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Diritto di accesso - Dati personali contenuti nelle perizie medico-legali e differimento dell'accesso - 28 dicembre 2000 [30963]

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 [doc web n. 30963]

Diritto di accesso - Dati personali contenuti nelle perizie medico-legali e differimento dell´accesso - 28 dicembre 2000

Il Garante conferma nuovamente che le perizie medico-legali in ambito assicurativo possono contenere dati personali anche nella parte in cui il perito svolge alcune valutazioni soggettive relative all´infortunato.
Questi dati sono quindi accessibili all´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n.675/1996. Tuttavia, in alcuni casi l´esercizio del diritto può essere temporaneamente differito se l´accesso può determinare un effettivo pregiudizio al diritto di difesa, pregiudizio che deve essere valutato caso per caso sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo, e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Ruggero Perusini rappresentato e difeso dall´avv. Marco Pescarollo, presso il cui studio sito in Treviso è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

SARA Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto un positivo riscontro alla richiesta di accesso ai propri dati personali, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 , con la quale aveva chiesto di ottenere copia della perizia medico legale redatta dalla dott.ssa Letizia Pirrami, fiduciaria di SARA Assicurazioni S.p.A.. Ad avviso dell´interessato "la compagnia assicuratrice deve eseguire la richiesta dell´interessato di accedere in maniera integrale fornendo in forma agevolmente comprensibile i dati personali contenuti nei giudizi e nelle valutazioni espresse".

Il ricorrente chiede quindi che l´Autorità "voglia ordinare alla compagnia SARA Assicurazioni S.p.A….di produrre immediatamente la copia" della perizia medico legale in questione.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 7 dicembre 2000 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 , SARA Assicurazioni S.p.A. ha risposto con nota del 14 dicembre 2000, confermando il diniego opposto all´istanza di accesso (già manifestato con lettere del 26 aprile e del 6 giugno 2000 con le quali era stata riscontrata l´istanza ex art. 13 dell´interessato) e sostenendo, tra l´altro, che:

  • il Garante, in occasione di altre decisioni concernenti analoghe richieste di accesso ai dati personali contenuti in perizie medico legali, avrebbe applicato l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675/1996, "limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento" delle investigazioni difensive o per l´esercizio dei diritti di cui all´art. 12, comma 1, lettera h), della medesima legge;
  • la particolare fattispecie prevista dal citato art. 14 dovrebbe intendersi estesa anche alla "fase costitutiva del diritto alla difesa svolta in sede stragiudiziale, necessariamente propedeutica ad una eventuale difesa in giudizio";
  • "nel caso di specie, non avendo avuto buon esito la trattativa in corso per la definizione della vertenza, si è venuta a creare una situazione di conflittualità tra la società e l´assicurato, tale da rendere altamente probabile l´instaurarsi di una causa civile".

Tali eccezioni sono state precisate con memoria del 18 dicembre 2000, nella quale è stato sottolineato come, in ordine al sinistro in relazione al quale si è originata la vicenda, siano "sorte contestazioni sia in merito alla data effettiva del verificarsi dell´infortunio, sia in merito alla preesistenza o meno della patologia rispetto alla stipula della polizza". Da tale situazione si originerebbe automaticamente il grave pregiudizio che SARA Assicurazioni S.p.A. subirebbe nell´ipotesi in cui "fosse condannata ad esibire copia della perizia".

Infine, il ricorrente ha fornito ulteriori elementi di valutazione con memoria anticipata via fax il 18 dicembre 2000. In tale nota è evidenziato che:

  • SARA Assicurazioni S.p.A. non avrebbe chiesto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 675 , il consenso del sig. Perusini "circa il trattamento dei dati personali dell´interessato", né indicherebbe nella polizza infortuni o nelle relative condizioni generali le figure del titolare e del responsabile del trattamento;
  • attese le modalità con le quali si svolse la visita medico legale in questione, esiste il "dubbio circa l´esistenza di tale perizia…" e pertanto il Garante dovrebbe ordinarne "in via preliminare" l´esibizione;
  • ritenere applicabile nel caso di specie il citato art. 14 della legge n. 675 significherebbe "sacrificare il diritto alla tutela della riservatezza del ricorrente, lasciare che tali dati vengano indebitamente usati dalla compagnia assicurativa anche in maniera a lui sfavorevole… creare un pregiudizio economico" all´interessato medesimo.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte, come detto, sul diritto di accesso a dati personali contenuti nell´ambito di una perizia medico legale.

Tali perizie (secondo quanto già precisato da questa Autorità in varie decisioni e, in particolare, nei provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61-69), possono comprendere dati personali dell´interessato sia nelle parti dove vengono riportati dati identificativi (nonché riscontri di visite mediche e di cd. esami obiettivi), sia nella parte conclusiva che comprende, spesso, valutazioni del perito relative all´interessato. Si tratta infatti di un complesso di informazioni che, pur nella sua eterogeneità, fornisce un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie, sul rapporto fra esse ed altri eventi di vita del medesimo, ecc.

Tra queste informazioni figurano diversi dati personali, il trattamento dei quali ricade nell´ambito di applicazione della legge n. 675.

Va a questo punto esaminata la possibilità di applicare (secondo quanto ipotizzato da SARA Assicurazioni S.p.A.) l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13 , limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle c.d. "indagini difensive" o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Come il Garante ha avuto modo di precisare più volte, la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento.

Tale pregiudizio può sorgere anche in caso di una specifica situazione precontenziosa suscettibile di sfociare a breve in una controversia giudiziaria e che, pertanto, rende necessario non pregiudicare la posizione delle parti in ordine alle deduzioni istruttorie concernenti, in particolare, la data effettiva dell´infortunio e la preesistenza di una patologia rispetto alla stipula della polizza.

Tale situazione rende quindi legittimo un differimento del diritto di accesso ai sensi del citato art. 14, limitatamente ai profili valutativi contenuti nella relazione e con specifico riferimento ai giudizi espressi dal medico fiduciario di SARA Assicurazioni S.p.A.

Tale limitazione è solo temporanea ed è collegata all´esercizio del diritto di difesa. Cessata, quindi, la predetta situazione, il diritto di accesso può essere nuovamente esercitato e i dati devono essere integralmente comunicati all´interessato che li richieda.

Come ricordato nei richiamati provvedimenti del Garante, il citato art. 14 non può invece essere applicato ai dati di tipo identificativo, o aventi carattere oggettivo o comunque non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento. Per tali tipi di dati il diritto di accesso ex art. 13 deve considerarsi pienamente operante.

Va infine ricordato che con lo strumento del ricorso ex art. 29 possono essere fatti valere solo gli specifici diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675. Per ulteriori profili riguardanti la presunta violazione di altre disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali, che possono essere fatti valere con segnalazioni o reclami ai sensi dell´art. 31 della legge medesima o costituire oggetto di autonomi accertamenti da parte di questa Autorità, il Garante provvederà sulla base di separata richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 31 della legge 675/1996 .

PER QUESTI MOTIVI:

a) il Garante accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta di conoscere i dati identificativi e gli altri eventuali elementi informativi di tipo obiettivo contenuti nella relazione medico-legale;

b) ordina al titolare del trattamento (SARA Assicurazioni S.p.A.) di corrispondere in tal senso alla richiesta dell´interessato, entro l´1 febbraio 2001, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data all´Ufficio del Garante;

c) rigetta il ricorso per quanto attiene alla richiesta di accedere ai dati e alle valutazioni contenute nella relazione del medico fiduciario della società resistente, nei termini di cui in motivazione.


Roma, 28 dicembre 2000


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli