposito verbale di controllo amministrativo datato 24 febbraio 2012, che il sig. Stefano Favaro, nato a Bassano del Grappa (Vi) il 20 maggio 1956 e residente a Piove di Sacco (Pd), via San Francesco n. 24, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore di Ma.CI.E. s.a.s di Favaro Stefano & C. P.Iva: 04505010282, con sede in Piove di Sacco (Pd), via Oreste Da Maolin n. 21, ha effettuato, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da nr. 3 videocamere poste in modo tale da riprendere il bancone del locale, la cassa e il locale per la somministrazione dei prodotti commercializzati, omettendo di rendere l´informativa semplificata di cui all´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 09 P.A.S.I. p.p.a./2012 datato 28 febbraio 2012 con cui è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informando il trasgressore della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto della Questura di Padova predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 22 marzo 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società, evidenziando che l´impianto "(…) era già funzionante con la precedente gestione (…)", rileva come il funzionamento dello stesso non determini alcun trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice, atteso che non viene utilizzato "(…) alcuno strumento atto a registrare ed immagazzinare le immagini anche solo per un breve lasso di tempo";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte dalla parte non risultano idonee in relazione a quanto contestato in quanto la registrazione/conservazione o meno delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza non influisce sulla configurabilità di un trattamento di dati personali che, ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice e per effetto di quanto previsto dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, si realizza anche nel caso in cui le immagini vengano unicamente visionate in tempo reale. Inoltre, quanto asserito relativamente alla precedente gestione, risulta inconferente, atteso che, l´essere subentrata al posto del precedente soggetto giuridico nella gestione del locale ove opera l´impianto di videosorveglianza, determina l´assunzione degli adempimenti propri del titolare del trattamento dei dati, compreso quello di rendere l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono, in ragione della peculiarità del sistema utilizzato per il trattamento oggetto di contestazione, gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Ma.CI.E. s.a.s di Favaro Stefano & C. P.Iva: 04505010282, con sede in Piove di Sacco (Pd), via Oreste Da Maolin n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia