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Provvedimento del 17 aprile 2014 [3256562]

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[doc. web n. 3256562]

Provvedimento del 17 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 212 del 17 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 10 gennaio 2014 nei confronti dell´Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Vincenzo Giannuzzi, ha chiesto, in relazione all´accertata disponibilità in internet di una deliberazione adottata dall´azienda resistente ed avente ad oggetto la costituzione in giudizio in una causa incardinata nei suoi confronti dalla ricorrente relativamente ad una malattia dalla stessa contratta "durante l´espletamento delle proprie funzioni" alle dipendenze di altro ente, ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), di ottenere la cancellazione e/o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che la riguardano contenuti nella predetta deliberazione; la ricorrente ha infatti lamentato l´indebita diffusione di dati personali idonei a rivelare il suo stato di salute, rilevando che all´interno di tale deliberazione, reperibile attraverso la digitazione del nome e cognome dell´interessata tramite i comuni motori di ricerca, vi siano "evidenti ed espressi riferimenti alla sua persona e alla diagnosi della sua grave malattia"; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 7 marzo 2014 con cui è stata rinnovata, ai sensi dell´art. 157 del Codice, la richiesta di riscontro alle richieste avanzate con il ricorso, disponendo altresì, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul medesimo;

VISTA la nota, datata 14 febbraio 2014, con cui la ricorrente, nel lamentare il mancato riscontro da parte della resistente, ha ribadito quanto già dedotto nell´atto introduttivo del procedimento, rilevando che la delibera oggetto del ricorso "risulta ancora pubblicata integralmente" nell´albo pretorio dell´Azienda ospedaliera "senza che sia stato omesso il nome della ricorrente e la patologia da cui è affetta";

VISTA la nota, datata 18 marzo 2014, con cui la resistente, nel manifestare le proprie perplessità in ordine alla presenza in rete di una deliberazione che, peraltro, risulta depositata nel fascicolo relativo ad un contenzioso attualmente pendente, ha dichiarato di aver attivato gli uffici competenti "affinché i dati personali relativi alla Sig.ra XY vengano trasformati in forma anonima o cancellati dalla rete e dall´albo on-line";

VISTA la nota, trasmessa via pec in data 8 aprile 2014, con cui la ricorrente, pur rilevando il ritardo osservato dalla controparte nel fornire riscontro, ha confermato "che la diffusione su internet sembrerebbe essere stata interrotta", manifestando tuttavia delle perplessità in ordine alle modalità di trattamento dei dati sensibili della medesima all´interno dell´Azienda ospedaliera resistente;

VISTA la nota, datata 10 aprile 2014, con cui l´Azienda ospedaliera resistente ha dichiarato di aver "posto in essere tutte le procedure necessarie affinché i dati personali relativi alla sig.ra XY venissero trasformati in forma anonima o cancellati dalla rete e/o dall´albo on line";

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

RILEVATO che, essendo emersa nel corso del procedimento l´avvenuta violazione da parte del titolare del trattamento dell´art. 22, comma 8, del Codice che prevede l´espresso divieto, nell´ambito di trattamenti effettuati da soggetti pubblici, di diffondere dati attinenti lo stato di salute dei soggetti interessati, l´Autorità si riserva di procedere con autonomo procedimento alla contestazione di tale specifica violazione del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli interamente a carico di Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti interamente a carico di Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia