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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Franco Oro più srl - 20 marzo 2014 [3180966]

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[doc. web n. 3180966]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Franco Oro più srl - 20 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 140 del 20 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Gruppo Venezia, II Nucleo operativo Mestre, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 28377/53969 del 20 dicembre 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 1° marzo 2012 nei confronti di Franco Oro più srl, con sede legale in Mestre (VE), viale San Marco n. 49/A, P.I. 04079070274, dai quali è risultato che la società effettua un trattamento di dati personali mediante un modulo cartaceo, denominato "Ricevuta per acquisto di beni da soggetto privato", in calce al quale è riportata la denominazione "Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, per scopi promozionali e/o informativi, nel pieno rispetto di quanto esposto nel Decreto legislativo n. 196/2003". E´ stato, inoltre, verificato che la società effettua un trattamento di dati personali anche tramite un modulo presente sul sito internet www.francocomprooro.it, rispetto al quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 365 dell´8 marzo 2012 con cui sono state contestate alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´omessa informativa sul modulo di raccolta dati cartaceo, e la violazione amministrativa di cui all´art. 161 in combinato disposto con l´art 164-bis, comma 1, in relazione all´omessa informativa sul sito web, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal predetto Comando ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, datati 4 aprile 2012, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha dichiarato che, a fronte dell´acquisto di oro da privati, rilascia una ricevuta fiscale che, a fronte della raccolta dei dati personali dei clienti, prevede una formula, contenente l´autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini promozionali e informativi. Tuttavia, la parte ha precisato che tali finalità non sono mai state perseguite, avendo la società utilizzato i moduli in questione unicamente per la registrazione delle operazioni ai fini fiscali. La parte ha, inoltre, dichiarato che i fatti in questione possono facilmente essere ricondotti nella disciplina di cui all´art. 13, comma 5, del Codice secondo cui "la disposizione di cui al comma 4 non si applica quando (…) i dati sono trattati in base ad un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria", come avvenuto nel caso di specie. Quanto, invece, alla contestazione per omessa informativa sul sito internet, la parte ha fatto presente di aver incaricato una ditta esterna per la realizzazione del sito, la quale non aveva provveduto ad inserire l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e non lo aveva informato degli obblighi derivanti dalla raccolta di dati personali sul web. In ogni caso, "il sito non prevede alcun link finalizzato alla vendita e/o acquisto di oro usato; (…) il sito prevede, invece, un link contatti finalizzato solamente a dare informazioni e recapiti delle unità locali aziendali". Ha, infine, evidenziato come il sito internet sia stato scarsamente utilizzato, avendo ricevuto, nel corso di un anno, solo 5 visualizzazioni e 2 contatti tramite il form;

LETTO il verbale di audizione, redatto ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, datato 10 febbraio 2014, in cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato negli scritti difensivi, rilevando che la società Franco Oro più srl ha iniziato la propria attività di impresa il 19.01.2012, mentre precedentemente la medesima attività era svolta dalla ditta Beltrame Franco. Poiché i rilievi oggetto di violazioni non sono riferiti a un preciso momento temporale, deriva un´incertezza nell´individuazione del soggetto trasgressore;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. In primo luogo, si precisa che entrambe le contestazioni sono state addebitate dalla Guardia di finanza nei confronti della società Franco Oro più srl che, al momento dell´accertamento ispettivo, effettuato in data 1° marzo 2012, è risultata essere titolare dei trattamenti effettuati mediante i due moduli (cartaceo ed elettronico) di raccolta dati. Nella stessa occasione è stata accertata la mancanza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice in calce a entrambi i moduli. Pertanto, nessuna incertezza relativa all´individuazione del trasgressore o al momento in cui le violazioni sono state accertate è ravvisabile al caso di specie. Procedendo con l´esame delle violazioni oggetto di contestazione, si evidenzia che, su entrambi i moduli utilizzati dalla società, è stata rilevata la mancanza dell´informativa. Per quanto riguarda il modulo cartaceo, predisposto per raccogliere i dati personali dei clienti (tra cui nome, cognome, residenza, codice fiscale e documento di riconoscimento), questo prevede una formula di consenso per finalità commerciali, senza che sia resa un´informativa che permetta all´interessato di conoscere le modalità del trattamento posto in essere, l´eventuale comunicazione di dati a terzi e tutti gli altri elementi indicati nell´art. 13. Tra l´altro, a nulla rileva il fatto che i dati sono raccolti per adempiere a un obbligo di legge, che nel caso di specie è individuato nell´art. 128 del TULPS, in quanto non è applicabile al caso di specie la disposizione di cui all´art. 13, comma 5, lett. a), che esonera dall´informativa solo nell´ipotesi in cui i dati personali, trattati in base a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, sono raccolti presso terzi (e non dall´interessato). Pertanto, la sussistenza di un obbligo di legge non esime il titolare del trattamento dall´obbligo di rendere l´informativa. In questo caso, occorre, comunque, considerare che non risultando in atti che i dati raccolti attraverso i moduli cartacei fossero inseriti in banche dati informatiche, la violazione può essere considerata di minore gravità. Quanto, invece, al form presente sul sito internet, le circostanze richiamate dalla parte non sono idonee ad escludere la responsabilità in ordine alla relativa contestazione. Infatti, l´incarico affidato a una ditta esterna, documentato solo per ciò che riguarda il corrispettivo e non anche per gli adempimenti ad essa spettanti, non può in ogni caso escludere che debba essere il titolare del trattamento a predisporre tutti gli adempimenti necessari in materia di privacy, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni del Codice. Così non può sostenersi che il mancato inserimento dell´informativa sia dovuta a una ignoranza del precetto normativo, che ai sensi dell´art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689 può escludere la colpa quando si fondi su un elemento positivo e idoneo a determinare un errore scusabile, elementi non riscontrabili in questo caso. Il numero assai esiguo di contatti effettuati è, invece, valutabile sotto il profilo della gravità della violazione, che deve considerarsi di lieve entità, e ai fini della quantificazione della sanzione;

RILEVATO che Franco Oro più srl ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) attraverso due moduli di raccolta dati senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare delle sanzioni pecuniarie previste dall´art. 161 nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), in relazione all´omessa informativa sui moduli cartacei, e nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), in relazione all´omessa informativa sul sito internet, entrambe applicate in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, per un ammontare complessivo pari a euro 4.800,00 (quattromilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Franco Oro più srl, con sede legale in Mestre (VE), viale San Marco n. 49/A, P.I. 04079070274, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia