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Provvedimento del 18 dicembre 2013 [3015838]

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[doc. web n. 3015838]

Provvedimento del 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 601 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 20 settembre 2013 nei confronti di Sorgenia S.p.A., con cui Domenico D´Arrigo, rappresentato e difeso dall´avv. Rosario Leo, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla società resistente, con particolare riguardo a quelli raccolti in occasione della presunta stipula di un contratto per la fornitura di energia elettrica avvenuta a seguito di adesione telefonica; il ricorrente ha chiesto poi di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; il ricorrente, infine, opponendosi al trattamento dei propri dati per scopi commerciali, ha chiesto altresì il risarcimento dei danni subiti e la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 settembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 novembre  2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota trasmessa via e.mail il 6 dicembre 2013 con cui la resistente, nel fornire la ricostruzione delle vicende oggetto di ricorso, ha sostenuto che, dopo aver ricevuto l´adesione contrattuale del ricorrente da parte di una propria agenzia esterna che ne aveva raccolto il consenso, per il tramite del figlio convivente, nel corso della telefonata del 25 agosto 2011 (nella parte finale del colloquio veniva fornita anche una breve informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice), provvedeva a ricontattare il cliente allo scopo di verificarne l´effettiva volontà di aderire all´offerta commerciale in questione, volontà che veniva di fatto confermata, sempre per il tramite del figlio convivente (entrambi i file audio di registrazione vocale delle telefonate sono stati allegati alla nota); in seguito, Sorgenia S.p.A. ha inizialmente inviato per posta all´indirizzo del ricorrente la lettera di benvenuto del 27 agosto 2011 contenente il modulo di adesione al contratto, la nota informativa e le condizioni generali di contratto (il cui art. 14 contiene l´informativa prescritta dall´art. 13 del Codice) e, ottenuta l´assegnazione dell´utenza, ha poi comunicato, con lettera del 3 novembre 2011, l´avvio della fornitura a far data dal 1 novembre 2011; poi a seguito della lettera del 5 dicembre 2011 con la quale il ricorrente, contestando la genuinità della propria adesione contrattuale, chiedeva l´annullamento del contratto, Sorgenia S.p.A. ha provveduto a tale annullamento informando anche il cliente, con lettera del 13 dicembre 2011, che fino al rientro nel mercato di maggior tutela, lo stesso avrebbe comunque fruito gratuitamente del servizio di erogazione elettrica, nessuna richiesta di pagamento potendo essergli avanzata né da Sorgenia stessa né da altro fornitore; successivamente, con lettera del 5 marzo 2013 la resistente ha dato riscontro all´istanza ex art. 7 del ricorrente datata 21 febbraio 2013 al quale ha comunicato di aver cancellato dai propri archivi i dati personali dello stesso; Sorgenia S.p.A., alla luce delle vicende intercorse tra le stesse parti, ha poi eccepito l´inammissibilità dell´odierno ricorso sostenendo in primo luogo che tra le parti è in corso una causa civile instaurata dal ricorrente, antecedentemente all´avvio del ricorso, presso il Giudice di Pace di Messina e secondariamente che Sorgenia S.p.A., sia con la lettera del 5 marzo 2013 che con la propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio civile, avrebbe fornito adeguata risposta alle richieste formulate dal ricorrente con l´istanza ex art. 7; rilevato, in ogni caso, che Sorgenia S.p.A. ha inteso comunicare al ricorrente di aver acquisito i dati che lo riguardano attraverso la conversazione telefonica del 25 agosto 2011, dati che corrispondono a quelli riportati nel contratto di fornitura e che non sono più utilizzabili dalla società a fini commerciali e promozionali per essere stati cancellati dagli appositi archivi;

VISTA la memoria trasmessa via fax in data 12 dicembre 2013 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ricevuto chiedendo al Garante di pronunciare il non luogo a provvedere sul ricorso con compensazione delle spese del procedimento;

RILEVATO che il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, è ammissibile posto che, pure in presenza delle medesime parti, l´oggetto delle giudizio civile in corso attiene a profili contrattuali e non al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che la richiesta di risarcimento del danno è inammissibile posto che il Garante non è competente in merito a tali richieste le quali possono, se del caso, essere proposte dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento integrato nel corso del procedimento il parziale riscontro già fornito prima della presentazione del ricorso;

VISTO che, alla luce della dichiarazione del medesimo ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

2) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

3) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia