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Amministrazione di condominio - Dati personali esposti nella bacheca condominiale - 12 dicembre 2001 [31007]

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 [doc web n. 31007]

Amministrazione di condominio - Dati personali esposti nella bacheca condominiale - 12 dicembre 2001

L´esposizione, in una bacheca condominiale posta in luogo accessibile anche ad estranei al condominio, dell´ordine del giorno di un´assemblea che riporti anche la situazione debitoria di singoli condomini, viola i principi di pertinenza e non eccedenza nella diffusione dei dati personali. Il condomino interessato, quindi, può agire per ottenere la rimozione dalla bacheca dei dati relativi alla propria morosità .


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra XY nei confronti del condominio "ZX" di ZY (CE) in persona del suo amministratore sig. ZW;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dr. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. La ricorrente, residente nel condominio "ZX" di ZY (CE), lamenta di non aver ricevuto riscontro alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, all´amministratore del proprio condominio, volte ad ottenere la cancellazione di alcuni dati personali alla stessa riferiti.

In particolare la ricorrente lamenta che l´amministratore avrebbe affisso nella bacheca "posta nello spazio di accesso comune" al palazzo l´ordine del giorno di un´assemblea condominiale nel quale comparirebbero alcuni dati personali di non dimostrata esattezza, relativi ad asserite posizioni debitorie della ricorrente nei confronti del condominio.

Nel ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha evidenziato che la bacheca sarebbe "ben visibile a tutti coloro che per qualsiasi motivo dovessero accedere al parco" ed ha chiesto che le spese concernenti il procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

In risposta all´invito ad aderire formulato da questa Autorità, inviato con nota raccomandata ed anticipato a mezzo telefax al titolare del trattamento, non è pervenuto alcun riscontro, sebbene l´amministratore di condominio sia stato contattato dall´Ufficio anche per le vie brevi.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne un trattamento di dati effettuati in ambito condominiale ed in particolare l´esposizione di avvisi e documenti in luoghi di transito nei quali possono avere accesso anche persone estranee al condominio.

Nel caso in esame l´esposizione dell´ordine del giorno dell´assemblea del condominio (in cui vengono riportati dati personali della ricorrente) in un luogo dove può avere accesso un numero indeterminato di soggetti estranei al condominio medesimo realizza, ai sensi della legge n. 675/1996, una diffusione di dati personali. L´art. 1 della predetta legge definisce infatti la diffusione " il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione".

Il ricorso è fondato.

Il trattamento dei dati in questione da parte del condominio è, sul piano generale, lecito e può comportare anche una giustificata comunicazione di dati tra i soggetti interessati nell´ambito del condominio.

Al contrario, lo specifico trattamento di dati realizzato mediante la predetta esposizione in bacheca, relativamente ad una presunta situazione di morosità, si pone in contrasto con i principi di pertinenza e di non eccedenza affermati dall´art. 9 della legge n. 675/1996. L´esposizione di dati personali riguardanti i singoli condomini in luoghi aperti al passaggio di soggetti estranei deve essere infatti limitata predisponendo gli avvisi, le convocazioni e gli ordini del giorno di cui si ritenga necessaria l´inserzione in bacheche condominiali in modo da inserirvi le sole informazioni necessarie per una più efficace comunicazione dell´evento (es.: assemblea condominiale), indicando eventuali dati personali relativi al merito delle singole questioni solo nell´ambito di documenti inviati ai singoli aventi diritto, oppure all´interno della discussione comune.

Tale cautela non è stata osservata nel caso di specie, essendosi superfluamente indicato nell´avviso n. 2/2001 pubblicato in bacheca anche uno specifico riferimento ad una asserita, personale morosità divenuta così conoscibile anche da terzi non interessati.

L´amministratore del condominio dovrà quindi rimuovere con immediatezza dalla bacheca i documenti contenenti i dati personali dell´interessata, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro una data che appare congruo fissare al 31 dicembre 2001 e adottando per il futuro modalità idonee a garantire la riservatezza dei soggetti interessati.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene congruo determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al procedimento nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al condominio "ZX" di ZY (Ce), in persona dell´amministratore sig. ZW, di provvedere a quanto indicato in motivazione entro il 31 dicembre 2001;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico del condominio, il quale dovrà liquidarli direttamente in favore della ricorrente.

Roma, 12 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli