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Provvedimento del 10 aprile 2014 [3243602]

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[doc. web n. 3243602]

Provvedimento del 10 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 192 del 10 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 7 gennaio 2014 da Piero Carletti nei confronti di WIND Telecomunicazioni S.p.A., con il quale il ricorrente, nel lamentare di aver ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica una comunicazione di carattere promozionale, ha ribadito le istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché l´indicazione dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento dei propri dati per finalità promozionali, sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi); rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 gennaio 2014, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 27 febbraio 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute via e-mail il 10 febbraio e il 18 marzo  2014 con le quali il titolare del trattamento, nello scusarsi per non avere fornito tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato a causa di "un mero disguido interno", ha comunicato all´interessato "le informazioni presenti sui nostri sistemi, come comunicati dagli enti interni di competenza", precisando di non poter provvedere alla loro cancellazione in quanto non risulterebbero trattati in violazione di legge;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 13 febbraio 2014 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta di opposizione all´ulteriore trattamento dei propri dati per finalità promozionali;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 4 aprile 2014 con la quale il titolare del trattamento, nel rappresentare che il messaggio promozionale oggetto di contestazione "è stato inviato in occasione della campagna promozionale (…) del mese di settembre 2013 da parte del nostro partner MyBest del canale di vendita Web Consumer fisso", ha comunicato di avere "provveduto a richiedere sia al partner che ha effettuato l´invio che a tutti quelli che operano per conto di Wind, di escludere l´indirizzo e-mail del ricorrente da eventuali future campagne commerciali e promozionali effettuate per conto di Wind";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un sufficiente riscontro alle istanze del ricorrente, sia pure nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere "provveduto a richiedere sia al partner che ha effettuato l´invio che a tutti quelli che operano per conto di Wind, di escludere l´indirizzo e-mail del ricorrente da eventuali future campagne commerciali e promozionali effettuate per conto di Wind";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind S.p.A.  nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento ponendoli nella misura di euro 250 a carico di Wind S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia