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Provvedimento del 13 febbraio 2014 [3112146]

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[doc. web n. 3112146]

Provvedimento del 13 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 80 del 13 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 16 dicembre 2013 nei confronti del Ministero dell´Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con cui XY, in servizio presso la Polizia di Stato – KW in qualità di ispettore capo, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2013, n. 196 (di seguito "Codice"), ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti negli atti relativi ad un procedimento avviato dall´amministrazione di appartenenza e relativo alla "richiesta di convocazione presso l´ufficio del medico per accertamenti sanitari", di ottenere la comunicazione del nominativo del titolare e del responsabile del trattamento, nonché di conoscere le modalità del trattamento medesimo; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 25 gennaio 2014, con cui la Polizia di Stato – KW, in accoglimento della richiesta avanzata dall´interessato, ha manifestato la propria disponibilità a rendere visibili le informazioni richieste "presso l´Ufficio Pratiche Sanitarie previo accordo con il Funzionario Amministrativo" responsabile dell´Ufficio medesimo, rappresentando che "l´eventuale estrazione di copia di documenti è subordinata al pagamento delle spese di riproduzione";

VISTA la nota, datata 30 gennaio 2014, con cui il ricorrente ha lamentato che, a seguito di propria istanza e nonostante quanto dichiarato da controparte, un funzionario dell´Ufficio, "peraltro non responsabile del procedimento", avrebbe differito, senza addurre motivazioni specifiche, l´accesso "agli atti del procedimento amministrativo a data da destinarsi"; vista la successiva nota, datata 4 febbraio 2014, con cui l´interessato ha rappresentato di aver ricevuto riscontro alla propria "richiesta di delucidazione" in cui l´Ufficio competente ha dato comunicazione della data in cui il medesimo potrà accedere ai dati richiesti; vista altresì la nota del 30 gennaio 2014 (riferita ad altro procedimento) nella quale l´interessato, con riferimento all´odierno ricorso, ha ribadito la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento;

RILEVATO, in via preliminare, che il ricorso viene preso in considerazione in questa sede in ordine alle sole richieste specificamente formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice; visto che tali richieste, contrariamente a quanto disposto dalla legge n. 241/1990 in relazione alla diversa ipotesi dell´accesso ad atti e documenti amministrativi, devono essere soddisfatte gratuitamente dal titolare del trattamento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") la propria disponibilità a rendere ostensibili i dati oggetto della richiesta di accesso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Ministero dell´Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico del Ministero dell´Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia