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Parere all'Agenzia dell'Entrate in materia di destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico - 3 aprile 2014

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[doc. web n. 3104253]

Parere all´Agenzia dell´Entrate in materia di destinazione volontaria del due per mille dell´imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico - 3 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 166 del 3 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, del dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

VISTA la richiesta di parere dell´Agenzia delle entrate del 27 marzo 2014, successivamente aggiornata, da ultimo, il 31 marzo 2014, relativa allo schema di provvedimento del direttore dell´Agenzia con il quale sono definite la scheda da utilizzare per effettuare la scelta della destinazione volontaria del due per mille dell´imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico e le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali secondo quanto disposto in materia di destinazione dell´otto e del cinque per mille (art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13);

VISTA la documentazioni in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

L´Agenzia delle entrate ha sottoposto al parere del Garante lo schema di provvedimento del direttore dell´Agenzia con il quale, in via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni contenute nell´art. 12 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, sono definite:

- la scheda da utilizzare nell´esercizio finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d´imposta, per effettuare la scelta della destinazione volontaria del due per mille dell´imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico;

- le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali secondo quanto disposto in materia di destinazione dell´otto e del cinque per mille;

Per quanto riguarda le modalità di presentazione di tale scheda, alla quale è allegato il modello di informativa sul trattamento dei dati personali resa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice, l´Agenzia delle entrate prevede che:

- la trasmissione è effettuata in via telematica a cura dei contribuenti abilitati ai servizi telematici dell´Agenzia delle Entrate ovvero per il tramite del sostituto d´imposta che presta assistenza fiscale, di un ufficio di Poste Italiane S.p.A. o di uno dei soggetti incaricati di cui all´articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

- in caso di presentazione cartacea presso uno dei predetti soggetti, per garantire la tutela della riservatezza dell´informazione concernente l´espressione delle scelte preferenziali, la scheda debitamente compilata è inserita in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, sulla quale devono essere apposti la dicitura "Scelta della destinazione del due per mille dell´Irpef", il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente. Il soggetto che riceve la busta deve rilasciare al contribuente, anche se non richiesta, un´apposita ricevuta;

- il soggetto che riceve la busta contenente la scheda verifichi la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che presenta la busta con quelli indicati su di essa, pena l´irricevibilità della busta stessa. La busta può essere presentata anche mediante un delegato; in tal caso alla delega devono essere allegati una copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del delegante, anche per consentire la suddetta verifica di corrispondenza da parte del soggetto che riceve la busta.

Per l´esercizio della scelta è prevista l´apposizione della firma all´interno del riquadro corrispondente al partito politico in favore del quale si intende destinare la quota del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche.

È possibile effettuare la destinazione a favore di uno solo dei partiti politici tra quelli indicati nella scheda e corrispondenti all´elenco trasmesso all´Agenzia delle entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici" (art.10, comma 3, d.l. n. 149 del 2013 cit.).

Per quanto attiene alle modalità del trattamento dei dati personali contenuti nelle predette schede, l´Agenzia delle entrate prevede che:

a)- i soggetti incaricati di cui all´articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e Poste Italiane SpA:

- al momento dell´apertura della busta, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta;

- trasmettono in via telematica all´Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte del due per mille dell´Irpef osservando le specifiche tecniche contenute nell´allegato XX, parte integrante dello schema di provvedimento in esame;

b)- i sostituti d´imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un soggetto

incaricato della trasmissione telematica la busta sigillata ricevuta dai sostituiti contenente la scheda per la scelta della destinazione del due per mille dell´Irpef, (utilizzando a tal fine la bolla di consegna di cui all´Allegato 1 dello schema di provvedimento in esame), nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione del due per mille dell´Irpef. Più precisamente:

i. i soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d´imposta copia della citata bolla di consegna, contenente l´impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nella scheda per la destinazione del due per mille dell´Irpef.

ii. in caso di consegna delle buste ad un ufficio postale, i sostituti d´imposta devono compilare la predetta bolla di consegna senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione del due per mille dell´Irpef, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Scelta della destinazione del due per mille dell´Irpef" e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d´imposta.

Con riferimento alle misure di sicurezza relative ai dati personali concernenti le scelte effettuate dai contribuenti, l´Agenzia delle entrate impone ai soggetti incaricati di cui all´articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e Poste Italiane SpA di osservare le specifiche disposizioni contenute nell´articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998, espressamente richiamate nell´allegato XX. In particolare, anche secondo quanto disposto in materia di destinazione dell´otto e del cinque per mille, si prevede che:

a)- gli utenti dei servizi telematici Entratel:

- trattano i dati contenuti nella scheda, in qualità di autonomi titolari, per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate, nel rispetto delle modalità tecniche di trasmissione contenute nel decreto 31 luglio 1998 nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento di questa Autorità del 18 settembre 2008, concernente l´adeguamento dei servizi telematici dell´Agenzia delle entrate;

- si avvalgono, per tale trasmissione, solo di soggetti, anche esterni, designati come responsabili del trattamento dei dati personali;

- designano le persone fisiche incaricate del trattamento e impartiscono ad esse le istruzioni affinché siano garantite la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trattate. In particolare, solo alle persone fisiche incaricate del trattamento è consentita la ricezione, la lettura delle schede e la trasmissione dei relativi dati e ad esse è fatto divieto assoluto di comunicare e diffondere i dati in esse contenuti;

- adottano le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l´individuazione di appositi spazi per la prestazione del servizio e per conservazione dei dati stessi mediante l´adozione di idonee e preventive misure di sicurezza;

b)- successivamente alla trasmissione in via telematica le schede e i dati sono conservati soltanto da parte degli utenti stessi, senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, indicato dall´articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto 31 maggio 1999, n.164; trascorso tale termine i dati devono essere distrutti.

c)- le schede e i dati sono custoditi separatamente dalla documentazione concernente l´ordinaria attività dell´utente, con modalità tali da impedire l´accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati;

d)- l´idoneità delle misure di sicurezza adottate sono soggette a controlli, anche a campione, da parte dell´Agenzia delle entrate.

L´Agenzia delle entrate, in considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate dai contribuenti e in linea con le sopra richiamate misure contenute nell´allegato XX, stabilisce, inoltre, che:

- sono effettuate verifiche, nei confronti dei soggetti incaricati di cui all´articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e da Poste Italiane SpA, sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda di destinazione del due per mille e le informazioni trasmesse;

- è vietato ai predetti soggetti di comunicare e diffondere i dati riferiti alle scelte effettuate dai contribuenti e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse dalla trasmissione telematica all´Agenzia delle Entrate.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate con il quale, in via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni dell´art. 12 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, sono definite:

- la scheda da utilizzare nell´esercizio finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d´imposta, per effettuare la scelta della destinazione volontaria del due per mille dell´imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico;

- le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali secondo quanto disposto in materia di destinazione dell´otto e del cinque per mille.

Roma, 3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia