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Provvedimento del 13 febbraio 2014 [3112113]

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[doc. web n. 3112113]

Provvedimento del 13 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 79 del 13 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 5 novembre 2013 nei confronti di Seat PG Italia S.p.A., con cui XY, in qualità di titolare della ditta individuale "KW", rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca De Lucia, Francesco De Lucia e Maria Danila Campanile, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere, riguardo a due inserzioni pubblicitarie inserite nell´elenco on line gestito dalla resistente tramite il sito "paginegialle.it", la conferma dell´esistenza dei dati personali del ricorrente, la loro comunicazione in forma intelligibile "unitamente alla copia dell´autorizzazione al loro trattamento", nonché la comunicazione dell´origine dei dati relativi alle predette inserzioni delle quali ha inoltre chiesto la cancellazione; ciò in virtù dell´esistenza di un provvedimento giudiziario di carattere inibitorio emesso, in via cautelare, a carico del ricorrente dal Tribunale di Bari su istanza di altra società, ZZ S.p.A., con la quale l´impresa facente capo all´interessato aveva intrattenuto rapporti commerciali, successivamente venuti meno, che ha lamentato la perdurante visibilità sul sito dell´odierna resistente di inserzioni pubblicitarie in cui, unitamente ai dati relativi alla ditta dell´odierno ricorrente, risultavano illegittimamente inseriti alcuni marchi registrati dalla ditta reclamante;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 novembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 dicembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 2 dicembre 2013, con cui Seat PG S.p.A., nel comunicare i dati riferiti all´impresa del ricorrente pubblicati nell´edizione 2011 dell´elenco "Paginegialle" su commissione di ZZ S.p.A. a cui la prima risultava legata da rapporti di carattere commerciale, ha rappresentato che tali dati "erano altresì pubblicati sul sito www.paginegialle.it all´interno dei listati gratuiti delle utenze telefoniche" in cui "nell´ambito dei rapporti contrattuali con ZZ S.p.A. è stato aggiunto il riferimento "HH" per agevolarne la ricercabilità all´interno del motore di ricerca"; la resistente ha altresì precisato che "a seguito di richiesta formulata da HH S.p.A. il 24 aprile 2012 il punto vendita relativo alla ditta individuale XY è stato eliminato dalla predetta inserzione pubblicata sul sito internet www.paginegialle.it, ma è rimasta la pubblicazione dell´utenza di diritto", in quanto "a causa di un disallineamento editoriale connesso alle predette elaborazioni per agevolare la ricercabilità dei dati di XY ed eseguite nell´ambito dei rapporti contrattuali con ZZ S.p.A., la dicitura "HHt" è purtroppo rimasta pubblicata on line insieme ai dati di utenza della ditta individuale ricorrente"; Seat PG S.p.A. ha comunque dichiarato di aver provveduto, successivamente "al ricevimento della segnalazione di XY, ad inizio 2013, a prendere in carico la segnalazione medesima e ad avviare l´istruttoria per l´oscuramento dei dati ad essa riferibili", assicurando di aver provveduto alla cancellazione di tali dati che pertanto "non sono più pubblicati sul sito www.paginegialle.it";

VISTA la nota, datata 4 dicembre 2013, con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito dalla società resistente, ne ha comunque lamentato l´incompletezza in quanto carente "di riferimenti, anche documentali, all´autorizzazione al trattamento dei dati eventualmente rilasciata dal sig. XY nonché quelli relativi a mandati e/o procure eventualmente rilasciati dalla ditta" omonima o dall´interessato "in favore della ZZ S.p.A. per l´esecuzione di tutte le incombenze contrattuali relative alle inserzioni pubblicitarie";

VISTA la nota, datata 13 gennaio 2014, con cui la resistente, nel confermare di aver provveduto alla cancellazione dei dati indicati dall´interessato nel ricorso dal sito www.paginegialle.it, ha precisato che "con riferimento alle inserzioni pubblicitarie indicate dalla ditta ricorrente nel proprio ricorso, è già stata trasmessa la documentazione contrattuale in (…) possesso" della medesima, aggiungendo che "dalle verifiche svolte (…) i dati della ditta XY non risultano ricompresi in nessun contratto successivo a quelli menzionati e quindi non sussiste ulteriore documentazione contrattuale da trasmettere";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a cancellare i dati della ditta del ricorrente dal sito gestito dal medesimo e di non detenere informazioni ulteriori rispetto a quelle già comunicate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia