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Provvedimento del 10 aprile 2014 [3243623]

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[doc. web n. 3243623]

Provvedimento del 10 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 193 del 10 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 3 gennaio 2014, presentato nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "La Repubblica", con il quale KW, rappresentato e difeso dall´avv. Michele Di Somma, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al predetto sito - di un articolo risalente al 23 maggio 2001 (dal titolo "I farmaci della camorra") e contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo si era trovato coinvolto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha sostanzialmente chiesto l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo in questione tramite i comuni motori di ricerca; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizie ormai risalenti nel tempo e relative "ad una vicenda giudiziaria conclusasi peraltro con formula assolutoria piena"; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 4 febbraio 2014, con cui la società editrice resistente, nel sostenere la liceità del trattamento posto in essere sia "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", che attualmente, in quanto effettuato "a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni", ha comunque dichiarato di avere "provveduto ad effettuare la c.d. interdizione dell´indicizzazione dell´articolo di interesse del ricorrente disabilitando l´accesso all´articolo medesimo, mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale misura, al fine di potenziarne l´efficacia, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag"; nella medesima nota la resistente ha peraltro evidenziato che "potrebbero trascorrere alcuni giorni  prima che i motori di ricerca prendano atto dell´interdizione e provvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenza periodica diversa per ogni singolo motore di ricerca";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 5 febbraio 2014 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO che, sulla base della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento provveduto alle operazioni di deindicizzazione dell´articolo in questione, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia