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Provvedimento del 6 febbraio 2014 [3039504]

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[doc. web n. 3039504]

Provvedimento del 6 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 63 del 6 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 14 novembre 2013, presentato da XY nei confronti dell´Azienda Sanitaria Locale di Lecce, con il quale il ricorrente, in qualità di erede del padre deceduto nel maggio 2013 presso il reparto di geriatria dell´Ospedale "Ferrari" di Casarano, facente capo alla predetta azienda, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"),  ha ribadito la richiesta volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile di tutti i dati personali contenuti nella cartella clinica relativa al de cuius; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 novembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail l´11 dicembre 2013 con la quale l´azienda sanitaria resistente ha comunicato che, "avendo acquisito apposito parere legale", intende aderire alle richieste del ricorrente restando a disposizione per il ritiro della documentazione sanitaria richiesta;

VISTE le note del 5 e 18 gennaio 2014 con le quali il ricorrente, nel sottolineare come la resistente avrebbe potuto richiedere "l´apposito parere legale sin dal primo giorno, evitandogli inutili e pesanti spese (…)", ha ribadito l´istanza di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento, chiedendo altresì il risarcimento del danno morale per le "continue e notevoli umiliazioni" subìte;

VISTA l´ulteriore nota pervenuta via e-mail il 25 gennaio 2014, con la quale il ricorrente ha affermato che l´azienda ospedaliera resistente, nel trasmettere copia della documentazione sanitaria relativa al padre deceduto, "ha inserito, tra le innumerevoli pagine (peraltro anche pagate) dati sensibili relativi a persone estranee alla vicenda", di cui ha allegato copia;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

RILEVATO che il Garante non è competente in ordine alle richieste di risarcimento del danno che potranno, se del caso, essere proposte dal ricorrente dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RILEVATO che l´Autorità si riserva di verificare con un autonomo procedimento l´eventuale illiceità del trattamento dei dati personali svolto dall´Azienda sanitaria resistente attraverso la comunicazione al ricorrente di dati sensibili relativi a persone terze rispetto al presente procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´Azienda Sanitaria Locale di Lecce, nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico dell´Azienda Sanitaria Locale di Lecce, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia