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Dati sensibili - Trattamento di dati sensibili nell'ambito di procedimenti giudiziari - 12 ottobre 1998 [30855]

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 [doc. web n. 30855]

Dati sensibili - Trattamento di dati sensibili nell´ambito di procedimenti giudiziari - 12 ottobre 1998

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Visto il ricorso pervenuto il 31 dicembre 1997, presentato da ..., domiciliato in ...

nei confronti di

...., con sede in ...;

OSSERVA:

il ricorrente lamenta la circostanza che il ... presso il quale presta servizio come impiegato, avrebbe raccolto ed utilizzato, nel corso di procedimenti amministrativi e disciplinari riguardanti la sua persona, alcune informazioni personali, anche sensibili, in violazione dei principi stabiliti dalla legge n. 675/1996; conseguentemente chiede al Garante di disporre la cessazione del comportamento illegittimo che l´Amministrazione avrebbe posto in essere, con l´adozione delle opportune misure di blocco o di divieto del trattamento, oppure di cancellazione o di rettifica dei dati.

Il ricorrente evidenzia l´illiceità del comportamento tenuto nei suoi confronti dall´Amministrazione, la quale non avrebbe rispettato la legge n. 675/1996 in varie occasioni, e cioè in occasione di:

a) un procedimento per il riconoscimento dell´infermità per causa di servizio iniziato nel 1989;

b) alcuni procedimenti disciplinari promossi nel 1997 dall´ufficio di appartenenza, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29/1993 e nel contratto collettivo di comparto (per alcuni di questi procedimenti, tra l´altro, penderebbero i relativi giudizi dinanzi alle competenti autorità giudiziarie);

c) un procedimento relativo alla richiesta dell´interessato di conoscere le condizioni generali del suo rapporto di lavoro.

Il Garante ritiene che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso appare infatti diretto a contestare la legittimità dell´intera azione amministrativa del ..., ripercorrendone il corso nei più piccoli dettagli (sin dagli anni ´70), ma con una descrizione dei fatti che, malgrado la copiosa documentazione prodotta, evidenzia circostanze irrilevanti e indicate in termini talvolta generici o imprecisi, comunque tali da non consentire l´individuazione, anche in via interpretativa, degli elementi posti a fondamento della domanda, con riguardo alle richieste avanzate dall´interessato ai sensi degli artt. 13 e 29 della legge n. 675/1996 e alla consistenza delle contestazioni.

Il ricorso riguarda inoltre, in buona parte, episodi avvenuti in epoca antecedente all´entrata in vigore della legge n. 675/1996 (per esempio, il procedimento di riconoscimento della causa di servizio iniziato nel 1989) e fattispecie rispetto alle quali non possono ritenersi applicabili le disposizioni della stessa legge (ad esempio, in relazione alla richiesta di informazioni sulle condizioni generali di impiego).

Per la parte concernente le circostanze che possono esser fatte rientrare nell´ambito di applicazione della legge n. 675/1996, alle osservazioni sopra esposte va aggiunto che, come indica il ricorso stesso, il trattamento dei dati è effettuato dall´Amministrazione nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e, in particolare, di procedimenti disciplinari sulla base di apposite disposizioni normative (alle quali la legge n. 675/1996 demanda la concreta disciplina delle operazioni di trattamento, di comunicazione e di diffusione dei dati personali da parte dei soggetti pubblici: art. 27).

A differenza dei privati e degli enti pubblici economici, le pubbliche amministrazioni non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali anche se di natura sensibile. Ciò in quanto l´art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996 subordina il trattamento dei dati sensibili da parte di un soggetto pubblico all´esistenza di specifiche norme di legge. In via transitoria, l´art. 41, comma 5, della legge n. 675/1996 (come modificato dall´art. 1 del d.lg. 8 maggio 1998, n. 135) consente la prosecuzione dei trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge fino alla data dell´8 novembre 1998, entro la quale dovranno essere emanate le norme integrative del genere previsto dal citato art. 22.

Alla luce di queste considerazioni, devono ritenersi prive di fondamento le doglianze del ricorrente in ordine all´illegittimità del trattamento dei dati sensibili da parte del ...

L´accertata inammissibilità del ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 non pregiudica la possibilità per il ricorrente di esercitare nei confronti dell´amministrazione titolare del trattamento i diritti di accesso di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 e di segnalare al Garante eventuali, specifiche, violazioni della legge n. 675/1996, rivolgendosi invece all´autorità giudiziaria per far valere diritti rispetto ai quali la legge n. 675/1996 non attribuisce competenza a questa Autorità (ad esempio, per eventuali richieste di risarcimento dei danni).

Per questi motivi, il Garante dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 12 ottobre 1998

IL PRESIDENTE