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Provvedimento del 18 dicembre 2013 [2997283]

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[doc. web n. 2997283]

Provvedimento del 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 603 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 2 agosto 2013, presentato nei confronti del Comune di Bellaria Igea Marina- Comando di Polizia Municipale, con il quale XY ha chiesto, in relazione ai Preavvisi di accertata violazione al Codice della Strada n. 128074 del 6 settembre 2012 e n. 130084 del 22 settembre 2012, nonché ai relativi Verbali di violazione al Codice della strada n. 128074 e n. 130084, ed infine alla nota del Comando del 19 giugno 2013 (inviata in risposta all´istanza di annullamento in autotutela dei suddetti Preavvisi e Verbali), la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano; il ricorrente ha chiesto, altresì, di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui sono stati comunicati i dati; il ricorrente, inoltre, ha contestato la liceità del trattamento dei dati che lo riguardano nei Preavvisi e Verbali in questione di cui ha chiesto la cancellazione e/o il blocco nella misura in cui nei primi non sarebbe riportata alcuna Informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice mentre i secondi riporterebbero un´Informativa generica e incompleta; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 agosto 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 7 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta a questo Ufficio in data 10 settembre 2013 (che richiama la precedente nota inviata in data 25 luglio 2013 in risposta all´istanza ex art. 7) e la successiva memoria inviata in data 18 settembre 2013 con la quale il citato Comando della Polizia Municipale, nella persona del Responsabile del trattamento, ha fornito l´elenco dei dati detenuti con riguardo al ricorrente in relazione ai Preavvisi di accertata violazione e ai Verbali di violazione del Codice della Strada in questione, dati che sono trattati su supporti cartacei ed informatici per le finalità istituzionali del Comando in riferimento ai procedimenti di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada commesse dal ricorrente e che per tale motivi, fino alla conclusione di detti procedimenti sanzionatori, non possono essere cancellati e possono essere comunicati, esclusivamente per motivi di legge e di regolamento, ad Uffici ed enti pubblici legittimati al trattamento; il citato Comando ha poi sostenuto che i Preavvisi di accertata violazione costituiscono dei meri accertamenti del fatto effettuati in assenza del trasgressore (senza quindi la possibilità della contestazione immediata) che gli agenti della Polizia Municipale lasciano sul parabrezza dei veicoli allo scopo di semplificare l´estinzione della sanzione con un minor aggravio di spese e che non contengono alcun dato se non il numero di targa del veicolo (oltre ad alcune informazioni essenziali sulla procedura sanzionatoria); per quanto riguarda, invece, i veri e propri Verbali di violazione del Codice della Strada che, contrariamente ai Preavvisi possono essere oggetto di opposizione dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace, il Comando resistente ha sostenuto che, essendo tali dati acquisiti presso la Banca Dati ACI-PRA e quindi non direttamente presso l´interessato, ed essendo trattati in base ad un obbligo di legge, non vi sarebbe "alcun obbligo di informativa" ai sensi dell´art. 13, commi 4 e 5 del Codice; il Comando resistente ha però precisato che, ciononostante, per mero scrupolo" e senza che vi fosse alcuna disposizione da parte del Ministero dell´Interno che ha funzione di direzione di tutti gli organi di Polizia Stradale, ha inserito nei Verbali di violazione alcune informazioni sul trattamento dei dati personali nella sezione intitolata "Informativa"; rilevato, infine, che le osservazioni sopra riportate erano già sostanzialmente contenute nella nota del 19 giugno 2013 citata nel ricorso;

VISTA la memoria inviata in data 6 agosto 2013 e la successiva memoria inviata in data 24 settembre 2013 con le quali il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto dei riscontri ricevuti;

VISTA la memoria inviata in data 15 ottobre 2013 con la quale il Comando resistente ha sostenuto che i dati riportati nei Preavvisi sono anzitutto inerenti al veicolo dal momento che fino alla consultazione (eventuale) dei pubblici registri (tramite inserimento del numero di targa del veicolo) non vi è la possibilità di identificare il proprietario dello stesso al fine di redigere il verbale vero e proprio; pertanto, "la trascrizione di un veicolo in sosta su area pubblica, non può configurare di per sé attività di raccolta di dati personali, proprio perché l´unico elemento ad essere acquisito è una targa che al momento dell´accertamento non è riconducibile a nessuno"; rilevato inoltre che il resistente ha anche aggiunto che "l´acquisizione dei dati personali del proprietario del veicolo è atto dovuto in forza di una norma di legge (art. 201 C.d.S.) che l´Ufficio effettua solo ed esclusivamente, nel momento in cui redige il verbale vero e proprio, attingendo detti dati non direttamente dall´interessato, bensì dalla consultazione della banca dati ACI-PRA (…) dando così attuazione al disposto del c. 5 dell´art. 13 D.Lgs. 196/03";

VISTE le memorie inviate in data 4 novembre 2013 e 23 novembre 2013 con le quali il ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie perplessità;

VISTA la memoria inviata in data 22 novembre 2013 con la quale il Comando resistente ha sostenuto che, pur ammettendo il carattere di "dato personale" del numero di targa di un veicolo, nel caso dei Preavvisi di accertata violazione non si configurerebbe, a proprio avviso, alcuna attività di raccolta di dati personali né presso terzi né presso l´interessato, proprietario o trasgressore; ciò, in quanto il numero di targa viene "autonomamente acquisito dall´agente accertatore (…) dalla lettura della targa medesima posta" sul veicolo stesso; qualora, invece, l´interessato fosse stato presente, allora l´agente accertatore avrebbe dovuto provvedere a rendere all´interessato una corretta e completa informativa e a contestare immediatamente all´interessato la violazione attraverso la redazione del verbale e non del preavviso di accertata violazione che non è un atto recettizio; rilevato che il resistente ha anche integrato l´elenco, già comunicato, dei dati trattati con riguardo al ricorrente aggiungendo i dati relativi alla patente di guida;

RILEVATO che dall´istruttoria sul ricorso non emergono profili di illiceità del trattamento dei dati del ricorrente da parte del Comando resistente in riferimento al complesso degli atti relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, contestazione e riscossione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del Codice della Strada (attività che rientra istituzionalmente fra i compiti dei Corpi di Polizia Municipale e che è disciplinata da apposita normativa primaria e secondaria (in particolare, D.Lgs. n. 285/1992 ("Codice della Strada") e relativo Regolamento di attuazione e Legge n. 689/81) e che, con specifico riferimento al profilo dell´informativa –in relazione al trattamento di dati raccolti non presso l´interessato- tale attività rientra fra le ipotesi di esonero di cui all´art. 13, comma 5 del Codice); rilevato pertanto che le richieste di cancellazione e di blocco dei dati devono essere dichiarate infondate;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere altresì dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste del ricorrente, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro all´interessato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondate le richieste di cancellazione e/o di blocco dei dati personali del ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste del ricorrente;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia