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Provvedimento del 17 aprile 2014 [3259807]

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[doc. web n. 3259807]

Provvedimento del 17 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 215 del 17 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 17 gennaio 2014 nei confronti di Girolamo Canale, con cui Andrea Segato, lamentando l´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di una comunicazione promozionale indesiderata in data 4 dicembre 2013, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs n.196 del. 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati medesimi, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, nonché del soggetto designato rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che la predetta operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro trattamento per finalità di carattere commerciale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 marzo 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute via e-mail il 18 e il 23 febbraio 2014, con le quali il titolare del trattamento, nel precisare di avere fornito riscontro alle diverse istanze dell´interessato con la nota inviatagli tramite raccomandata in data 14 febbraio 2014 (di cui ha allegato copia), ha affermato, tra l´altro, di avere "regolarmente acquistato un database con indirizzi e-mail in cui è espressamente dichiarato che gli stessi legittimi titolari/proprietari degli indirizzi di posta elettronica hanno dato il loro esplicito consenso per la ricezione di comunicazioni pubblicitarie, commerciali e proposte lavorative di qualsiasi tipo"; la parte resistente ha quindi dichiarato di avere comunque provveduto, "in data 7 febbraio 2014 a cancellare l´indirizzo e-mail dell´interessato sia dal database cartaceo che dall´elenco di indirizzi della mia casella di posta su Voxmail dalla quale lo stesso si era già disiscritto";

VISTE le note pervenute via e-mail il 20 marzo e il 3 aprile 2014 con le quali il ricorrente ha lamentato come la controparte, che lo avrebbe contattato telefonicamente, avrebbe posto in essere un ulteriore illecito trattamento di dati personali utilizzando il proprio numero di telefono senza il consenso;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, affermando (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere provveduto "a cancellare l´indirizzo e-mail dell´interessato sia dal database cartaceo che dall´elenco di indirizzi della mia casella di posta su Voxmail";

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia