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Provvedimento del 13 febbraio 2014 [3106596]

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[doc. web n. 3106596]

Provvedimento del 13 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 77 del 13 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 7 novembre 2013 nei confronti di Finegil Editoriale S.p.A., con cui XY, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Carnelutti e Marco Marocco, con riguardo alla pubblicazione nell´archivio on line del quotidiano "Messaggero Veneto" (di cui la citata società è editrice) di un articolo pubblicato in data KK (dal titolo "XX"), nel quale è stata data notizia della sentenza penale di condanna per detenzione a fini di spaccio emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Udine nei confronti della ricorrente (e di un altro coimputato), ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgl. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), chiedendo in via principale la rimozione dell´articolo dall´archivio on-line del quotidiano ovvero la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati pubblicati in violazione di legge e, in subordine, la "deindicizzazione" dell´articolo dai principali motori di ricerca Internet "garantendo altresì la contestualizzazione e l´aggiornamento della notizia mediante l´inserimento degli sviluppi successivi della vicenda narrata ed in particolare dell´interposizione dell´appello"; la ricorrente ha, in particolare, lamentato l´indebita diffusione di dati personali che la riguardano (tra cui generalità, età e luogo di residenza), in quanto avvenuta in asserita violazione del principio di essenzialità riguardo a fatti di interesse pubblico, contemplato in generale dal Codice e più specificamente dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 novembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 20 dicembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 5 dicembre 2013, con cui la società editrice, nel rappresentare la legittimità del trattamento effettuato sia ab origine, in quanto "di fonte giornalistica e relativo ad un fatto di cronaca per il quale era ravvisabile senz´altro, al momento del fatto, un interesse pubblico alla conoscenza della notizia", sia attualmente, in quanto posto in essere "a fini documentaristici, nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet", ha comunque dichiarato, in parziale adesione alle richieste avanzate dall´interessata e al fine di contemperare "i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero", di aver "provveduto a disabilitare l´accesso a tale articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale misura, al fine di potenziarne l´efficacia, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag"; rilevato, inoltre, che la società editrice resistente ha ritenuto di non accogliere la richiesta di aggiornamento e/o attualizzazione dell´articolo in questione posto che tale adempimento imporrebbe all´editore "l´obbligo di effettuare una attenta attività di verifica in ordine alla veridicità e completezza delle affermazioni oggetto di aggiornamento (…), attività "che esula dalle competenze ed in alcuni casi dalla stessa possibilità della scrivente Società" ma che "appare quanto mai necessaria ed ineludibile (…) al fine di garantire il corretto svolgimento dell´attività informativa";

VISTA la nota, datata 13 gennaio 2014, con cui l´interessata, pur prendendo atto della procedura di deindicizzazione posta in essere dal titolare del trattamento, ha sostenuto che attraverso l´inserimento sul motore di ricerca "Google" del nome e cognome della ricorrente e della sua città di residenza, ancora comparirebbe un riferimento all´articolo in questione sul sito JJ ("HH …"), anche se "entrando nel sito JJ non si trovano però altri riferimenti alla notizia"; rilevato inoltre che la ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione, se non del nome e cognome quanto meno dell´età e della città di residenza la cui indicazione sarebbe dovuta, a proprio parere, ad un "mero clamore mediatico"; rilevato infine che la ricorrente ha poi insistito per l´aggiornamento/integrazione della notizia trattandosi di una vicenda giudiziaria sub judice avendo la stessa proposto appello contro la sentenza penale di condanna,

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione – la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80),

RILEVATO che, con riferimento ai dati personali riportati nell´articolo il trattamento complessivamente posto in essere non risulta porsi in contrasto con le disposizioni di cui all´art. 137, comma 3 del Codice e all´art. 6, comma 1, del codice deontologico dell´attività giornalistica, tenuto conto che la divulgazione del nome e cognome ma anche dell´età e della sola città di residenza (e non dell´indirizzo preciso) della ricorrente risultava giustificata dalla necessità di fornire una ricostruzione sufficientemente precisa di una vicenda di cronaca che aveva portato alla denuncia e successiva condanna di una giovane incensurata oltre che di un altro coimputato;

RILEVATO, inoltre, che il trattamento dei dati personali della ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTO, pertanto, alla luce delle citate disposizioni, di dover dichiarare infondata la richiesta volta ad ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali relativi alla ricorrente contenuti nell´articolo conservato nell´archivio on-line del quotidiano, non risultando, allo stato, illecito il trattamento che appare essere stato effettuato nel rispetto dei canoni di pertinenza e continenza nella rappresentazione di una notizia di interesse pubblico (per quanto di dimensione locale);

RITENUTO di dover altresì dichiarare infondata la richiesta di aggiornamento/integrazione della notizia attraverso l´inserimento dei successivi sviluppi giudiziari della vicenda; ciò, tenuto conto che tale diritto, pienamente compreso fra le posizioni giuridiche azionabili ai sensi dell´art. 7 del Codice, può essere esercitato quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l´immagine dell´interessato che da tali rappresentazioni può emergere; nel caso di specie, tuttavia, la sola interposizione dell´appello nei confronti della sentenza penale di primo grado senza che tale giudizio di impugnazione sia addivenuto ad un esito favorevole alla ricorrente in contrasto con la pronuncia del Tribunale non rientra tra le informazioni rilevanti e significative che meritano di essere riportate ad aggiornamento/integrazione della notizia originaria non apportando in realtà alcuna significativa novità rispetto alla vicenda in questione;

RITENUTO infine di dover dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta volta ad ottenere l´adozione delle misure idonee ad escludere l´indicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano (articolo che, allo stato, non compare più neanche sul sito JJ, per altro riferibile ad altro titolare del trattamento), avendo l´editore provveduto a fornire riscontro alla richiesta mediante compilazione del file robots.txt previsto dal "Robots Exclusion Protocol", unitamente all´utilizzo dei "Robots Meta Tag";

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragione della parziale infondatezza delle istanze proposte dalla ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondata la richiesta di cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati personali della ricorrente citati nell´articolo oggetto di ricorso;

2) dichiara infondata la richiesta di aggiornamento/integrazione delle notizie pubblicate nell´articolo in questione;

3) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla restante richiesta;

4) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia