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Provvedimento del 10 aprile 2014 [3248493]

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[doc. web n. 3248493]

Provvedimento del 10 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 197 del 10 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza, datata 13 novembre 2013, con cui Andrea Segato, lamentando l´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di comunicazioni promozionali indesiderate, ha esercitato i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ed ha chiesto a Monster Italia s.r.l. di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile eventualmente designato, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati comunicati, nonché del soggetto designato rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che la predetta operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro trattamento per finalità di carattere commerciale;

VISTA la nota, datata 20 novembre 2013, con cui Monster Italia s.r.l., nel fornire riscontro all´interpello preventivo, ha dichiarato di non svolgere "direttamente l´attività commerciale oggetto" delle istanze dell´interessato, ma "di avvalersi di un soggetto esterno (…) che agisce in qualità di titolare del trattamento", del quale ha fornito il nominativo e a cui "ha prontamente girato la sua richiesta"; la società ha inoltre comunicato di non detenere alcun dato personale riferito al sig. Andrea Segato, assicurando di avere comunque provveduto a chiedere al titolare dei dati di non contattare più il richiedente "per le attività commissionate (…) da Monster Italia s.r.l.";

VISTO il ricorso, presentato in data 2 gennaio 2014 nei confronti di Monster Italia s.r.l., con cui Andrea Segato, nel lamentare di non aver ricevuto alcun riscontro da parte del titolare esterno incaricato dalla resistente dello svolgimento delle attività promozionali commissionate dalla medesima, ha ribadito le richieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 28 gennaio 2014, con cui la società resistente, nel ribadire quanto già comunicato in epoca anteriore alla presentazione del ricorso, ha dichiarato di non essere titolare del trattamento dell´attività oggetto della richiesta del ricorrente e di essersi, a tale scopo, avvalsa di un soggetto esterno che ha definito, per l´attività promozionale svolta, "la banca dati da utilizzare, gli obiettivi, le strategie commerciali, le istruzioni operative e la modulistica necessaria"; la resistente ha inoltre confermato di non detenere alcun dato personale dell´interessato, assicurando comunque di aver provveduto a trasmettere la sua richiesta all´effettivo titolare del trattamento;

VISTA la nota, trasmessa via e.mail il 3 febbraio 2014, con cui il ricorrente ha eccepito di non aver ottenuto alcun riscontro dalla società che l´odierna resistente afferma di aver incaricato, reputando comunque quest´ultima responsabile del trattamento illegittimamente posto in essere;

RILEVATO che Monster Italia s.r.l. ha dichiarato, sia in epoca anteriore alla proposizione del ricorso che nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non effettuare direttamente il trattamento dei dati dell´interessato a fini  promozionali, avendo conferito tale incarico ad una società esterna che ha assunto, rispetto a tali dati, la qualifica di autonomo titolare; rilevato che, nonostante quanto già comunicato dalla odierna resistente, il ricorrente ha comunque ritenuto di proporre ricorso nei confronti di quest´ultima, anziché nei confronti del soggetto indicato dalla medesima come legittimo titolare del trattamento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Andrea Segato nella misura di euro 150 che dovrà liquidarli in favore di Monster Italia s.r.l. in ragione del riscontro già ottenuto dal ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso inammissibile;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 150 a carico di Andrea Segato che dovrà liquidarli in favore di Monster Italia s.r.l. in ragione del riscontro già ottenuto dal ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso, compensando tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia