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Provvedimento del 24 aprile 2014 [3265988]

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[doc. web n. 3265988]

Provvedimento del 24 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 220 del 24 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 17 gennaio 2014 nei confronti di Lucid.Plast di Dall´Olio Stefano e C. snc, con cui Andrea Segato, lamentando l´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica KK@gmail.com di una comunicazione promozionale indesiderata in data 3 dicembre 2013, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs n.196 del. 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati medesimi, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, nonché del soggetto designato rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che la predetta operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro trattamento per finalità di carattere commerciale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 marzo 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 13 febbraio 2014, con cui la società resistente ha affermato di aver dato incarico ad una società esterna (di cui ha indicato gli estremi) di realizzare un sito Internet volto a promuovere la propria immagine, nonché di comunicare tale "novità" ai nominativi indicati in un indirizzario composto dai numerosi contatti sviluppati nel corso del tempo, nel quale, tuttavia, non era e non è ricompreso l´indirizzo di posta elettronica "KKi@gmail.com"; rilevato che la resistente non detiene e non ha mai detenuto tale dato di cui quindi non può indicare l´origine né può dirsi in alcun modo titolare; rilevato che la resistente ha anche allegato una dichiarazione della suddetta società esterna la quale ha dichiarato di aver tratto l´indirizzo di posta elettronica "KK@gmail.com"dalla rete Internet e di averlo poi utilizzato per l´invio di un´unica comunicazione promozionale volta ad invitare potenziali clienti alla consultazione del sito web realizzato per la resistente; rilevato che tale società esterna, la quale ha fornito anche riscontro alle ulteriori richieste del ricorrente, ha comunque confermato di aver già cancellato l´indirizzo di posta elettronica in questione dai propri archivi;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente dichiarato, sia pure solo nel corso del procedimento, di non effettuare alcun trattamento dei dati dell´interessato per motivi promozionali, non detenendo e non avendo mai detenuto l´indirizzo di posta elettronica in questione; rilevato che la resistente ha anche allegato la dichiarazione della società esterna alla quale aveva dato incarico di realizzare il proprio sito web e di promuovere la propria immagine, la quale ha confermato di aver effettivamente inviato al ricorrente, quale potenziale cliente, la comunicazione pubblicitaria in questione, dopo aver tratto l´indirizzo di posta elettronica riferito al ricorrente dalla rete Internet, ma ha comunque dichiarato di aver cancellato tale dato dai propri archivi;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico Lucid.Plast di Dall´Olio Stefano e C. snc, nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte ;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Lucid.Plast di Dall´Olio Stefano e C. snc, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia