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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Global Research - 4 luglio 2013 [3034895]

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[doc. web n. 3034895]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Global Research - 4 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 339 del 4 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di una segnalazione pervenuta da parte dell´Agenzia Traslochi Express del 12 gennaio 2010 con cui veniva lamentata la ricezione di una comunicazione promozionale indesiderata via fax da parte di Global Research Spa, l´Ufficio formulava una richiesta di informazioni diretta a conoscere le modalità con cui sono stati raccolti i dati del segnalante, nonché le modalità con cui è stata resa l´informativa e raccolto il consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali, ai sensi degli artt. 13 e 130 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

RILEVATO che, a seguito dell´impossibilità di recapitare la suddetta nota al destinatario, l´Ufficio dapprima formulava una nuova richiesta di informazioni e, verificato che anche quest´ultima non veniva recapitata, delegava la Guardia di finanza alla notifica della richiesta di informazioni e all´acquisizione della informazioni ivi richieste, necessarie per la definizione dell´istruttoria;

RILEVATO che, sulla base delle informazioni acquisite dalla Guardia di finanza e riportate nel verbale di operazioni compiute del 9 settembre 2010, nonché dell´integrazione fornita dalla Global Research spa con la nota del 27 settembre 2010, da cui è risultato che l´attività di marketing posta in essere dalla società presenta carattere sistematico, l´Autorità ha adottato in data 3 febbraio 2011 un provvedimento con cui è stato dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato per l´invio di comunicazioni promozionali via fax senza che venga rilasciata l´informativa ai sensi dell´art. 13, comma 4, del Codice e senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico ed informato degli interessati ai sensi degli artt. 23 e 130 del medesimo Codice;

VISTO il verbale n. 6703/67481 del 6 aprile 2011 con cui sono state contestate alla Global Research spa, con sede in Parma, via Emilio Lepidio n. 283bis, P.I. 02102380348, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dall´Ufficio del Garante, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) mediante l´invio di fax di natura promozionale, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e senza acquisire il preventivo consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui agli artt. 23 e 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di 4.800,00 euro (quattromilaottocento) per la violazione dell´art. 161, e nella misura di 8.000,00 euro (ottomila) per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis, del Codice, entrambe applicate in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, per un importo complessivo pari a 12.800,00 euro (dodicimilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Global Research, con sede in Parma, via Emilio Lepidio n. 283bis, P.I. 02102380348, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 12.800,00 euro (dodicimilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 12.800,00 euro (dodicimilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia