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Provvedimento del 13 marzo 2014 [3136902]

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[doc. web n. 3136902]

Provvedimento del 13 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 128 del 13 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 3 dicembre 2013, nei confronti di Cerved Group S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Colombo e Michele Bertani, ha chiesto la cancellazione dai prodotti informativi Cerved dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento di "KW s.a.s." della quale era stato solo socio accomandante; a parere del ricorrente, infatti, il trattamento di tali informazioni sarebbe eccedente e non pertinente riguardando eventi pregiudizievoli relativi ad un terzo (la società) non alla sua persona e visto anche che il ricorrente risultava essere socio privo di qualsiasi potere gestionale, non avendo nemmeno mai ricevuto procure speciali per la trattazione di singoli affari, e responsabile delle obbligazioni sociali solo limitatamente alla quota detenuta, peraltro di importo decisamente modesto; rilevato anche che lo stesso fallimento, risalente a sette anni fa (18/23 maggio 2005) è stato chiuso il 14 marzo 2013, senza che il ricorrente sia stato in alcun modo coinvolto nella procedura concorsuale in questione godendo per intero della limitazione di responsabilità garantita ai soci accomandanti ex art. 2313 c.c.; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 gennaio 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 3 gennaio 2014 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha sostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite al ricorrente che sono del tutto corrispondenti a quelle risultanti nei pubblici registri da cui sono state estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente comunicando di aver già provveduto, in linea con gli orientamenti recentemente espressi dal Garante in altri casi e nelle more della definizione del codice deontologico in materia di informazioni commerciali, a disporre la sospensione temporanea della visualizzazione, nell´ambito dei prodotti informativi riferiti specificamente al ricorrente, delle informazioni riferite all´evento di fallimento di "KW s.a.s";

VISTA la nota inviata in data 9 gennaio 2014 con la quale il ricorrente ha preso atto delle misure intraprese da controparte per l´oscuramento dei dati in questione ma ha comunque ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTA la nota inviata in data 7 febbraio 2014 con la quale Cerved Group S.p.A. ha ribadito di aver già disposto la sospensione temporanea della visualizzazione, nell´ambito dei prodotti informativi direttamente riferiti alla persona del ricorrente, delle informazioni relative all´evento di fallimento in questione;

RILEVATO anzitutto che il trattamento effettuato dalla resistente in ordine ai dati su cui si controverte è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi (…)") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RILEVATO che Cerved Group S.p.A. ha provveduto alla sospensione della visualizzazione dei dati relativi al fallimento di "KW s.a.s." nell´ambito dei prodotti informativi riferiti direttamente al ricorrente e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti della citata società;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della sequenza di rapporti intercorsi fra le parti e della specificità della disciplina di settore incidente sulla fattispecie in questione;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia