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Provvedimento del 6 febbraio 2014 [3058614]

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[doc. web n. 3058614]

Provvedimento del 6 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 65 del 6 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 31 ottobre 2013 nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Monica Gobbato, con riguardo alla pubblicazione nell´archivio on line del quotidiano "La Repubblica" di un articolo originariamente pubblicato il XX (dal titolo "YY"), nel quale è stata data notizia di presunte attività illecite aventi ad oggetto ZZ, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), chiedendo la cancellazione dell´articolo o, in subordine, la "deindicizzazione" dello stesso da parte dei principali motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; il ricorrente ha, infatti, rilevato, a fondamento dell´illegittimità della persistente pubblicazione dell´articolo, l´insussistenza del requisito di attualità della notizia, risalendo il fatto narrato al XX, e "dunque superato sotto un profilo di interesse pubblico"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 novembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 dicembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 20 novembre 2013, con cui la società editrice, nel rappresentare la legittimità del trattamento effettuato sia ab origine, in quanto "di fonte giornalistica e relativo ad un fatto di cronaca per il quale era ravvisabile senz´altro, al momento del fatto, un interesse pubblico alla conoscenza della notizia", sia attualmente, in quanto posto in essere "a fini documentaristici, nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet", ha comunque dichiarato, in adesione alle richieste avanzate dall´interessato e al fine di contemperare "i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero", di aver "provveduto a disabilitare l´accesso all´articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale misura, al fine di potenziarne l´efficacia, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag";

VISTA la nota, inviata via e.mail il 12 gennaio 2014, con cui il ricorrente, nel segnalare l´esistenza di un sito, diverso da quello dell´odierna resistente in cui sarebbe presente un link alla pagina dell´archivio on line del quotidiano "la Repubblica" contenente l´articolo indicato nel ricorso, ha chiesto l´intervento dell´Autorità al fine di inibire tale collegamento;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione – la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente contenuti nell´articolo oggetto di ricorso;

RILEVATO, peraltro, che, a seguito del ricorso, l´editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione dell´articolo oggetto del medesimo dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano, profilo questo in ordine al quale può pertanto essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO altresì che la richiesta di intervento dell´Autorità relativamente a siti diversi da quelli di cui è titolare la società odierna resistente esula dall´ambito di trattazione del presente ricorso tenuto conto del fatto che le istanze originariamente presentate erano comunque circoscritte ai dati trattati direttamente da Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A.; rilevato che è tuttavia in facoltà dell´interessato interpellare l´effettivo titolare del sito in questione e, qualora quest´ultimo non provveda spontaneamente, invocare l´adozione di misure tecniche idonee a garantire l´inaccessibilità degli stessi presentando un distinto atto di ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente citati nell´articolo oggetto di ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi ClericI

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia