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Provvedimento del 20 febbraio 2014 [3112179]

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[doc. web n. 3112179]

Provvedimento del 20 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 89 del 20 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 8 gennaio 2014 nei confronti di Acram Formazione s.r.l., con cui XY, in relazione alla ricezione a mezzo posta elettronica di un messaggio di tipo promozionale, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscere l´origine di tali dati, le modalità, le finalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del soggetto eventualmente designato responsabile del trattamento. Visto che l´interessato si è anche opposto al trattamento dei dati per finalità promozionali, sollecitando, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 28 gennaio 2014, con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente, ha dichiarato di aver "ricevuto in data 15/9/2012 (…) richiesta di informazione su "corso di formazione sulla privacy (…)" da parte del sig. XY con indirizzo e. mail a cui rispondere"; visto che successivamente a tale recapito è stata inoltrata il 12 luglio 2013 "la comunicazione di una proposta corso che erroneamente abbiamo ritenuto potesse essere di suo interesse"; visto che il titolare del trattamento ha precisato di aver riscontrato le richieste del ricorrente con una comunicazione che non è però giunta a destinazione per un errore di battitura nell´indirizzo;

VISTA la nota, datata 4 febbraio 2014, con cui il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente all´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Acram Formazione s.r.l., nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 150 a carico di Acram Formazione s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia