g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 10 aprile 2014 [3248817]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3248817]

Provvedimento del 10 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 198 del 10 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 7 gennaio 2014 nei confronti di Unicredit S.p.A. con cui il sig. XY, rappresentato e difeso dall´avv. Carmen Tiziana Cusano, a seguito dell´avvenuta iscrizione delle proprie generalità nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.A.I.) istituito presso la Banca d´Italia in relazione all´emissione di tre assegni in difetto di provvista, ha chiesto la cancellazione delle iscrizioni in questione; rilevato che il ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto il c.d. "preavviso di revoca" previsto dall´art. 9-bis della legge n. 386 del 15 dicembre 1990; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 marzo 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 4 febbraio 2014, con cui la banca resistente ha dichiarato di aver fornito riscontro, seppur in ritardo, a causa di un disguido interno, alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice mediante lettera raccomandata del 15 gennaio 2014 ricevuta in data 23 gennaio 2014; rilevato che la banca, richiamandosi a quanto già riferito nella citata lettera, ha ribadito la legittimità delle segnalazioni in questione dal momento che: a) a seguito del mancato pagamento per difetto di provvista dell´assegno n. 3639051228 emesso in data 30.04.2013, è stato inviato al ricorrente il c.d. "preavviso di revoca" previsto dall´art. 9-bis della legge n. 386/90 mediante lettera raccomandata a.r. del 10 maggio 2013 presso il" domicilio eletto del titolare firmatario dell´assegno in via  KK, 2 HH Reggio Calabria RC, non risultando un diverso domicilio eletto dal cliente all´atto della conclusione di convenzione d´assegno"; b) tale lettera raccomandata è stata restituita alla banca con la dicitura "compiuta giacenza", tuttavia, "ai fini legali, il mancato ritiro da parte del beneficiario avvisato (il 23.05.2013) viene considerato valido ai fini di una corretta notifica" ai sensi del comma  4 dell´art. 9-bis legge 386/90 che infatti recita "la comunicazione si ha per effettuata ove consti l´impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto"; c) la banca resistente, anche prima dell´invio del c.d. "preavviso di revoca", ha informato il ricorrente, tramite sms inviati in data 2 maggio 2013, 3 maggio 2013 e 6 maggio 2013, della necessità di regolarizzare l´assegno 3639051228 unitamente ad altri assegni: l´sms del 6 maggio 2013, in particolare, "ha riguardato esclusivamente l´assegno in parola, essendo stati gli altri assegni onorati dal cliente nei termini previsti, successivamente alla ricezione dei primi due sms"; d) non avendo provveduto al pagamento "tardivo" dell´assegno n. 3639051228 entro il termine previsto dall´art. 9-bis, il nominativo del ricorrente è stato iscritto nell´archivio C.A.I. a far data dall´11 luglio 2013, con conseguente revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi; e) le successive segnalazioni inerenti gli altri due assegni richiamati nel ricorso, "sono stati atti dovuti ai termini di legge per mancanza di autorizzazione art. 1, L. 386/90 (…è l´ipotesi di illecito più grave ed insanabile e non prevede l´invio del c.d. preavviso)"

VISTE le memorie datate 30 gennaio 2014 e 7 febbraio 2014 con le quali il ricorrente ha eccepito la illegittimità delle iscrizioni nell´archivio C.A.I. in quanto il c.d. "preavviso di revoca" non sarebbe stato inviato presso il domicilio eletto dal ricorrente per la ricezione della corrispondenza che non è Via KK, 2 HH Reggio Calabria RC ma Via JJ 167-YYReggio Calabria, come risulterebbe dal contratto di apertura del conto corrente, nonché dagli estratti conto e altra corrispondenza intercorsa con la banca  che, a detta del ricorrente, "è l´unica incontrovertibile sede indicata (…) per l´invio di qualunque corrispondenza dell´Unicredit S.p.A."; rilevato che il ricorrente ha precisato che l´indirizzo dove la banca ha inviato il c.d. "preavviso di revoca" e dove ha anche trasmesso la lettera raccomandata del 15 gennaio 2014 è stata la residenza del ricorrente fino al 2010 ma non è mai stato il domicilio eletto per la ricezione della corrispondenza relativa al conto corrente in questione che è sempre stata Via JJ 167-YY Reggio Calabria e non è mai variata nel tempo; il ricorrente ha anche precisato che la lettera raccomandata del 15 gennaio 2014, inviata in Via KK, 2 HH Reggio Calabria RC è stata ricevuta dal ricorrente "per puro caso e per mera cortesia fatta dal vicino conoscente" in quanto il ricorrente "non abita più nella predetta via sin dal 10/05/2010", come risulta dall´allegato certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Reggio Calabria;

VISTA la nota inviata in data 14 marzo 2014 con la quale la banca resistente ha sostenuto che la legge n. 386/90 impone al trattario di comunicare il preavviso di revoca al traente dell´assegno "avvertendolo che, in difetto di pagamento, il relativo nominativo sarà oggetto di segnalazione presso il C.A.I", perciò la resistente ha, nel caso di specie, inviato il preavviso di revoca "all´indirizzo -Via KK, 2 HH Reggio Calabria RC- della persona fisica –Sig. XY- in qualità di traente dell´assegno in questione, coincidente con l´imprenditore individuale titolare dell´omonima ditta", indirizzo che "risultava all´epoca dei fatti e risulta tuttora valido", non essendo stata alla banca comunicata alcuna variazione in proposito; la resistente ha inoltre sottolineato che la lettera raccomandata del 10 maggio 2013 contenente il c.d. "preavviso di revoca" è stata restituita alla banca per "compiuta giacenza" e non per "nominativo sconosciuto" cosicché la notifica si considera comunque perfezionata ed è valida ai fini di legge;

VISTA la memoria inviata in data 20 marzo 2014 con la quale il ricorrente, nel sostenere che la legge n. 386/90, agli artt. 9-bis e 9-ter, statuisce che il c.d. "preavviso di revoca" deve essere inviato presso il domicilio eletto dal traente ai fini delle comunicazioni di cui all´art. 9-bis, ha ribadito di non aver mai eletto domicilio presso l´indirizzo ove è stato inviato dalla banca tale preavviso avendo eletto quale domicilio in contratto il diverso indirizzo di Via JJ 167-YY Reggio Calabria;

VISTA la nota inviata in data 4 aprile 2014 con la quale la banca resistente ha nuovamente sostenuto che il preavviso di revoca deve essere inviato dalla banca allo specifico domicilio eletto dal cliente ai sensi della legge n. 386/90 che non è "automaticamente coincidente con la sede della ditta individuale e/o l´indirizzo ove ricevere la corrispondenza ordinaria relativa al rapporto bancario"; rilevato che nel caso di specie, "non risultando espressa indicazione del domicilio eletto ai sensi della legge 386/90, la Banca ha inviato il preavviso di revoca all´indirizzo corrispondente alla residenza della persona fisica coincidente peraltro con l´imprenditore individuale titolare dell´omonima ditta, (…) Via KK, 2 HH Reggio Calabria"; rilevato che il ricorrente risulta censito con tale indirizzo nell´Archivio Unico Informatico della banca fin dal 22.06.2004 anteriormente all´apertura del conto corrente in questione avvenuta il 23.07.2004 e che tale indirizzo è tuttora valido, non avendo il ricorrente comunicato alla banca alcuna variazione secondo le modalità contrattualmente previste, tanto che lo stesso ha "regolarmente ritirato, firmando il relativo avviso di ricevimento, la comunicazione della banca del 15.01.2014 inoltrata presso il predetto indirizzo";

VISTA la memoria datata 4 aprile 2014 con la quale il ricorrente ha ribadito le considerazioni già espresse nei precedenti scritti difensivi;

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati del ricorrente nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato che dalla documentazione in atti emerge che la banca resistente ha notificato al ricorrente il c.d. "preavviso di revoca" in relazione agli assegni in questione secondo le forme e nei termini previsti dall´art. 9-bis della legge n. 386/1990 trasmettendo tale comunicazione, in mancanza di uno specifico domicilio eletto dal cliente ai sensi dell´art. 9-ter, presso l´indirizzo di residenza del ricorrente risultante dal proprio Archivio Unico Informatico e rispetto al quale il ricorrente non ha mai comunicato alcuna variazione secondo le modalità contrattualmente previste; rilevato, peraltro, che dalla documentazione in atti è emerso che anche prima dell´invio del c.d. "preavviso di revoca" la banca resistente aveva informato il ricorrente tramite sms della necessità di regolarizzare l´assegno da cui è originata la prima segnalazione C.A.I., come in precedenza effettuato per altri assegni non pagati per mancanza fondi che il cliente, dopo la ricezione degli sms, aveva prontamente coperto; rilevato, peraltro, che alla data odierna, le iscrizioni a carico del ricorrente non risultano più visibili essendo nel frattempo decorso per tutte e tre le iscrizioni in questione il termine di sei mesi previsto dalla legge per la validità dell´iscrizione; 

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondato il ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia