g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 20 febbraio 2014 [3115515]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3115515]

Provvedimento del 20 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 94 del 20 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 19 novembre 2013 nei confronti di Banca Popolare Friuladria S.p.A., con cui Stefania Martinelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti David D´Agostini e Diego D´Agostini, in qualità di erede del padre defunto, nel lamentare l´incompletezza del riscontro ricevuto, ha reiterato le istanze già in precedenza avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice")ed ha chiesto di ottenere la comunicazione dei dati personali del de cuius relativi a tutti i rapporti intrattenuti dal medesimo con l´istituto di credito resistente "anche se archiviati", manifestando peraltro la disponibilità "ad accedere ai dati richiesti attraverso l´esibizione o la consegna di copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti (…) con l´intento di agevolare il riscontro del titolare"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 novembre  2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 10 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 16 dicembre 2013, con cui la banca resistente, nell´eccepire di essere stata destinataria di una duplice tipologia di richieste ad opera dell´interessata che, oltre ad esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice, ha presentato istanza di accesso ai medesimi dati anche ai sensi dell´art. 119 del d.lg. 385/1993 (cd. Testo Unico bancario), ha rappresentato di aver già fornito riscontro alle istanze della ricorrente comunicando, in esito all´interpello preventivo, "tutti i dati personali relativi al de cuius, gli estremi di tutti i rapporti intrattenuti con la Banca (…) e la tipologia di rapporto, numero identificativo del rapporto, nominativo degli intestatari, consistenza alla data del decesso" del medesimo e rendendo contestualmente disponibile, ai sensi della normativa in materia bancaria, "tutta la documentazione richiesta (…), ritirabile dietro il pagamento delle spese"; la resistente, pur ponendo in dubbio il corretto utilizzo degli strumenti previsti dal Codice da parte dell´interessata in quanto apparsi in realtà finalizzati ad "esercitare le prerogative proprie dell´art. 119 TUB", ha comunque dichiarato, ribadendo "la diligenza e la correttezza" del proprio operato, di aver "impartito l´ordine di consegnare (…) la documentazione afferente la richiesta senza l´addebito – in via del tutto eccezionale e straordinaria – delle legittime e dovute spese";

VISTA la nota, datata 18 dicembre 2013, con cui la ricorrente, nel contestare le affermazioni di controparte, ha rilevato che "l´invio di due distinte comunicazioni non lascia trasparire" alcuna volontà di "esercitare le prerogative proprie dell´art. 119 T.U.B. utilizzando il veicolo dei "diritti dell´interessato" riconosciuti dagli artt. 7 e ss. del d.lgs. 196/2003", bensì dimostra "la volontà di esercitare distinti diritti con contenuti e prerogative diversi" ragione per cui il diritto di accesso ai dati, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, non può risultare pregiudicato in virtù del contemporaneo esercizio delle facoltà riconosciute agli interessati dalla normativa in materia bancaria; l´interessata ha comunque confermato di aver ricevuto "un voluminoso plico (…) contenente gli estratti dei rapporti bancari intrattenuti dal de cuius", eccependo tuttavia l´incompletezza dei dati trasmessi con indicazione analitica dei documenti che risulterebbero carenti e rilevando altresì che "il titolare del trattamento nulla dice circa la documentazione in suo possesso relativa ai rapporti bancari anteriori al 2003, né alle modalità di archiviazione o di distruzione di tali dati";

VISTA la nota, datata 28 gennaio 2014, con cui l´istituto resistente,  rappresentato e difeso dall´avv. Emilio Tosi, nel richiamare il riscontro già fornito, ha provveduto ad integrarlo mediante la trasmissione di ulteriore documentazione nel frattempo rinvenuta,  rappresentando altresì le difficoltà dovute alla complessità della medesima in quanto "relativa non solo a conti operativi, ma anche a numerosi conti tecnici interni"; Banca Popolare FriulAdria S.p.A., nel ribadire di aver "prestato la massima collaborazione" nella vicenda, ha altresì dichiarato di aver fornito tutta la documentazione bancaria "richiesta, disponibile e rinvenuta dalla Banca";

VISTA la nota, datata 2 febbraio 2014, con cui la ricorrente, nel rilevare di non aver ancora ricevuto la documentazione indicata dal titolare del trattamento nell´ultima nota inviata dal medesimo, ha comunque rilevato, "sulla base del solo allegato denominato "Inventario documentazione bancaria inerente il sig. Giovanni Battista Martinelli rinvenuta al 28.01.2014", l´esistenza di incongruenze tra la documentazione già consegnata dalla banca e quella indicata nel predetto inventario, ribadendo pertanto la richiesta di ottenere "l´esibizione e/o il rilascio" degli atti mancanti;

VISTA la e.mail datata 3 febbraio 2014 con cui Banca Popolare FriulAdria S.p.A. ha confermato, producendo copia delle relative ricevute di spedizione, di aver trasmesso ai legali della ricorrente "il corposo plico documentale di cui all´inventario" già peraltro anticipato alla parte a mezzo pec;

VISTA la nota, datata 7 febbraio 2014, con cui la ricorrente, nel rappresentare di aver ricevuto i documenti indicati dalla banca, ne ha nuovamente rilevato l´incompletezza indicando compiutamente quelli non ancora trasmessi dei quali ha, infatti, chiesto la consegna al fine di ritenere cessata la materia del contendere;

VISTA la comunicazione, trasmessa via e.mail in data 11 febbraio 2014, con cui l´istituto resistente ha precisato, in ordine alle eccezioni sollevate dalla controparte, che "all´esito delle ulteriori ricerche effettuate (…) dall´Ufficio preposto" è stata reperita ulteriore documentazione, inviata con raccomandata alla ricorrente nella medesima data, dichiarando altresì, riguardo ai restanti punti specificamente indicati dall´interessata, di aver fornito tutta la documentazione che è stato possibile recuperare; il titolare del trattamento ha comunque rappresentato di aver formulato, in ordine ad alcuni depositi intestati al de cuius, specifica richiesta alla "Capogruppo in merito al reperimento negli archivi della residua documentazione" impegnandosi a comunicare prontamente l´esito di eventuali nuove informazioni ricevute dalla stessa Capogruppo;

VISTA la nota, datata 11 febbraio 2014, con cui l´interessata, nel contestare la condotta "intermittente" tenuta dalla banca, ha ribadito la richiesta di ottenere la residua documentazione, già analiticamente indicata, rilevando che la dichiarazione effettuata dalla medesima, relativamente  all´affermata "apertura di un ticket" presso la Capogruppo finalizzata al rinvenimento di eventuale, ulteriore documentazione, non può ritenersi "in alcun modo utile ai fini dell´evasione della richiesta" avanzata dalla medesima;

VISTA la nota, trasmessa via e.mail l´11 febbraio 2014, con cui la banca resistente, "ad integrazione e parziale rettifica della precedente" nota inviata in pari data, ha comunicato di aver rinvenuto ulteriore documentazione e "precisamente gli estratti conto dei depositi titoli aventi ad oggetto Gestioni Patrimoniali" espressamente indicate nella "lettera dell´Avv. D´Agostini del 7/2/2014", confermando altresì di non disporre di ulteriori atti "salvo nuove comunicazioni della Capogruppo (…) di cui verrà dato pronto avviso";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati, a titolo gratuito, all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo l´interessata formulato, anteriormente alla proposizione del ricorso, previo interpello finalizzato all´esercizio degli specifici diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, pur essendosi contestualmente avvalsa anche delle prerogative di cui all´art. 119 del TUB in esito alle quali l´istituto di credito resistente aveva comunicato la propria disponibilità a consegnare la documentazione richiesta previa corresponsione delle relative spese; rilevato altresì che, a fronte della gratuità del diritto di accesso ai dati personali, non sussiste l´obbligo, in capo al titolare del trattamento, di evadere la richiesta mediante consegna della documentazione contenente i dati richiesti, ma solo la relativa facoltà qualora si tratti di riscontro particolarmente complesso, come si è peraltro verificato nel caso di specie; 

RILEVATO che il riscontro fornito dall´istituto di credito resistente,  avvenuto in più riprese e spesso in risposta alle puntuali osservazioni dell´interessata, pur tenuto conto della complessità della vicenda, non risulta completo in quanto, per espressa dichiarazione del titolare del trattamento, alcuni dati bancari indicati dalla ricorrente non sono stati ancora rinvenuti e sono stati fatti oggetto di interlocuzione alla Capogruppo che, ad oggi, non ha ancora fornito comunicazioni in merito;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordinare a Banca Popolare FriulAdria S.p.A. di comunicare all´interessata, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e previo oscuramento dei dati eventualmente riferiti a terzi, i dati bancari residui eventualmente rinvenuti a seguito delle ulteriori attività di verifica avviate dall´istituto di credito, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati bancari già comunicati, sia pure a più riprese e solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Banca Popolare FriulAdria S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Banca Popolate FriulAdria S.p.A. di comunicare alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati bancari non ancora rinvenuti relativi ai rapporti bancari intestati al de cuius, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e previo oscuramento dei dati riferiti a terzi;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati già comunicati;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Banca Popolare FriulAdria S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel prescrivere a Banca Popolare FriulAdria S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro ottanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia