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Provvedimento del 13 febbraio 2014 [3106562]

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[doc. web n. 3106562]

Provvedimento del 13 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 76 del 13 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso datato 15 luglio 2013, ma presentato il 22 novembre 2013, con il quale XY (ex dipendente di Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A.) ha contestato al predetto istituto di credito di non aver fornito idoneo riscontro all´istanza dell´11 aprile 2013 con la quale l´interessato aveva chiesto alla predetta banca "la comunicazione dei (…) dati personali presupposti, connessi, e/o conseguenti" ad un documento interno della banca dell´agosto 2004 (allegato in copia e già oggetto di reiterate istanze dell´interessato) relativo al giudizio professionale attribuito al dipendente nell´anno 2003 (vicenda anch´essa sottoposta più volte all´attenzione dell´Autorità); visto che con il ricorso l´interessato ha chiesto altresì di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano ed i soggetti ai quali sono stati comunicati;

VISTI gli ulteriori atti d´Ufficio e, in particolare, la nota del 27 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 14 gennaio 2014 con la quale la banca resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Vittorio Supino, ha rappresentato di aver già fornito riscontro con nota del 6 maggio 2013, nella quale, tra l´altro, ha sottolineato che l´istanza del ricorrente sarebbe unicamente volta "ad ottenere eventuali dichiarazioni contraddittorie atteso che il ricorrente è già in possesso della documentazione e soprattutto della risposta" all´istanza in oggetto, ripercorrendo al riguardo le principali tappe del percorso di messa a disposizione dell´interessato delle informazioni relative alla carriera professionale del medesimo all´interno della banca;

VISTE le note del 10, 16 e 27 gennaio 2014 con le quali l´interessato ha ribadito le proprie richieste;

VISTO che deve essere, anzitutto, dichiarata inammissibile la richiesta di conoscere l´origine dei dati e i soggetti ai quali gli stessi sono stati comunicati non essendo stata, tale richiesta, preceduta dal relativo interpello preventivo, come previsto dall´art. 146 del Codice;

RILEVATO che la rimanente richiesta di accesso deve essere, invece, dichiarata infondata visto che la stessa risulta essere stata già riscontrata dal titolare del trattamento che ha più volte messo a disposizione dell´interessato, anche attraverso apposito supporto informatico, tutta la documentazione relativa alla carriera professionale di questi; visto che, peraltro, non appare rientrare in parametri meritevoli di accoglimento la reiterata riproposizione di istanze imperniate su vicende (alcune delle quali sottoposte a vaglio giudiziario) connesse ad un rapporto di lavoro (comunque conclusosi con il licenziamento dell´agosto 2011) in ordine alle quali, in modo ormai evidentemente strumentale, vengono formulate richieste di informazioni e accesso ai dati confuse e inintellegibili, o comunque di incontrollata e indefinita latitudine per giunta indirizzate (oltre che alla banca e al Garante) ad una congerie di Autorità e istituzioni (Presidente della Repubblica, Procura della Repubblica, Commissione per l´accesso presso la Presidenza del Consiglio, ecc.) con riferimento a profili che non pertengono all´ambito della protezione dei dati personali;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 e ritenuto di porli a carico del ricorrente, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione della peculiarità della vicenda e della reiterata riproposizione, con il ricorso, di istanze alle quali il ricorrente aveva già in passato più volte ottenuto riscontro, anche dinanzi a questa Autorità;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

DICHIARA

1) il ricorso infondato con riguardo alla richiesta di accesso ai dati personali contenuti nella documentazione citata dall´interessato;

2) il ricorso inammissibile in ordine ai restanti profili;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico del ricorrente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della resistente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia