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Provvedimento del 13 marzo 2014 [3136979]

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[doc. web n. 3136979]

Provvedimento del 13 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 127 del 13 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 3 dicembre 2013 nei confronti di Confapi-Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (d´ora innanzi, Confapi) con il quale XY, KW di Confapi, rappresentato e difeso dall´ avv. Simone Pietro Emiliani, ribadendo le istanze già avanzate ex art. 7 del Codice, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano e della loro origine, trattati dalla citata Confapi in relazione: a) alla contestazione disciplinare del 5 luglio 2013 con la quale gli erano state ascritte una serie di pretese mancanze agli obblighi previsti dalla propria carica, risalenti al periodo novembre 2012-giugno 2013; b) al successivo licenziamento per giusta causa ai sensi dell´art. 2119 c.c. e, nell´ipotesi di mancato riconoscimento della giusta causa, per pretese ragioni organizzative ai sensi dell´art. 2118 c.c., in conseguenza dell´asserito avvio di un piano di riduzione del numero dei dirigenti e della pretesa impossibilità economica e finanziaria di sostenere il costo del rapporto di lavoro con il ricorrente; c) alla delibera del Consiglio Direttivo del 5 luglio 2013 avente ad oggetto la revoca del ricorrente dalla carica di KW, nonché alla delibera della Giunta di Presidenza del 15 luglio 2013 relativa al menzionato piano di riduzione del numero dei dirigenti; rilevato che il ricorrente ha anche dichiarato nel ricorso di avere impugnato in via stragiudiziale il suo licenziamento con lettera raccomandata del 6 settembre 2013, riservandosi di proporre ogni azione a tutela dei propri diritti nelle sedi opportune, e di aver anche proposto ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Roma volto ad ottenere il pagamento da parte di Confapi delle retribuzioni che la società a partire da maggio 2013 avrebbe cessato di corrispondergli; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 dicembre 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 gennaio 2014 con la quale, ai sensi dell´art. 149 comma 7, è stata disposta la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota datata 8 gennaio 2014 con la quale Confapi, nel premettere di aver trattato i dati anagrafici e amministrativo-contabili che riguardano il ricorrente in relazione al rapporto consulenziale prima, e dirigenziale poi, che ha legato il ricorrente a Confapi sino al licenziamento di quest´ultimo, ha sostenuto che nelle citate riunioni di Giunta e del Direttivo confederale sarebbero stati trattati esclusivamente documenti di matrice confederale relativi ad attività svolta dal ricorrente in qualità di KW di Confapi di cui quest´ultimo, dato il ruolo ricoperto, non può non essere a conoscenza; rilevato che, in ogni caso, essendo le informazioni oggetto di ricorso contenute in documenti che verranno prodotti a difesa di Confapi nei procedimenti già instaurati e instaurandi dal ricorrente a seguito del suo licenziamento (procedimenti espressamente citati nel ricorso medesimo), la resistente ritiene di non poter comunicare nessuna ulteriore informazione al ricorrente oltre quelle già rese, posto che sussiste, a proprio parere, "un rischio di pregiudizio effettivo e concreto alla difesa delle ragioni datoriali nella successiva sede giudiziaria" che giustifica il differimento dell´esibizione di tali dati;

VISTA la memoria inviata in data 13 gennaio 2014 con la quale il ricorrente ha ribadito la natura di dato personale delle informazioni oggetto di ricorso; ciò, sia con riferimento alle informazioni riguardanti suoi pretesi inadempimenti ai doveri di KW trattati dalla resistente nell´ambito del procedimento disciplinare che ha condotto al licenziamento per giusta causa del medesimo, sia con riferimento a tutte le informazioni riguardanti l´esistenza del preteso piano di riduzione dei dirigenti "sulla scorta del quale sarebbe stato comunque necessario provvedere al licenziamento del Ricorrente per ritenute ragioni organizzative"; rilevato, infine, che, quanto al c.d. diritto di differimento previsto dall´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice, il ricorrente ha sostenuto che Confapi non avrebbe fornito alcun riscontro fattuale e probatorio della sussistenza del rischio del pregiudizio effettivo e concreto a difesa delle ragioni datoriali nella successiva sede giudiziaria né della temporaneità del medesimo;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso gli uffici del Garante in data 16 gennaio 2014 nella quale il ricorrente, sempre in merito all´applicabilità del citato art. 8 comma 2 lett. e) del Codice, ha sostenuto che "nell´eventuale giudizio di impugnazione del licenziamento", nessuna delle informazioni oggetto di ricorso "potrebbe essere taciuta dall´ex datore di lavoro, stante il disposto dell´art. 5 della legge 604/66 e della giurisprudenza relativa. Pertanto, dalla comunicazione in questa sede, l´ex datore di lavoro non potrebbe subire alcun pregiudizio che non sia quello di anticipare temporalmente la comunicazione di tali informazioni rispetto al momento temporale della costituzione in giudizio"; rilevato che, in sede di audizione, Confapi, invocando il disposto del citato art. 8, ha ribadito che, avendo il ricorrente espressamente dichiarato di voler impugnare il licenziamento in via giudiziale, la stessa intende differire l´esibizione dei dati in questione successivamente all´esercizio delle proprie ragioni nel relativo procedimento giudiziario ed ha anche sostenuto come, a proprio parere, "il ricorso costituisca solo un mezzo per ottenere anticipatamente della documentazione da utilizzare in giudizio", circostanza che, stante la distribuzione dell´onere della prova nel processo del lavoro, finirebbe per avvantaggiare il ricorrente "ad evidente danno delle chanches difensive della Confapi";

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e), del Codice, i diritti di cui all´articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell´articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per l´esercizio del diritto in sede giudiziaria; rilevato che la valutazione dell´esistenza del pregiudizio effettivo deve essere effettuata caso per caso, anche in relazione ai diritti specificamente esercitati e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RITENUTO che la società resistente – che risulta aver raccolto e trattato i dati personali dell´interessato per far valere e difendere il proprio diritto di recedere dal rapporto di lavoro con l´interessato ex art. 2119 cod. civ. e, in subordine, ex art. 2118 c.c.– ha fornito, nel caso di specie, elementi sufficienti a supporto della propria richiesta di differimento, rappresentando l´esistenza di una situazione contenziosa testimoniata dal procedimento monitorio in corso presso il Tribunale di Roma volto ad ottenere il pagamento di retribuzioni non pagate da Confapi e precontenziosa, alla luce del possibile instaurando procedimento giudiziario dinanzi al giudice del lavoro per la contestazione del licenziamento; ritenuto che la resistente ha infatti precisato che la messa a disposizione al ricorrente dei dati oggetto dell´istanza comprometterebbe le proprie possibilità difensive nell´eventuale, ma dichiarata, impugnazione giudiziale del licenziamento; ritenuto quindi che, in relazione alle specifiche circostanze rappresentate e sulla base della documentazione in atti, risulta allo stato legittimo il differimento dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice ai sensi del citato art. 8 comma 2 lett. e) del medesimo Codice e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia