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Provvedimento del 13 febbraio 2014 [3104477]

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[doc. web n. 3104477]

Provvedimento del 13 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 75 del 13 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 6 novembre 2013, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Marco Barberio, nei confronti di KW in qualità di amministratore del Condominio di XX, in Taranto, con il quale il ricorrente, nel lamentare l´illecita installazione di alcune apparecchiature per la videosorveglianza orientate "in varie direzioni sulle aree comuni di cui la scala R è circondata", ha ribadito le istanze precedentemente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con le quali aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento nonché dei soggetti ai quali i dati medesimi possono essere comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento per motivi legittimi, chiedendo anche la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi), nonché la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 novembre 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del d.lg. n. 196/2003, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 3 gennaio 2014, con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 15 gennaio 2014, con la quale il condominio resistente, nella persona dell´amministratore KW, ha affermato che in conformità a quanto deliberato dall´assemblea condominiale in data 30 luglio 2013 è stato realizzato un impianto di videosorveglianza che "al momento, dispone di una videocamera posta all´esterno del fabbricato e che controlla la zona del citofono e di una videocamera posta all´interno dell´androne di ingresso, che controlla l´accesso al livello del piano terra"; nella medesima nota la parte resistente, oltre a precisare che l´impianto di videosorveglianza - come risulta dal verbale della predetta assemblea condominiale - "dovrà rispettare le vigenti normative sulla privacy sia con riguardo alle aree sottoposte a sorveglianza sia con riferimento alla cancellazione automatica dei dati registrati ad ogni 48 ore al fine di assicurare che l´impianto abbia una funzione di esclusiva vigilanza dei beni e delle parti comuni dell´edificio", ha anche dichiarato che "l´amministrazione condominiale non dispone, né ha mai disposto, di alcun dato personale riferibile alla videoregistrazione effettuata dall´impianto in discorso, giacché per espressa volontà dell´assemblea è stato delegato il condomino Sig. (…) al controllo periodico ed al corretto utilizzo dell´impianto da realizzarsi", aggiungendo peraltro di restare a disposizione qualora "invece il ricorrente intendesse accedere ad altri dati personali quali l´anagrafe dei condomini";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 27 gennaio 2014 con la quale il ricorrente, nel ribadire integralmente le istanze formulate con il ricorso, ha evidenziato come "l´indeterminata sistematica cessione dei dati operata dal Condominio titolare del trattamento in favore del condomino Sig. (…)", anche se autorizzata dalla maggioranza dell´assemblea dei condomini, rappresenti una "indebita gratuita interferenza con le vite private dei vicini, controllati ben due volte e persino nel passaggio all´interno dell´androne condominiale diretto verso le proprie abitazioni";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 7 febbraio 2014 con la quale il titolare del trattamento, nell´affermare che "l´impianto di videosorveglianza in questione non consente di monitorare in tempo reale l´accesso ed il transito dei condomini", ha precisato che "le due telecamere sono collegate a due masterizzatori, uno posto all´interno dell´androne di ingresso dello stabile ed uno posto all´interno dell´abitazione di proprietà del condomino Sig. (…). Tale secondo masterizzatore ha il solo scopo di evitare che qualcuno possa, sottraendo l´apparato installato presso l´androne di ingresso – vanificare l´attività di videosorveglianza";

RILEVATO che il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza posto a protezione dei beni e delle parti comuni del Condominio resistente e che tale trattamento consiste nella raccolta e registrazione delle immagini relative alle persone che transitano nell´androne condominiale;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, il trattamento dei dati personali effettuato nel caso di specie presenta profili di illiceità; ritenuto infatti che l´accesso alle immagini risulta consentito ad una persona che è stata solo genericamente individuata dall´assemblea condominiale nel verbale assembleare del 30 luglio 2013 senza un puntuale atto di designazione quale incaricato del trattamento con il quale, in particolare, sia stato individuato l´ambito del trattamento consentito nel rispetto di precise istruzioni impartite dal titolare del trattamento (art. 30 del Codice); ritenuto inoltre che rispetto al trattamento in esame non è stata prevista l´adozione di idonee e preventive misure di sicurezza che garantiscano l´accesso alle immagini alle sole persone debitamente autorizzate nel rispetto delle istruzioni ricevute (che precludano, in particolare, accessi indebiti alle stesse (cfr. v. provv. del Garante dell´8 aprile 2010 pubblicato in Gazz. Uff. n. 99 del 29 aprile 2010 e  Vademecum – Il condominio e la privacy del 10 ottobre 2013);

RITENUTO quindi che la richiesta di opposizione per motivi  legittimi all´ulteriore trattamento dei dati raccolti attraverso l´impianto di videosorveglianza in esame debba essere accolta e che pertanto il Condominio resistente, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, dovrà interrompere il predetto trattamento (ad esclusione dell´eventuale accesso ai dati personali del ricorrente qualora questo intenda ribadire la propria richiesta di accesso con riferimento alle immagini ancora registrate) sino all´adozione degli atti di designazione ex art. 30 del Codice e delle misure di sicurezza idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni impartite da questa Autorità nel provvedimento dell´8 aprile 2010 e di cui dovrà essere data comunicazione all´Autorità medesima, tenendo conto del disposto di cui all´art. 168 del Codice;

RITENUTO invece che deve essere dichiarato non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste medesime, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico del Condominio di XX, in Taranto, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie la richiesta di opposizione per motivi  legittimi all´ulteriore trattamento dei dati raccolti attraverso l´impianto di videosorveglianza in esame e dispone che il Condominio resistente, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, interrompa il predetto trattamento sino all´adozione degli atti di designazione ex art. 30 del Codice e delle misure di sicurezza idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni impartite da questa Autorità nel provvedimento dell´8 aprile 2010, di cui dovrà essere data comunicazione all´Autorità medesima;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico del Condominio di XX, in Taranto, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel prescrivere al Condominio di XX, in Taranto, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di dare comunicazione, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, dell´avvenuta interruzione del trattamento in atto, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia