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Provvedimento del 20 marzo 2014 [3180919]

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[doc. web n. 3180919]

Provvedimento del 20 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 142 del 20 marzo2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 196 del 2003  "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") con cui XY ha chiesto a Banca Carige S.p.A. di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano contenuti in alcuni documenti bancari riferiti ad un rapporto di conto corrente intestato alla società KW s.r.l., di cui la ricorrente è stata amministratrice sino all´agosto 2009, e collegato ad un´apertura di credito concessa dall´istituto di credito alla predetta società con garanzia fideiussoria e pignoratizia prestata dall´interessata in data 4 febbraio 2009 e successivamente revocata in data 1° luglio 2013;

VISTO il ricorso, presentato in data 11 dicembre 2013 nei confronti del medesimo titolare del trattamento, con cui XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Letizia Bortone ed Emiliano Buffardi, nel richiamare le istanze avanzate con l´interpello preventivo, ha chiesto di ottenere la consegna di "copia del contratto di conto corrente n. (…) e delle eventuali modifiche intervenute (…), copia dell´estratto di conto corrente n. (…) con indicazione delle operazioni di luglio, agosto e settembre 2013 ovvero dell´elenco e/o dell´importo delle operazioni di versamento eseguite nei mesi di luglio, agosto e settembre 2013 e che sono annesse al rapporto di garanzia prestata dalla Ricorrente", nonché "copia dei documenti, atti e informazioni relativi alle periodiche revisioni"; la ricorrente ha infatti contestato la correttezza degli importi che, secondo le comunicazioni informative trasmesse dalla resistente, rappresenterebbero "la (…) posizione debitoria garantita" dall´interessata successivamente all´avvenuta revoca degli affidamenti fruiti dalla società sopra citata ed ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 30 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 16 gennaio 2014, con cui l´istituto di credito resistente ha rappresentato di aver già provveduto, anteriormente alla presentazione del ricorso e, in riscontro alle istanze avanzate con il previo interpello, a trasmettere alla ricorrente "copia della documentazione inerente alle garanzie prestate e contenente i dati personali" della medesima, eccependo altresì che i documenti cui l´interessata ha chiesto di accedere, ovvero gli estratti conto del conto corrente intestato alla società, riguardando soggetti terzi non contengono dati personali che la riguardano, restando così di fatto esclusi dal diritto di accesso dalla stessa legittimamente esercitabile; il titolare del trattamento ha inoltre precisato di aver comunque fornito all´interessata "copia dell´estratto conto al 30 settembre 2013 (..) in considerazione dell´intervenuta revoca della posizione" dalla medesima garantita, oltreché copia del contratto relativo al rapporto di conto corrente in quanto sottoscritto dalla ricorrente nel periodo in cui era amministratrice della società;

VISTA la nota, datata 12 febbraio 2014, con cui la ricorrente, nel contestare quanto rappresentato da Banca Carige S.p.A., ha eccepito la parzialità del riscontro ottenuto insistendo nelle proprie richieste;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati, a titolo gratuito, all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, le richieste contenute nel ricorso risultano espressamente dirette ad ottenere la consegna di copia di documenti bancari, ponendosi pertanto al di fuori dell´ambito delle istanze esercitabili ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali, tenuto altresì conto del fatto che i predetti documenti riguardano peraltro soggetti diversi dall´odierna ricorrente;

RITENUTO dunque, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile, tenuto conto del fatto che il titolare del trattamento ha comunque provveduto a consegnare all´interessata parte della documentazione richiesta, tra cui, in particolare e già in epoca anteriore alla presentazione del ricorso, copia degli atti relativi ai contratti di garanzia dalla medesima stipulati;

RILEVATO, tuttavia, che resta impregiudicato il diritto dell´interessata di adire l´Autorità giudiziaria competente in ordine all´eventuale accertamento della sussistenza, nonché dell´entità del debito garantito, in quanto aspetti inerenti lo svolgimento del rapporto contrattuale in relazione al quale il Garante non ha competenza;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso inammissibile;

2) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 marzo 2014

IL PRESIDENTE   
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia