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Provvedimento del 13 febbraio 2014 [3104433]

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[doc. web n. 3104433]

Provvedimento del 13 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 73 del 13 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto l´11 novembre 2013, presentato da Carlo Bucciero (rappresentato e difeso dall´avv. Manuela Miglietta) nei confronti di Università Telematica E-Campus, con cui il ricorrente, non avendo ottenuto riscontro all´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), in relazione in particolare alla ricezione di due sms ed un´e-mail di tipo promozionale rispettivamente sulla propria utenza di telefonia mobile e sulla propria casella di posta elettronica, si è opposto al trattamento dei dati che lo riguardano anche per finalità promozionali; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato infine che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 novembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´8 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 9 dicembre 2013 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver fornito riscontro all´interessato, all´indirizzo dallo stesso comunicato, con la lettera "raccomandata" dell´11 novembre 2013 (di cui ha allegato copia), con la quale ha dichiarato di aver risposto "in maniera puntuale e intelligibile alle richieste rivolte e provvedendo a cancellare i dati relativi all´interessato";

VISTE le note pervenute via e-mail il 28 gennaio e il 31 gennaio 2014 con le quali il ricorrente ha affermato di non avere mai ricevuto da parte della società resistente la missiva del 9 dicembre 2013 ed ha sostenuto che anche dopo l´opposizione al trattamento dei dati per scopi promozionali manifestata con l´istanza ex art. 7, avrebbe ulteriormente ricevuto, in data 4.11.2013 e 13.11.13, un sms ed un´e-mail di tipo promozionale; rilevato che il ricorrente, dopo aver ricevuto dal Garante copia del riscontro del 9 dicembre 2013, ha affermato di non aver mai ricevuto la lettera dell´11 novembre 2013 di cui la società resistente non avrebbe fornito la prova della spedizione e della relativa ricezione;

VISTA la nota pervenuta via e-mail in data 6 febbraio 2014 con la quale la resistente, nel precisare di non aver designato alcun responsabile del trattamento, ha indicato i soggetti e le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati richiamando quanto riportato nell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice (in particolare, la parte IV) pubblicata anche sul sito web dell´Università E-Campus; rilevato, inoltre, che, la resistente ha precisato che la nota dell´11 novembre 2013, erroneamente indicata come lettera raccomandata, è stata invece trasmessa al ricorrente mediante posta ordinaria cosicché l´Università non è in grado di produrre prova della spedizione e della relativa ricezione da parte dell´interessato; infine, la resistente ha sostenuto che la contestata ricezione da parte del ricorrente di ulteriori comunicazioni promozionali indesiderate successivamente all´opposizione manifestata in merito è da attribuirsi "non ad una mancata cancellazione" che ha ribadito essere stata effettuata bensì "ad un necessario allineamento dei sistemi informatizzati dell´Università";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente integrato solo nel corso dell´istruttoria il riscontro fornito al ricorrente con la nota dell´11 novembre 2013 di cui non è stata in grado di fornire però prova della ricezione da parte dell´interessato (che peraltro in pari data aveva depositato il ricorso all´Autorità); rilevato pertanto che la resistente, attraverso le note del 9 dicembre 2013 e del 6 febbraio 2014 ha poi fornito un adeguato riscontro a tutte le richieste dell´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Università Telematica E-Campus, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Università Telematica E-Campus, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia