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Provvedimento del 27 febbraio 2014 [3119818]

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[doc. web n. 3119818]

Provvedimento del 27 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 102 del 27 febbraio  2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 21 novembre 2013, presentato da Alberto Bucciero (rappresentato e difeso dall´avv. Manuela Miglietta) nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con cui il ricorrente, non avendo ottenuto riscontro all´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che il ricorrente si è opposto al trattamento dei per fini pubblicitari; rilevato infine che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 novembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 17 gennaio 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 16 dicembre 2013 con la quale Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha fornito al ricorrente l´elenco dei dati detenuti in relazione ad un contratto di utenza telefonica fissa attivato nel 2012 a seguito di registrazione vocale ed attualmente ancora in essere; la resistente, richiamandosi a quanto indicato nell´informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall´art. 13 del Codice, ha fornito anche indicazioni in ordine all´origine dei dati, alle finalità, alle modalità e alla logica del loro trattamento, nonché ai responsabili del trattamento e ai soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che la resistente, prendendo atto dell´opposizione del ricorrente al trattamento dei dati per fini promozionali, ha "provveduto ad eliminare l´utenza" in questione "dalle liste utilizzate per finalità commerciali" con effetto "dalla prima estrazione utile delle liste aggiornate";

VISTE le memorie datate 16 dicembre 2013 e 17 dicembre 2013 con le quali il ricorrente ha preso atto del riscontro fornito dalla controparte ma, sottolineando il ritardo con il quale la società resistente glielo ha fornito, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTA la nota inviata in data 11 febbraio 2014 con la quale la resistente ha spiegato le ragioni del ritardo con cui avrebbe dato riscontro alle istanze del ricorrente;

VISTA la nota inviata in data 12 febbraio 2014 con la quale il ricorrente ha dichiarato di non condividere le motivazioni addotte dalla resistente ed ha ribadito quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia