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Attività giornalistica - Diritto di cronaca, essenzialità dell'informazione e personalità dei minori - 15 novembre 2001 [30943]

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 [doc web n. 30943]

Attività giornalistica - Diritto di cronaca, essenzialità dell´informazione e personalità dei minori - 15 novembre 2001

A seguito di alcune segnalazioni, il Garante ha rilevato numerose violazioni della legge n. 675/1996 e del codice di deontologia dei giornalisti da parte di organi di informazione (quotidiani ed emittenti televisive) attraverso la pubblicazione, o la messa in onda, di nomi e fotografie di minori e di persone estranee ai fatti oggetto della notizia. Il Garante ricorda che il diritto di cronaca deve essere esercitato nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione e sottolinea la necessità che il giornalista valuti, sotto la propria responsabilità, l´oggettivo interesse del minore alla diffusione dell´informazione che lo riguarda, al fine di salvaguardarne la personalità e l´armonico processo di maturazione.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata dagli assistenti sociali dell´Azienda sanitaria locale di XY;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicano sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione con cui alcuni assistenti sociali operanti presso l´Azienda sanitaria locale di XY lamentano una possibile violazione della normativa sulla protezione dei dati personali da parte dell´emittente televisiva Tele Boario, con riguardo alla messa in onda, nel corso del telegiornale, di un´intervista in cui venivano diffusi i nomi e pubblicate alcune fotografie di due minorenni.

L´intervista, in particolare, raccoglieva alcune considerazioni del padre in merito alla vicenda familiare che lo aveva visto protagonista insieme alle proprie figlie. Queste ultime, infatti, a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Brescia, erano state allontanate dalla famiglia, a causa delle difficoltà dei genitori di provvedere alla loro cura e al loro mantenimento, ed erano state conseguentemente affidate ad un istituto di accoglienza.

OSSERVA

La legge n. 675/1996 e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, con provvedimento del 29 luglio 1998) dettano una disciplina diretta ad operare un adeguato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero.

Con specifico riferimento ai dati sui minori, il codice introduce una disciplina specifica, ritenendo in tale caso prevalente l´esigenza di salvaguardare la personalità dei minori stessi da indebite interferenze nella propria vita privata da parte degli organi di informazione.

A tal fine, l´art. 7 del predetto codice prescrive al giornalista di astenersi dal pubblicare i nomi o altri elementi (ad esempio, le fotografie) idonei ad identificare i minori coinvolti in fatti di cronaca. Nello stesso senso si esprime anche la Carta di Treviso sul rapporto informazione-minori, espressamente richiamata dall´articolo 7 citato. Lo stesso articolo, d´altra parte, ammette la possibilità che i predetti dati vengano pubblicati, ove il giornalista reputi, sotto la propria responsabilità, che tale scelta risponda ad un´effettiva rilevanza pubblica della vicenda e sia fatta nell´interesse oggettivo del minore medesimo.

Con riguardo al caso in esame, dagli elementi forniti dai segnalanti, nonché dalla visione della registrazione del servizio televisivo inviato dall´emittente Tele Boario a questa Autorità, è emerso quanto segue.

Nel corso dell´intervista del padre, la giornalista rende noti i nomi e l´età delle due minori. Inoltre, al termine del servizio, viene diffusa una fotografia delle bambine, la quale, secondo quanto affermato dall´emittente, sarebbe stata fornita direttamente dal genitore intervistato.

Il servizio, oltre a descrivere la situazione relativa ad un determinato nucleo familiare, affronta anche delicate problematiche di carattere generale quali, ad esempio, quelle relative ai rapporti tra la famiglia e le istituzioni pubbliche.

L´interesse pubblico che può destare l´argomento affrontato non elimina, tuttavia, l´esigenza di salvaguardare i minori che vi risultino coinvolti e di evitare che spettacolarizzazioni del loro caso di vita ne compromettano un ordinato processo di maturazione.

Nel corso del servizio in esame il genitore ha rivelato o contribuito a rendere noti alcuni particolari del caso. Stante, però, la loro riferibilità a minori, l´applicabilità dell´art. 5, comma 2, del citato codice in riferimento ai "dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico" rendeva necessaria un´autonoma valutazione da parte del giornalista che ha curato l´intervista circa i rischi che la diffusione dei dati potesse avere sui minori stessi, ai sensi del citato art. 7.

Nel caso di specie, l´intervista mirava a sensibilizzare l´opinione pubblica locale circa l´operato di alcuni assistenti sociali, che veniva fatto oggetto di critiche.

La diffusione del nome e delle fotografie delle minori, nonché del loro controverso affidamento, non era essenziale riguardo al fatto di pubblico interesse riportato nell´intervista, secondo quanto invece richiesto dalla normativa in materia (cfr., in particolare, art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996). Inoltre, l´intento di sensibilizzare l´opinione pubblica in merito alla situazione segnalata avrebbe potuto essere raggiunto ugualmente omettendo quantomeno i riferimenti diretti alle bambine, accorgimento che nulla avrebbe tolto alla completezza e all´interesse della notizia.

L´iniziativa o, comunque, il consenso del genitore non esimeva quindi il giornalista dall´obbligo di verificare l´esistenza di un interesse oggettivo del minore alla diffusione delle informazioni che lo riguardano (art. 7, comma 3, del codice deontologico), interesse che la stessa Carta di Treviso considera allorché prevede la necessità di garantire l´anonimato dei minori quando i fatti di cronaca nei quali i minori medesimi sono coinvolti facciano riferimento a determinate situazioni familiari quali -ad esempio- affidamenti, adozioni, separazioni, divorzi ecc..

Va disposto l´invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell´Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all´editore e al direttore responsabile dell´emittente Tele Boario la necessità di conformare i trattamenti di dati personali relativi ai minori ai principi richiamati nel presente provvedimento, anche in riferimento all´ulteriore trattamento dei dati già diffusi;

b) dispone l´invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 novembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli